l'ACE
consiste nella deduzione dal reddito di impresa di un importo pari al
"rendimento nozionale" del nuovo capitale proprio. L’aliquota
individuata è pari al 3% per il 2013.
I soggetti
interessati al nuovo incentivo sono:
- società ed enti ex art. 73, comma 1 lett. a) e b), TUIR, residenti in Italia, ossia Spa, Spasa, srl, cooperative, mutue assicuratrici, nonchè enti pubblici e privati e trust aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale;
- stabili organizzazioni in Italia di società ed enti ex art. 73, comma 1, lett. d), TUIR, ossia enti pubblici e privati e trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
- ditte individuali, Snc e Sas in contabilità ordinaria.
Legge di stabilità – Come noto la legge di stabilità 2014 (L. 147/2013) ha
previsto, all’art. 1, commi da 140 a 146, una nuova possibilità di rivalutare i
beni d’impresa, a distanza di qualche anno dall’ultima opportunità in tal senso
disposta dal D.L. n. 185/2008. Rispetto alla precedente disciplina, possono ora
essere rivalutati anche i beni diversi dagli immobili, analogamente a quanto
previsto dalla Legge n. 342/2000 le cui disposizioni sono richiamate ed
applicabili in quanto compatibili.
La normativa di cui sopra offre la
possibilità per gli esercenti attività d’impresa (non anche per i lavori
autonomi) di rivalutare monetariamente i beni d’impresa che risultano iscritti
nelle immobilizzazioni tecniche, materiali ed immateriali, nel bilancio al 31
dicembre 2012 ed ancora in proprietà al 31 dicembre 2013, comprese le
partecipazioni di controllo e collegamento, ad esclusione dei beni “merce”.
I motivi che potrebbero indurre ad
effettuare la rivalutazione consistono generalmente, ai fini fiscali, nella
previsione di cedere, anche se non nel breve periodo, i beni rivalutati e di
assoggettare il loro maggior valore a un’imposta sostitutiva anziché
all’imposizione ordinaria.
l'ACE: Tra le valutazioni di convenienza non si devono però dimenticare gli effetti che la rivalutazione porta ai fini Ace. Per i soggetti Irpef in regime di contabilità ordinaria la base dell’Ace è costituita dal patrimonio netto risultante alla fine di ciascun esercizio aumentato quindi per effetto della rivalutazione. Al contrario per i soggetti Ires la costituzione della riserva non dovrebbe invece rilevare quale variazione in aumento del capitale proprio, essendo escluse (in base all’art. 5, comma 5, del decreto ministeriale di attuazione 14 marzo 2012) le riserve formate con utili che derivano da atti valutativi e che sono distribuibili ai soci con modalità particolari (circolare Assonime n. 17 del 7 giugno 2012).
Ai fini della valutazione della convenienza o
meno per le imprese individuali e le società di persone, in regime di
contabilità ordinaria, ad effettuare la rivalutazione monetaria di cui alla
legge di stabilità 2014, va tenuto presente che tali imprese, a differenza
delle società di capitali, assumono quale entità agevolabile ai fini ACE il
patrimonio netto risultante al termine di ciascun esercizio, considerando anche
le riserve derivanti dalla rivalutazione monetaria.
Tutto il patrimonio netto contabile, compresa
la riserva di rivalutazione monetaria, costituisce per le suddette
tipologie d’impresa, la base su cui applicare il rendimento nozionale (3% fino
al 31 dicembre 2013, 4% per periodo d’imposta 2014, 4,5% per periodo d’imposta
2015, 4,75% per periodo d’imposta 2016) per determinare l’ACE relativa
all’impresa, che consiste in un importo da dedurre dal reddito d’impresa in
ciascun anno.
0 commenti:
Posta un commento