
CHE COS’E E COME E QUANDO
UTILIZZARLA
E’ un
intervento straordinario di sostegno al reddito, a beneficio di lavoratori che
sono sospesi temporaneamente dall’attività lavorativa o che svolgono
prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione
dell’attività produttiva, riconducibili:
- ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori;
- a condizioni temporanee di mercato;
- a crisi aziendale;
- a ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale.
L’impresa sospende
il rapporto di lavoro per un numero massimo di 400 ore per lavoratore nel
corso del 2014. Durante questo periodo il lavoratore non svolge, o svolge solo
parzialmente attività lavorativa ed il datore di lavoro non deve sostenere il
costo delle ore non lavorate. Il lavoratore è remunerato con un trattamento
erogato dall’INPS.
QUALI AZIENDE
La CIGO è
destinata a operai, impiegati e quadri, nonché a titolari di un contratto di
inserimento, di un contratto di solidarietà, soci di cooperative di produzione
e lavoro, che lavorano presso aziende industriali in genere, imprese
industriali e artigiane del settore edile e lapideo, esclusi gli apprendisti.
Il trattamento
di CIGO può durare:
- 3 mesi consecutivi (prorogabile fino a un massimo di 12 mesi in determinate circostanze)
- 12 mesi in due anni se applicato in modo non continuativo
Il QUANTUM:
Un'indennità
pari all’80% della retribuzione che il dipendente avrebbe percepito per le ore
di lavoro non prestate tra le zero ore e il limite dell’orario contrattuale e
comunque non oltre le 40 ore settimanali.
In nessun caso
il trattamento di cig in deroga può essere concesso in caso di cessazione
dell’attività dell’impresa o di parte della stessa.
INFATTI--PER LA
CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA:
istituita in via straordinaria
negli anni passati (inizialmente nel 2004, per poi essere potenziata nel 2009)
allo scopo di fronteggiare gli effetti della crisi economica. Nello specifico,
questo ammortizzatore sociale è destinato ad alcune categorie di aziende
(purché in attività da più di 12 mesi) che non possono (o che non possono più)
accedere alla cassa integrazione ordinaria e straordinaria. Si tratta, per
esempio, delle imprese industriali con meno di 15 dipendenti (che non
hanno i requisiti per ottenere la cig, previsti dalla legge), oppure le imprese
industriali con più di 15 addetti che hanno degli esuberi di personale ma
hanno già superato i limiti di durata della cassa ordinaria e straordinaria (36
mesi nell'arco di un quinquennio). L'accesso alla Cig in deroga deve essere
autorizzato da specifici accordi governativi e deve essere richiesto dalla
stessa azienda, dopo un'intesa con i sindacati, entro 20 giorni dalla data di
sospensione dell’attività.
I
LAVORATORI BENEFICIARI DELLA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA:
Possono
incassare il sussidio tutti dipendenti dell'azienda in crisi, assunti da più
di 90 giorni. Nel calcolo dell'anzianità di carriera, sono incluse anche le
mensilità versate dall'impresa al lavoratore impiegato con un contratto di collaborazione
continuativa a progetto (co.pro), purché ricorrano tre condizioni:
innanzitutto, i compensi totali già versati devono essere superiori a 5mila
euro e non devono derivare dall'esercizio di arti e professioni; inoltre, il
collaboratore deve aver operato in regime di monocommittenza, cioè aver
lavorato per una sola azienda.
L'importo
del sussidio è pari all'80% della retribuzione ma non può superare determinati
limiti stabiliti dalla legge. Nel 2013, per esempio, il tetto era di 931,28
euro, se la retribuzione del dipendente (prima della perdita
dell'impiego) non superava i 2014,77 euro. Se invece lo stipendio oltrepassava
questa soglia, il massimale della Cig è di 1.119,32 euro. Perde
automaticamente il diritto al sussidio il lavoratore che, durante il periodo
della Cig, svolge un'attività retribuita senza averne dato comunicazione
all'Inps. La durata del trattamento, invece, viene stabilita con un certo grado
di discrezionalità negli accordi governativi firmati dall'azienda.
I LAVORATORI
BENEFICIARI DI CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA:
Possono
beneficiarne i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato,
inquadrati come operai, impiegati, quadri (compresi gli apprendisti ed i
lavoratori somministrati), purché abbiano maturato almeno 8 mesi di anzianità
lavorativa alla data di inizio del periodo di intervento di
cassa integrazione guadagni in deroga e per i quali siano stati preventivamente utilizzati
gli strumenti ordinari di flessibilità (permessi, banca ore, etc.), compresa la
fruizione delle ferie residue e maturate.
PROCEDURA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA
La
procedura per l’attivazione della cassa integrazione guadagni prevede una fase
di consultazione sindacale (sono escluse da questa fase le aziende dei settori
edile e lapideo) e, successivamente, una fase amministrativa. La prima prevede che l’imprenditore consulti
preventivamente le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per
informarle sulle cause della sospensione o della riduzione dell’attività e sul
numero dei lavoratori interessati. Su domanda di una delle parti può seguire un
esame congiunto della situazione. L’intera procedura deve esaurirsi entro 25
giorni dalla richiesta, ridotti a 10 per le aziende fino a 50 dipendenti.
Successivamente, i datori di lavoro devono presentare la domanda alla sede
locale dell’Inps (su modulo I.G.I. 15, I.G.I. 15/ed. per il settore edile,
disponibili presso le sedi Inps e sul sito dell’Istituto www.inps.it, nella
sezione “moduli”), entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso
nella settimana in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell’attività
lavorativa.
