Una delle operazioni più inflazionate nel
panorama aziendale è proprio il CONFERIMENTO D’AZIENDA, tale operazione non è stata presa in
considerazione dal nostro diritto, che prende in considerazione solo il
«conferimento» dei singoli beni.
Il conferimento è dunque un’operazione
mediante la quale si apportano denaro, crediti o altri beni in natura ad una
società (di persone o di capitali), sia essa di nuova costituzione o
preesistente. La differenza sostanziale tra cessione e conferimento è che, mentre
con la vendita l’imprenditore “esce” dalla vita dell’azienda ceduta monetizzandone
il valore, con il conferimento prosegue nell’iniziativa imprenditoriale in
forma diversa, apportando l’azienda in una società non in cambio di denaro, ma
di una partecipazione.
Numerose possono essere le motivazioni
che inducono l’imprenditore individuale a conferire la propria azienda. Tra
queste:
- l’esigenza di rafforzare finanziariamente l’impresa con l’ingresso di nuovi soci, per affrontare progetti di crescita non sostenibili individualmente;
- la volontà di ridurre il rischio patrimoniale, facendo transitare l’attività d’impresa attraverso veicoli giuridici che limitano la responsabilità patrimoniale;
- motivazioni che attengono alla sfera personale, quale ad esempio il desiderio di coinvolgere nuovi soggetti in una data iniziativa imprenditoriale;
- l’intenzione di cedere indirettamente l’azienda, attraverso il conferimento e il successivo smobilizzo della partecipazione ricevuta.
Motivazioni e natura del conferitario possono
combinarsi in vari modi, dando all’operazione connotazioni molteplici, che si è
soliti ricondurre a due modelli tipici.
Il modello della cessione, quando
la finalità è di “realizzare” il valore insito nella propria impresa, sia pure
in cambio, almeno inizialmente, di una partecipazione.
Il modello della
trasformazione, nel quale prevale l’obiettivo di continuare
l’attività d’impresa tramite una riorganizzazione della stessa.
Diverse sono anche le
peculiarità dell’operazione in base alla natura del soggetto conferitario,
rilevando, in tal caso, sia la pre-esistenza o meno di tale soggetto sia la sua
natura giuridica. Sotto questo profilo, potremo avere:
- conferimento in una società già esistente oppure in una società di nuova costituzione (c.d. newco):
- conferimento in una società di persone o di capitali.
Considerata la vasta portata dell’argomento,
tratteggiamo brevemente le principali caratteristiche del conferimento di una
ditta individuale in una newco e in una società esistente.
Conferimento della ditta
individuale in una newco.
Se il conferimento dell’impresa individuale è fatto
in una società di nuova costituzione, la valutazione riguarda, per ovvi
motivi, la sola azienda conferita. Ciò non esclude che eventuali altri apporti
in natura nella newco debbano essere oggetto di valutazione secondo
quanto previsto dal 2343 e segg. e dal 2465, ma non si tratterebbe di fare una
valutazione del patrimonio della conferitaria (che ancora non esiste), bensì
dei singoli apporti finalizzati alla sua costituzione.
Ci si chiede poi quale valore debba essere
considerato dall’esperto e recepito in sede di costituzione della società
conferitaria. In altre parole, da quali logiche valutative deve discendere il
valore dell’azienda conferita che rappresenta il limite superiore entro
cui la ricevente deve commisurare il proprio aumento di capitale? Tale valore –
definito equo per le S.p.a., senza aggettivi che ne specifichino la
natura nel caso di S.r.l.- deve originare unicamente da una valutazione
basata sul metodo patrimoniale orientata a far emergere eventuali plusvalori
latenti nei singoli beni costituenti l’apporto o può/deve includere anche
una stima dell’avviamento dell’azienda apportata in quanto complesso
organico di beni?
