Vi ricordo alcune delucidazioni sancite dal codice della
strada regolamentato con decreto del 28/09/2012 in merito all’indicazione nella
carta di circolazione dei soggetti che hanno la disponibilità del veicolo per
oltre 30 giorni.
Il codice della strada, prevede espressamente che sulla carta
di circolazione dei mezzi di trasporto (autovetture, autocarri, autoveicoli per
uso speciale e rimorchi) sia annotato il nominativo :
-
Del comodatario e la scadenza del relativo
contratto (sono esentati i componenti del nucleo familiare conviventi)
-
Dell’affittuario
-
Dell’utilizzatore in forza di contratti o atti
unilaterali
In caso di omissione, è prevista una sanzione amministrativa
con il pagamento di una somma da euro 653 a euro 3.267. La normativa citata provoca sicuramente un
impatto molto forte alle aziende che utilizzano i propri beni e le danno in uso
ai dipendenti in forza sia tra soci che lavoratori che ne fanno un uso
promiscuo. A questo proposito ricordiamo che per i beni ad uso promiscuo, l’Agenzia
delle Entrate con la circolare del 15/02/2013 n.1, ha rilevato che tali beni
devono essere rilevati ai fini del redditometro anche per la parte non
riferibile al reddito d’impresa o professionale.
Ai fini del redditometro per il 2013 si rileverà un valore
massimo dell’80 %. Ovviamente non si dovrà tenere conto del calcolo del valore
massimo di deduzione consentito (18076 euro) ma al costo di acquisto. Se pago
una macchina 40.000 euro ai fini del redditometro la rilevanza è pari a 32000
euro.
Infine, la percentuale di detrazione resta stabilita in
misura dell’80 % per i veicoli utilizzati dagli agenti di commercio.
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