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Imu e Tasi i casi particolari e le novità del 2016
Il 16 Giugno scade la prima rata per l’acconto Imu e Tasi. La legge di stabilità 2016 ha introdotto alcune novità rilevanti in merito ai tributi citati.
L’acconto è parti al 50% dell’importo complessivo calcolato..
Le aliquote da applicare sono quelle dello scorso anno, ovviamente il contribuente può derogare tale regola .
I soggetti Passivi Imu sono coloro che hanno un diritto di usufrutto, uso , abitazione, enfiteusi, superficie, ex coniuge della casa coniugale, il locatario dei beni in leasing.
I soggetti passivi Tasi sono coloro che hanno il possesso a titolo di proprietà o altro diritto reale (usufrutto, abitazione e superficie) il detentore a qualsiasi titolo.
A differenza dell’IMU, in cui ogni comproprietario è responsabile autonomamente della propria obbligazione tributaria, per la TASI i comproprietari sono responsabili solidalmente.
Il Proprietario e l’inquilino invece rispondono in maniera autonoma rispetto all’obbligazione del tributo non versato o versato in una somma inferiore. Ovviamente non dimentichiamoci il concetto di abitazione principale ai fini dei tributi citati:
per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”
La particolare agevolazione di chi ha immobili in Comuni diversi:
per uno stesso nucleo familiare può essere considerata abitazione principale un solo immobile, anche se il legislatore riconosce ai coniugi (non legalmente ed effettivamente separati) la legittimazione a sdoppiare la residenza qualora gli immobili siano ubicati in Comuni diversi. In questo modo essi mantengono la possibilità di beneficiare delle agevolazioni e delle esenzioni IMU ciascuno per il proprio immobile di residenza (abitazione principale) - CM n. 3/Df/2012.
Le novità del 2016:
Casa Concessa in Comodato ai Figli:
Non viene applicata né tasi né imu sugli immobili adibiti ad abitazione principale non di lusso, quindi si escludono le categorie catastale A1, A8 e A9. Ovviamente si considerano esenti anche le pertinenze legate all’abitazione principale e per un massimo di tre con diversa categoria catastale, quindi C2, C6 e C7, se vi sono per esempio 2 C6 se ne considera soltanto una come pertinenza.
E’ eliminata la possibilità per i Comuni di assimilare l’abitazione principale ed è introdotta ex legge una riduzione del 50% per Imu e Tasi purchè siano rispettate determinate condizioni oggettive e soggettive:
Il Comodante, es. Genitore, possiede un solo immobile abitativo non di lusso in Italia che cede in comodato al figlio(non preclude l'agevolazione il possesso di altri immobili diversi dall’uso abitativo come terreni o negozi) e lo stesso comodante deve risiedere nello stesso comune in cui è situato l’immobile ceduto in comodato.
Il comdante (genitore) oltre alla casa (non di lusso) data in comodato, è proprietario in italia di una sola altra casa (non di lusso) la quale deve rappresentare la sua abitazione principale e deve essere altresì situata nello stesso comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato-
In entrambi i casi, il comodatario deve adibire l’immobile ricevuto in comodato a propria abitazione principale ed il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato (sia se verbale sia se scritto).
Ad ogni modo, l’acconto da versare entro il prossimo 16 giugno è pari al 50% del tributo complessivamente calcolato (indipendentemente dall’aliquota applicata).
La modalità di versamento preferita con cui eseguire il versamento è quella con Modello F24. Ed in cui occorre indicare:
• il codice catastale del comune in cui è ubicato l’immobile;
• codice tributo;
• barrare la casella “acconto” (o saldo a seconda di ciò che si sta versando);
• indicare il numero di immobili oggetto del versamento;
• indicare l’anno di riferimento (es. 2016);
• indicare l’importo a debito da versare.
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