È evidente che, salvo il caso di avviamento
negativo (badwill), la prima soluzione è di natura più prudenziale: il valore
della ditta conferita è dato dal valore contabile delle singole attività e
passività conferite, incrementato delle plusvalenze, e ridotto delle
minusvalenze, risultanti da una stima delle medesime a valori
correnti. L’eventuale avviamento, comunque stimato, non rientrerebbe quindi
nella valutazione, limitando l’entità del patrimonio della newco e, di
conseguenza, il valore della partecipazione assegnata al titolare della ditta
individuale conferita.
Conferimento della ditta individuale in una società esistente
In questo caso è necessario fare la valutazione di entrambe
le aziende: la conferita e la conferitaria.
Da tale esigenza non si può, prescindere quando le
due entità presentano valori economici diversi da quelli contabili e compagini
sociali diverse. L’esigenza nasce dal fatto che devono essere definiti i rapporti
di forza tra i soci della società risultante dal conferimento: quelli
preesistenti e il titolare della ditta individuale conferita, al quale dovrà
essere assegnata una partecipazione commisurata al valore economico
dell’apporto rispetto al valore economico della conferitaria.
Per ciò che riguarda le logiche valutative da
adottare, si ritiene che, se il bisogno non è circoscritto alla tutela dei
creditori della conferitaria, ma anche a definire le quote di partecipazione
dei soci, non si possa prescindere, per entrambe le entità coinvolte, dalla
stima dell’avviamento. Quale sia poi il metodo da impiegare per fare la
valutazione (reddituale, finanziario, misto patrimoniale-reddituale) è
argomento che deve essere rispecchiato nelle diverse caratterizzazioni a se
stanti.
Aspetti Fiscali
Il
D.Lgs. n. 358/1997 conteneva le disposizioni – in materia di imposte sui
redditi – che realizzavano la modifica organica e sistematica delle norme
applicabili ai procedimenti di riorganizzazione delle attività produttive.
Successivamente,
con la Legge n. 80 del 7 aprile 2003 il Governo è stato delegato a riscrivere
il sistema fiscale nazionale. La delega per la riforma si riflette anche sulla
disciplina delle operazioni di riorganizzazione delle attività produttive tra
le quali, appunto, l’operazione di conferimento. In attuazione di tale delega,
è stato emanato il D.Lgs. n. 344 del 12 dicembre 2003 che:
- ha apportato modifiche al DPR n.
917/1986, inserendo gli artt. 175 e 176 che disciplinano l’operazione di
conferimento a decorrere dai periodi d’imposta che hanno inizio a partire dal
1° gennaio 2004;
- ha previsto l’abrogazione, con decorrenza 1°
gennaio 2004, dell’imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358/1997, in passato
applicabile per ottenere il riconoscimento fiscale dei valori oggetto
dell’operazione di conferimento. Ne consegue che, per gli atti di conferimento
stipulati dal 1° gennaio 2004 non si applicano più le disposizioni contenute
nel D.Lgs. n. 358/1997 e quindi non è più possibile beneficiare della
tassazione sostitutiva del 19% sulla plusvalenza realizzata.
Più in particolare, si potevano distinguere
tre modalità di tassazione:
1. a valori fiscalmente riconosciuti;
2. a valori fiscali diversi dai valori civili
(solo per i soggetti IRES);
3. a valori storici.
Nel regime a valori fiscalmente
riconosciuti il conferimento avveniva a “saldi chiusi”. In pratica si
evidenziava il valore netto dei beni conferiti, la plusvalenza generata a
seguito dell’applicazione di tale regime poteva essere assoggettata ad
imposizione ordinaria, ai sensi dell’ex. art. 54 del TUIR, oppure
all’imposta sostitutiva prevista dall’art. 1 del medesimo decreto.
Nel regime con differenti valori civili e
fiscali il soggetto conferitario subentrava nella posizione di quello
conferente in ordine agli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda
stessa (conferimento a saldi aperti), facendo risultare da un apposito
prospetto di riconciliazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi, i
dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti. Dal punto di
vista fiscale detto regime creava un doppio binario. Il conferimento, infatti,
veniva effettuato ai valori contabili ed il maggiore valore iscritto in
bilancio della società conferitaria non aveva rilevanza fiscale, rimanendo in
sospensione d’imposta.
