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giovedì 4 febbraio 2016

Congedo Parentale ex astensione facoltativa

Tale Termine di solito è utilizzato per definire l’astensione facoltativa della lavoratrice o lavoratore, trascorso il periodo di congedo di maternità.


 
 La legge specifica che le lavoratrici o lavoratori, si possono astenere dal lavoro nei primi otto anni di vita del bambino con un limite massimo di 10 mesi. Per la madre dopo i 5 mesi di obbligatori per maternità, si può usufruire del congedo parentale per non più di sei mesi. Tale limite per il padre può essere aumentato fino al settimo mese. Sia la mamma che il papà possono usufruire contemporaneamente del congedo parentale. 

Indennità L’indennità è pari al 30 % della retribuzione fino al terzo anno di vita del bambino. Per i genitori adottivi fino a 6 anni di vita del bambino. La retribuzione da prendere come riferimento per il calcolo dell’indennità è quella del periodo di paga scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo. I ratei vengono esclusi dal calcolo. L’indennità è a carico dell’inps anticipata dal datore di lavoro.

 A quest’ultimo verrà rimborsato o compensato tramite contribuzione uniemens. Se il datore di lavoro si rifiuta di anticipare il lavoratore ha il diritto di pretendere dall’inps tale importo. Sarà poi l’Inps a rivalersi sul datore di lavoro. 

GC

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