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giovedì 28 novembre 2013

BENI AZIENDALI: TRA REDDITOMETRO E CARTA DI CIRCOLAZIONE



Vi ricordo alcune delucidazioni sancite dal codice della strada regolamentato con decreto del 28/09/2012 in merito all’indicazione nella carta di circolazione dei soggetti che hanno la disponibilità del veicolo per oltre 30 giorni. 
Il codice della strada, prevede espressamente che sulla carta di circolazione dei mezzi di trasporto (autovetture, autocarri, autoveicoli per uso speciale e rimorchi) sia annotato il nominativo :
-          Del comodatario e la scadenza del relativo contratto (sono esentati i componenti del nucleo familiare conviventi)

-          Dell’affittuario

-          Dell’utilizzatore in forza di contratti o atti unilaterali
In caso di omissione, è prevista una sanzione amministrativa con il pagamento di una somma da euro 653 a euro 3.267.  La normativa citata provoca sicuramente un impatto molto forte alle aziende che utilizzano i propri beni e le danno in uso ai dipendenti in forza sia tra soci che lavoratori che ne fanno un uso promiscuo. A questo proposito ricordiamo che per i beni ad uso promiscuo, l’Agenzia delle Entrate con la circolare del 15/02/2013 n.1, ha rilevato che tali beni devono essere rilevati ai fini del redditometro anche per la parte non riferibile al reddito d’impresa o professionale.
Ai fini del redditometro per il 2013 si rileverà un valore massimo dell’80 %. Ovviamente non si dovrà tenere conto del calcolo del valore massimo di deduzione consentito (18076 euro) ma al costo di acquisto. Se pago una macchina 40.000 euro ai fini del redditometro la rilevanza è pari a 32000 euro.
Infine, la percentuale di detrazione resta stabilita in misura dell’80 % per i veicoli utilizzati dagli agenti di commercio.

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