PROCEDURA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
Il
datore di lavoro deve presentare domanda di accesso alla CIG in deroga alla
Regione competente (in alcune Regioni alla Direzione regionale del lavoro)
entro 20 giorni dalla sospensione dell'attività, corredata dal verbale di
accordo sindacale e dall'elenco dei lavoratori interessati.
Se
la ditta ha stabilimenti in più regioni, il datore di lavoro dopo aver
raggiunto accordo con le parti sociali in sede governativa (presso il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale Relazioni
industriali e rapporti di lavoro, deve presentare la domanda al Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Ammortizzatori sociali e incentivi
all'occupazione.
Quindi
in via schematica la cig in deroga si chiede:
A CHI
All’ Ente che autorizza i trattamenti di integrazione salariale
in deroga (Regione o DRL) e per via telematica all’Inps
(ove non previsto diversamente dagli accordi regionali), corredata dal verbale
di accordo sindacale e dall’ elenco dei lavoratori interessati.
QUANDO
Entro 20 GIORNI
dalla data di inizio della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro.
IL PAGAMENTO AI LAVORATORI
La CIG
ordinaria di norma è sempre autorizzata con pagamento a conguaglio da parte del
datore di lavoro. Il pagamento diretto da parte dell’Inps ai lavoratori può
essere autorizzato solamente in casi eccezionali, dietro espressa richiesta
della ditta in gravi difficoltà economiche ovvero degli assicurati ai quali non
è stata erogata la CIG regolarmente autorizzata dalla commissione provinciale.
- Il pagamento a conguaglio
Sulla base del provvedimento di concessione della CIGO sorge l’obbligo per
il datore di lavoro di corrispondere al lavoratore il trattamento economico di
integrazione salariale.
Le somme anticipate dal datore di lavoro vengono recuperate tramite il mod. DM 10/2, portandole in detrazione nel quadro "D".
- Il pagamento diretto
Nei casi giuridicamente rilevanti di insolvenza dell’azienda o per
"serie e documentate difficoltà finanziarie" o ancora per
"sopravvenuta cessazione dell’azienda", i Direttori delle sedi, ove
ritengano fondate le motivazioni addotte dall'azienda, possono autorizzare il
pagamento diretto al lavoratore da parte dell'Inps.
E' previsto il pagamento diretto al lavoratore delle integrazioni
salariali anche a favore di dipendenti di aziende fallite, previa insinuazione
nel passivo fallimentare dei crediti per i contributi dovuti dall’azienda
all’Inps.
DURATA CIG ORDINARIA
·
sia per il settore industria che per il settore edile,
il trattamento è corrisposto al massimo per 13 settimane continuative,
prorogabili in via eccezionale fino ad un massimo di dodici mesi (52
settimane). In caso di proroga nel settore edile deve essere esperita la
consultazione sindacale di cui all’art. 5 della L. 164/75.
Per una stessa
unità produttiva, al termine della fruizione di un periodo di trattamento continuativo
pari a 52 settimane, è possibile presentare una nuova domanda solo dopo che
l'attività sia stata ripresa effettivamente per almeno 52 settimane.
Nel caso in cui
l’azienda fruisca del trattamento per periodi non consecutivi, il periodo
massimo integrabile sarà di 52 settimane nel biennio mobile.
La circ. n. 58 del 20.4.09 ha radicalmente modificato il conteggio delle
settimane di cig fruite dalla singola ditta, per cui a partire dal 20.4.09, i
limiti massimi possono essere computati avuto riguardo non ad un’intera
settimana di calendario, ma alle singole giornate di sospensione del lavoro,
considerando, quindi, usufruita una settimana solo quando la contrazione del
lavoro abbia interessato sei giorni o cinque, in caso di settimana corta.
DURATA CIG IN
DEROGA
Nel 2014 la cassa integrazione
in deroga potrà essere concessa per un periodo non superiore a 11 mesi
nell’arco di un anno. Mentre dal 1 gennaio 2015 per un periodo non superiore a
5 mesi nell’arco di un anno. E’ quanto prevede il decreto interministeriale
sugli ammortizzatori sociali, firmato dai ministri del Lavoro, Giuliano Poletti, e
dell’Economia, Pier
Carlo Padoan.
ULTIMA E ULTERIORE CURIOSITA’
NORMATIVA
La mobilità in
deroga per il 2014 non potrà superare i 5 mesi – che non saranno prorogabili –
per quei lavoratori che hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in
deroga per almeno 3 anni, anche non continuative. Per quei lavoratori che non
hanno raggiunto i 3 anni di prestazione la proroga per il 2014 salirà fino a 7
mesi, che anche in questo caso non saranno prorogabili ulteriormente. Solo ai
lavoratori del Mezzogiorno, che ricadono nelle aree individuate dal Dpr 218, la
mobilità potrà essere prorogata di ulteriori 3 mesi sia che abbiano tre
anni di mobilità in deroga alle spalle sia che non li raggiungano.
Nel 2015, e
fino al dicembre 2016, non sarà prevista nessuna prestazione se il
lavoratore ne ha già beneficiato per almeno 3 anni, anche non continuativi. Per
i restanti lavoratori, dice ancora il decreto, il trattamento potrà essere
concesso per non più di 6 mesi, senza ulteriori proroghe, a cui si potranno
sommare altri due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree del Mezzogiorno
che comunque non potranno superare i 3 anni e 4 mesi complessivi di utilizzo.
di Giovanni Cella
r.r.
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