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martedì 25 febbraio 2014

STRAORDINARI "FUORI BUSTA", LAVORO IN NERO E MANCATO RISPETTO DEGLI ORARI DI LAVORO: LE NUOVE SANZIONI.



Il Ministero del Lavoro con la nota n. 2642 del 06.02.2014 ha precisato quali siano le sanzioni applicabili nel caso di straordinari fuori busta.
La problematica si pone in quanto vi sono due disposizioni che prevedono sanzioni nella fattispecie in esame (legge n. 4/1953 e D.Lgs. n. 66/2003): si tratta di comprendere quale sia applicabile nel caso specifico esaminato, oppure se debbano essere applicate entrambe.

Il Ministero del Lavoro ha precisato che nel caso di compenso straordinario fuori busta si applica la sanzione prevista dalla legge n. 4/1953 (da 125 a 770 euro), che si pone in rapporto di maggiore specialità rispetto all’ipotesi prevista dal D.Lgs. n. 66/2003 (da 25 euro a 154 euro), ma sussistono delle ipotesi in cui possono essere applicate entrambe.

Le Sanzioni previste sono:

A. le sanzioni previste legge n. 4/1953, che prevedono la consegna del prospetto relativo alla retribuzione comprensivo di tutti gli elementi che compongono la retribuzione;

B.    le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 66/2003 qualora il datore di lavoro ometta di computare a parte il lavoro straordinario e non corrisponda le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi.

Per la A: Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del
prospetto di paga, di omissione o di inesattezza nelle registrazioni apposte su detto prospetto paga, si applica al datore di lavoro la sanzione amministrativa da 125 a 770 euro.

Per la B: La violazione delle disposizioni in materia di lavoro straordinario (computazione a parte e versamento della maggiorazione), è soggetta alla sanzione amministrativa da 25 a 154 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 a 1.032 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.


Il Ministero del Lavoro ha ritenuto applicabile nell’ipotesi di fuori busta la sanzione di cui alla legge n. 4/1953: pertanto, nel caso in cui il datore di lavoro versi un compenso fuori busta, si applica la sanzione da 125 euro a 770 euro. Qualora il compenso, inoltre, sia minore rispetto agli importi previsti dalla contrattazione collettiva, si applica anche la sanzione da 25 a 154 euro prevista dal D.Lgs. n. 66/2003.

Con l’annuncio di tale circolare, si approfitta per ricordare alcuni aspetti sanzionatori del nuovo Dl Destinazione Italia:

Le modifiche, senza innovare particolarmente a livello legislativo le disposizioni attualmente vigenti, hanno previsto un aumento delle sanzioni relative
·         al lavoro sommerso (c.d. maxisanzione per il lavoro in nero);
·         all’orario di lavoro.

Con particolare riguardo alla maxisanzione ricordiamo che questa è applicata esclusivamente in caso di lavoratori subordinati alle dipendenze di datori di lavoro privati, compresi gli enti pubblici economici, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico. Il requisito della subordinazione previsto dalla norma, restringe il campo di applicazione della maxisanzione rispetto alla normativa previgente, che considerava "lavoratore in nero" ai fini dell'applicazione della maxisanzione non soltanto il lavoratore subordinato, ma anche il parasubordinato ed il lavoratore autonomo.

Con il nuovo disposto normativo la maxisanzione non si applica in caso di rapporti di lavoro in nero instaurati con lavoratori autonomi e parasubordinati (es.: associati in partecipazione con apporto di lavoro, collaborazioni coordinate e continuative in qualunque modalità, anche a progetto) per i quali non è stata fatta, qualora prevista, la comunicazione preventiva al Centro per l'impiego, ferma restando la sanzionabilità dell'omessa comunicazione.
in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo della sanzione è da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare di cui ai periodi precedenti è aumentato del 50 per cento”.

Le modifiche introdotte con il DL n. 145/2013 prevedono:
1. l’aumento delle sanzioni nella misura del 30%;
2. per la sanzione in parola non è applicabile la diffida.


Quindi:

L’aumento sanzionatorio si applica a partire dal 24/12/2013, in caso di prestazione completamente in nero, gli importi sono da 1950 euro a 15600 euro + 195 euro al giorno.

In caso di sussistenza attenuata, gli importi andranno da 1300 a 10400 euro+39 euro al giorno.
La diffida in questione non è applicabile.

Per quanto concerne, invece, le sanzioni in materia di orario di lavoro l’art. 14 del DL n. 145/2013 (convertito con legge n. 9/2014) prevede che gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di orario di lavoro, con esclusione delle sanzioni previste dall'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo”, sono raddoppiati.
Le fattispecie di illecito in materia di orario di lavoro interessate dall’incremento punitivo dettato dal decreto-legge n. 145/2013, dunque, sono soltanto quelle attinenti al superamento dei limiti massimi di durata della prestazione lavorativa settimanale, al mancato riposo giornaliero e al mancato riposo settimanale, condotte il cui nuovo quadro sanzionatorio, in vigore dal 24 dicembre 2013:

Superamento max del limte orario:  200 a 1500 euro fino a 5 lavoratori.
                                                            800 a  3000 euro da 6 fino a 10 lavoratori.
                                                            2000 a 10000 euro da 11 lavoratori.


Mancata concessione del riposo giornaliero: 100 a 300 euro fino a 5 lavoratori.
                                                                             600 a 2000 euro da 6 a 10 lavoratori.
                                                                             1800 a 3000 euro da 11 lavoratori in su.

Mancata concessione del riposo settimanale e domenicale:  200 a 1500 euro fino a 5 lavoratori.
                                                                                           800 a 3000 euro da 6 a 10 lavoratori.
                                                                                           2000 a 10000 euro da 11 in poi.


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