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martedì 3 dicembre 2013

CONFERIMENTO DI DITTA INDIVIDUALE E ASPETTI FISCALI



Una delle operazioni più inflazionate nel panorama aziendale è proprio il CONFERIMENTO D’AZIENDA, tale operazione non è stata presa in considerazione dal nostro diritto, che prende in considerazione solo il «conferimento» dei singoli beni.

 Il conferimento è dunque un’operazione mediante la quale si apportano denaro, crediti o altri beni in natura ad una società (di persone o di capitali), sia essa di nuova costituzione o preesistente. La differenza sostanziale tra cessione e conferimento è che, mentre con la vendita l’imprenditore “esce” dalla vita dell’azienda ceduta monetizzandone il valore, con il conferimento prosegue nell’iniziativa imprenditoriale in forma diversa, apportando l’azienda in una società non in cambio di denaro, ma di una partecipazione.
Numerose possono essere le motivazioni che inducono l’imprenditore individuale a conferire la propria azienda. Tra queste:
  • l’esigenza di rafforzare finanziariamente l’impresa con l’ingresso di nuovi soci, per affrontare progetti di crescita non sostenibili individualmente;
  • la volontà di ridurre il rischio patrimoniale, facendo transitare l’attività d’impresa attraverso veicoli giuridici che limitano la responsabilità patrimoniale;
  • motivazioni che attengono alla sfera personale, quale ad esempio il desiderio di coinvolgere nuovi soggetti in una data iniziativa imprenditoriale;
  • l’intenzione di cedere indirettamente l’azienda, attraverso il conferimento e il successivo smobilizzo della partecipazione ricevuta.
Motivazioni e natura del conferitario possono combinarsi in vari modi, dando all’operazione connotazioni molteplici, che si è soliti ricondurre a due modelli tipici.
Il modello della cessione, quando la finalità è di “realizzare” il valore insito nella propria impresa, sia pure in cambio, almeno inizialmente, di una partecipazione.
Il modello della trasformazione, nel quale prevale l’obiettivo di continuare l’attività d’impresa tramite una riorganizzazione della stessa. 

Diverse sono anche le peculiarità dell’operazione in base alla natura del soggetto conferitario, rilevando, in tal caso, sia la pre-esistenza o meno di tale soggetto sia la sua natura giuridica. Sotto questo profilo, potremo avere:
  • conferimento in una società già esistente oppure in una società di nuova costituzione (c.d. newco):
  • conferimento in una società di persone o di capitali.
Considerata la vasta portata dell’argomento, tratteggiamo brevemente le principali caratteristiche del conferimento di una ditta individuale in una newco e in una società esistente.


Conferimento della ditta individuale in una newco.
Se il conferimento dell’impresa individuale è fatto in una società di nuova costituzione, la valutazione riguarda, per ovvi motivi, la sola azienda conferita. Ciò non esclude che eventuali altri apporti in natura nella newco debbano essere oggetto di valutazione secondo quanto previsto dal 2343 e segg. e dal 2465, ma non si tratterebbe di fare una valutazione del patrimonio della conferitaria (che ancora non esiste), bensì dei singoli apporti finalizzati alla sua costituzione.
Ci si chiede poi quale valore debba essere considerato dall’esperto e recepito in sede di costituzione della società conferitaria. In altre parole, da quali logiche valutative deve discendere il valore dell’azienda conferita che rappresenta il limite superiore entro cui la ricevente deve commisurare il proprio aumento di capitale? Tale valore – definito equo per le S.p.a., senza aggettivi che ne specifichino la natura nel caso di S.r.l.-  deve originare unicamente da una valutazione basata sul metodo patrimoniale orientata a far emergere eventuali plusvalori latenti nei singoli beni costituenti l’apporto o può/deve includere anche una stima dell’avviamento dell’azienda apportata in quanto complesso organico di beni?
È evidente che, salvo il caso di avviamento negativo (badwill), la prima soluzione è di natura più prudenziale: il valore della ditta conferita è dato dal valore contabile delle singole attività e passività conferite, incrementato delle plusvalenze, e ridotto delle minusvalenze, risultanti da una stima delle medesime a valori correnti. L’eventuale avviamento, comunque stimato, non rientrerebbe quindi nella valutazione, limitando l’entità del patrimonio della newco e, di conseguenza, il valore della partecipazione assegnata al titolare della ditta individuale conferita.

Conferimento della ditta individuale in una società esistente 
In questo caso è necessario fare la valutazione di entrambe le aziende: la conferita e la conferitaria.
Da tale esigenza non si può, prescindere quando le due entità presentano valori economici diversi da quelli contabili e compagini sociali diverse. L’esigenza nasce dal fatto che devono essere definiti i rapporti di forza tra i soci della società risultante dal conferimento: quelli preesistenti e il titolare della ditta individuale conferita, al quale dovrà essere assegnata una partecipazione commisurata al valore economico dell’apporto rispetto al valore economico della conferitaria.
Per ciò che riguarda le logiche valutative da adottare, si ritiene che, se il bisogno non è circoscritto alla tutela dei creditori della conferitaria, ma anche a definire le quote di partecipazione dei soci, non si possa prescindere, per entrambe le entità coinvolte, dalla stima dell’avviamento. Quale sia poi il metodo da impiegare per fare la valutazione (reddituale, finanziario, misto patrimoniale-reddituale) è argomento che deve essere rispecchiato nelle diverse caratterizzazioni a se stanti.