Infine
il regime a valori storici prevedeva che il conferimento avvenisse a
saldi aperti, con l’iscrizione nel bilancio della conferitaria degli stessi
valori presenti nella contabilità della società conferente.
Il
conferimento d’azienda non costituisce operazione imponibile ai fini IRAP.
La
neutralità fiscale viene mantenuta anche se la conferente iscrive nella propria
contabilità i beni a valori effettivi di bilancio, segnalando nel prospetto di
riconciliazione la differenza tra i valori di bilancio e quelli fiscali. Il
conferente, assumendo, quindi, quale valore fiscalmente riconosciuto delle
partecipazioni l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita,
trasferisce sulle suddette partecipazioni ricevute la plusvalenza latente
insita nell’azienda conferita.
REGIMI DI TASSAZIONE SOGGETTI
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PERIODO DI POSSESSO
AZIENDA
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CONFERENTE
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CONFERITARIO
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Almeno 3 anni
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Meno di 3 anni
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- soggetto IRES
- società di persone
- impresa individuale(*)
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Società di persone e
enti non commerciali
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- regime normale
- regime normale-differito
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Regime normale
obbligatorio
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- soggetto IRES
- società di persone
- impresa individuale(*)
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Società di capitali e enti commerciali
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Nessuna tassazione (se si applica il regime di
doppia sospensione) o, su opzione:
- regime normale
- regime normale-differito
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Nessuna tassazione (se si applica il regime di
doppia sospensione) o, su opzione, regime normale
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Imprenditore individuale che conferisce
l’unica azienda
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Società di persone o ente non commerciale
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- regime normale (*)
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- regime normale
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Imprenditore individuale che conferisce
l’unica azienda
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Società di capitali e enti commerciali
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Nessuna tassazione (se si applica il regime di
doppia sospensione) o, su opzione:
- regime normale (*) ()
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Nessuna tassazione (se si applica il regime di
doppia sospensione) o, su opzione:
- regime normale
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(*) Se
l’azienda conferita era posseduta da più di 5 anni, è possibile optare per la
tassazione separata della plusvalenza , (tale modalità è concessa solo
all’imprenditore individuale, art. 58 comma 1 e art. 17 comma 1, lett. g) e
comma 2 DPR 917/86)
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Fonte :dott. Roberto Rinaldi
Infine è utile raccontarvi una questione
riguardante il conferimento di aziende che da una impresa familiare è stata
costituita una Sas. Ci si chiedeva se l’eventuale plusvalenza possa essere
rateizzata in 5 anni anche se la Sas è in vita solo da un anno e precisando che
l’impresa familiare è in vita da 4 anni.
Un’operazione di conferimento che genera
plusvalenze, fa emergere il principio della neutralità fiscale, in base
all’articolo 176 del Tuir. Tale articolo si applica anche al conferimento di
impresa individuali. Ciò discende che, ai fini dell’applicazione dell’articolo
86, c.4 del Tuir, relativo alla rateizzazione della plusvalenza in cinque
esercizi, per il periodo di possesso si considera anche il periodo di detenzione
dell’azienda da parte del conferente. Quindi è possibile rateizzare la plusvalenza in quanto vi è continuità dei valori fiscali (anche) in relazione all'azienda conferita. Bisogna far attenzione a non far sorgere
problemi in ordine alla disciplina antielusiva prevista dall’articolo 37 bis
del Dpr 600/1973 in quanto si possono avere delle interferenze temporali tra
conferimento e cessione aziendale. In caso di cessione aziendale si subirebbe
un imposizione fiscale maggiore considerato il fatto che non si può utilizzare
il regime della tassazione separata ex articolo 17,let.g del Tuir e inoltre la
possibilità di scontare la rateizzazione della plusvalenza. In caso di accertamento, si può comunque
contestare l’operazione rinvenendo le ragioni alle esigenze finanziarie
connesse al nuovo investimento.
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