Il Ministero del Lavoro con la nota n. 2642 del 06.02.2014 ha
precisato quali siano le sanzioni applicabili nel caso di straordinari fuori
busta.
La problematica si
pone in quanto vi sono due disposizioni che prevedono
sanzioni nella fattispecie in esame (legge n. 4/1953 e D.Lgs. n. 66/2003): si
tratta di comprendere quale sia applicabile nel caso specifico
esaminato, oppure se debbano essere applicate entrambe.
Il Ministero del
Lavoro ha precisato che nel caso di
compenso straordinario fuori busta si applica la sanzione prevista dalla legge
n. 4/1953 (da
125 a 770 euro), che si pone in rapporto
di maggiore specialità rispetto all’ipotesi prevista dal D.Lgs. n. 66/2003 (da 25 euro a 154
euro), ma sussistono delle ipotesi in cui possono
essere applicate entrambe.
Le Sanzioni previste sono:
A. le sanzioni previste legge n. 4/1953, che prevedono la
consegna del prospetto relativo alla retribuzione comprensivo di tutti gli
elementi che compongono la retribuzione;
B.
le
sanzioni previste dal D.Lgs. n. 66/2003 qualora il datore di
lavoro ometta di computare a parte il lavoro straordinario e non corrisponda le
maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi.
Per
la A:
Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancata o ritardata consegna
al lavoratore del
prospetto di paga, di omissione o di
inesattezza nelle registrazioni apposte su detto prospetto paga, si applica al
datore di lavoro la sanzione amministrativa da 125 a 770 euro.
Per la B: La violazione delle
disposizioni in materia di lavoro straordinario (computazione a parte e versamento
della maggiorazione), è soggetta alla sanzione amministrativa da 25 a 154 euro. Se la violazione si riferisce a più di
cinque lavoratori ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di
cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 a 1.032
euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.
Il Ministero del
Lavoro ha ritenuto applicabile nell’ipotesi di fuori busta la sanzione di cui
alla legge n. 4/1953: pertanto, nel
caso in cui il datore di lavoro versi un compenso fuori busta, si applica la
sanzione da 125 euro a 770 euro. Qualora il compenso, inoltre, sia minore
rispetto agli importi previsti dalla contrattazione collettiva, si applica anche la sanzione da 25 a 154 euro prevista dal D.Lgs.
n. 66/2003.
Con l’annuncio di tale circolare, si
approfitta per ricordare alcuni aspetti sanzionatori del nuovo Dl Destinazione
Italia:
Le modifiche, senza
innovare particolarmente a livello legislativo le disposizioni attualmente
vigenti, hanno previsto un aumento delle
sanzioni relative
·
al
lavoro sommerso (c.d. maxisanzione
per il lavoro in nero);
·
all’orario di
lavoro.
Con particolare
riguardo alla maxisanzione ricordiamo che
questa è applicata esclusivamente in caso di lavoratori
subordinati alle
dipendenze di datori di lavoro privati, compresi gli enti pubblici economici, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico. Il requisito della
subordinazione previsto dalla norma, restringe il campo di applicazione della
maxisanzione rispetto alla normativa previgente, che considerava
"lavoratore in nero" ai fini dell'applicazione della maxisanzione non
soltanto il lavoratore subordinato, ma anche il parasubordinato ed il
lavoratore autonomo.
Con il nuovo
disposto normativo la maxisanzione non si applica in caso di
rapporti di lavoro in nero instaurati con lavoratori autonomi e parasubordinati
(es.:
associati in partecipazione con apporto di lavoro, collaborazioni coordinate e
continuative in qualunque modalità, anche a progetto) per i quali non è stata fatta, qualora prevista, la comunicazione preventiva al Centro per l'impiego, ferma
restando la sanzionabilità dell'omessa comunicazione.
in caso di impiego
di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di
lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione
del datore di lavoro domestico,
si applica altresì la sanzione amministrativa da euro 1.500 a
euro 12.000 per
ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro
150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo della sanzione è da
euro 1.000 a euro 8.000 per
ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 30 per ciascuna
giornata di lavoro
irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente
occupato per un periodo lavorativo successivo. L'importo delle sanzioni civili
connesse all'evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore
irregolare di cui ai periodi precedenti è aumentato del 50 per cento”.
Le modifiche introdotte con il DL n.
145/2013 prevedono:
1. l’aumento delle sanzioni nella misura del 30%;
2. per la sanzione in
parola non è applicabile la diffida.
Quindi:
L’aumento
sanzionatorio si applica a partire dal 24/12/2013, in caso di prestazione completamente in nero, gli
importi sono da 1950 euro a 15600 euro + 195 euro al giorno.
In
caso di sussistenza attenuata, gli importi andranno da 1300 a 10400 euro+39
euro al giorno.
La
diffida in questione non è applicabile.
Per quanto concerne,
invece, le sanzioni in materia di orario di lavoro l’art. 14 del DL n. 145/2013
(convertito con legge n. 9/2014) prevede che gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 18-bis del
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di orario di lavoro, “con
esclusione delle sanzioni previste dall'articolo 10, comma 1, del medesimo
decreto legislativo”,
sono raddoppiati.
Le fattispecie di
illecito in materia di orario di lavoro interessate dall’incremento punitivo
dettato dal decreto-legge n. 145/2013, dunque, sono soltanto quelle attinenti al superamento dei limiti massimi di durata della
prestazione lavorativa settimanale, al mancato
riposo giornaliero e al mancato riposo settimanale, condotte il cui
nuovo quadro sanzionatorio, in vigore dal
24 dicembre 2013:
Superamento max del limte orario: 200 a 1500 euro fino a
5 lavoratori.
800 a
3000 euro da 6 fino a 10 lavoratori.
2000 a 10000 euro da 11 lavoratori.
Mancata concessione del riposo giornaliero: 100 a 300 euro fino a 5 lavoratori.
600 a 2000 euro da 6 a 10 lavoratori.
1800 a 3000 euro da 11 lavoratori in su.
Mancata concessione del riposo settimanale e domenicale: 200 a 1500 euro fino a 5 lavoratori.
800 a 3000 euro da 6 a 10
lavoratori.
2000 a 10000 euro da 11 in poi.
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