Aspetti Fiscali
Il D.Lgs. n. 358/1997 conteneva le disposizioni – in materia di imposte sui redditi – che realizzavano la modifica organica e sistematica delle norme applicabili ai procedimenti di riorganizzazione delle attività produttive.
Successivamente, con la Legge n. 80 del 7 aprile 2003 il Governo è stato delegato a riscrivere il sistema fiscale nazionale. La delega per la riforma si riflette anche sulla disciplina delle operazioni di riorganizzazione delle attività produttive tra le quali, appunto, l’operazione di conferimento. In attuazione di tale delega, è stato emanato il D.Lgs. n. 344 del 12 dicembre 2003 che:
- ha apportato modifiche al DPR n. 917/1986, inserendo gli artt. 175 e 176 che disciplinano l’operazione di conferimento a decorrere dai periodi d’imposta che hanno inizio a partire dal 1° gennaio 2004;

-      ha previsto l’abrogazione, con decorrenza 1° gennaio 2004, dell’imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358/1997, in passato applicabile per ottenere il riconoscimento fiscale dei valori oggetto dell’operazione di conferimento. Ne consegue che, per gli atti di conferimento stipulati dal 1° gennaio 2004 non si applicano più le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 358/1997 e quindi non è più possibile beneficiare della tassazione sostitutiva del 19% sulla plusvalenza realizzata.

Più in particolare, si potevano distinguere tre modalità di tassazione:

1. a valori fiscalmente riconosciuti;
2. a valori fiscali diversi dai valori civili (solo per i soggetti IRES);
3. a valori storici.

Nel regime a valori fiscalmente riconosciuti il conferimento avveniva a “saldi chiusi”. In pratica si evidenziava il valore netto dei beni conferiti, la plusvalenza generata a seguito dell’applicazione di tale regime poteva essere assoggettata ad imposizione ordinaria, ai sensi dell’ex. art. 54 del TUIR, oppure all’imposta sostitutiva prevista dall’art. 1 del medesimo decreto.

Nel regime con differenti valori civili e fiscali il soggetto conferitario subentrava nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda stessa (conferimento a saldi aperti), facendo risultare da un apposito prospetto di riconciliazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi, i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti. Dal punto di vista fiscale detto regime creava un doppio binario. Il conferimento, infatti, veniva effettuato ai valori contabili ed il maggiore valore iscritto in bilancio della società conferitaria non aveva rilevanza fiscale, rimanendo in sospensione d’imposta.
Infine il regime a valori storici prevedeva che il conferimento avvenisse a saldi aperti, con l’iscrizione nel bilancio della conferitaria degli stessi valori presenti nella contabilità della società conferente.

Il conferimento d’azienda non costituisce operazione imponibile ai fini IRAP.
La neutralità fiscale viene mantenuta anche se la conferente iscrive nella propria contabilità i beni a valori effettivi di bilancio, segnalando nel prospetto di riconciliazione la differenza tra i valori di bilancio e quelli fiscali. Il conferente, assumendo, quindi, quale valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita, trasferisce sulle suddette partecipazioni ricevute la plusvalenza latente insita nell’azienda conferita.

REGIMI DI TASSAZIONE SOGGETTI
PERIODO DI POSSESSO AZIENDA
CONFERENTE
CONFERITARIO
Almeno 3 anni
Meno di 3 anni
- soggetto IRES
- società di persone
- impresa individuale(*)
Società di persone e
enti non commerciali
- regime normale
- regime normale-differito
Regime normale
obbligatorio
- soggetto IRES
- società di persone
- impresa individuale(*)
Società di capitali e enti commerciali
Nessuna tassazione (se si applica il regime di doppia sospensione) o, su opzione:
- regime normale
- regime normale-differito
Nessuna tassazione (se si applica il regime di doppia sospensione) o, su opzione, regime normale
Imprenditore individuale che conferisce l’unica azienda
Società di persone o ente non commerciale
- regime normale (*)
- regime normale
Imprenditore individuale che conferisce l’unica azienda
Società di capitali e enti commerciali
Nessuna tassazione (se si applica il regime di doppia sospensione) o, su opzione:
- regime normale (*) ()
Nessuna tassazione (se si applica il regime di doppia sospensione) o, su opzione:
- regime normale
(*) Se l’azienda conferita era posseduta da più di 5 anni, è possibile optare per la tassazione separata della plusvalenza , (tale modalità è concessa solo all’imprenditore individuale, art. 58 comma 1 e art. 17 comma 1, lett. g) e comma 2 DPR 917/86)






Fonte :dott. Roberto Rinaldi

Infine è utile raccontarvi una questione riguardante il conferimento di aziende che da una impresa familiare è stata costituita una Sas. Ci si chiedeva se l’eventuale plusvalenza possa essere rateizzata in 5 anni anche se la Sas è in vita solo da un anno e precisando che l’impresa familiare è in vita da 4 anni.

Un’operazione di conferimento che genera plusvalenze, fa emergere il principio della neutralità fiscale, in base all’articolo 176 del Tuir. Tale articolo si applica anche al conferimento di impresa individuali. Ciò discende che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 86, c.4 del Tuir, relativo alla rateizzazione della plusvalenza in cinque esercizi, per il periodo di possesso si considera anche il periodo di detenzione dell’azienda da parte del conferente. Quindi è possibile rateizzare la plusvalenza in quanto vi è continuità dei valori fiscali (anche) in relazione all'azienda conferita. Bisogna far attenzione a non far sorgere problemi in ordine alla disciplina antielusiva prevista dall’articolo 37 bis del Dpr 600/1973 in quanto si possono avere delle interferenze temporali tra conferimento e cessione aziendale. In caso di cessione aziendale si subirebbe un imposizione fiscale maggiore considerato il fatto che non si può utilizzare il regime della tassazione separata ex articolo 17,let.g del Tuir e inoltre la possibilità di scontare la rateizzazione della plusvalenza.  In caso di accertamento, si può comunque contestare l’operazione rinvenendo le ragioni alle esigenze finanziarie connesse al nuovo investimento.





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