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giovedì 28 novembre 2013

LE OPERAZIONI ELUSIVE DISCONOSCONO I VANTAGGI FISCALI




L’interpello è un’istanza che il contribuente rivolge all’Agenzia delle Entrate prima di attuare un comportamento fiscalmente rilevante, per ottenere chiarimenti in merito all'interpretazione di una norma obiettivamente incerta, relativa a tributi erariali, da applicare a casi concreti e personali.

 Detto ciò, L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n 84/E del 27/11/2013 esamina un’istanza di interpello, presentata alla medesima agenzia.
L’istante, chiede chiarimenti per quanto concerne gli effetti, ai fini delle imposte dirette e indirette, della eventuale trasformazione societaria

Specificado, inoltre, chiarimenti nel caso in cui si decidesse di non trasformarsi da società semplice in società a responsabilità limitata, mantenendo l’attuale forma giuridica, in merito:

1) alla possibilità di optare per un preesistente consolidato fiscale nazionale che ha come consolidante ALFA S.p.A.;
2) alla possibilità di aderire alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo (avente come controllante ALFA S.p.A.);
3) alla modulistica dichiarativa da utilizzare.

L’agenzia, prima di chiarire i due punti formulati dalla parte istante, si sofferma sull’’articolo 37 - bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973:

 1. Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.

2. L’amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento in opponibile all'amministrazione.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che, nell'ambito del comportamento di cui al comma 2, siano utilizzate una o più delle seguenti operazioni:
a) trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie e distribuzioni ai soci di somme prelevate da voci del patrimonio netto diverse da quelle formate con utili;…

Questa norma consente all’Amministrazione finanziaria, in materia di imposte dirette, di disconoscere i vantaggi tributari conseguiti mediante atti, fatti e negozi, anche collegati tra loro, che siano privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario, diretti ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi altrimenti indebiti, a condizione che siano state poste in essere una o più delle operazioni di cui al comma terzo.

 L’agenzia, con tale risoluzione passa a esaminare il caso della trasformazione in srl, la cui trasformazione in società semplice è stata riconosciuta come elusiva dall’Amministrazione. Tale  caso, rappresentato dall’istante, ha  rilevato  l’ inopponibilità della operazione di trasformazione in quanto bisogna scindere gli aspetti civilistici e fiscali.
La società in oggetto, a valere dalla data di effetto della trasformazione, è soggettivamente una società semplice. Tuttavia, nel determinare il reddito imponibile deve far ricorso alle regole proprie delle società a responsabilità limitata, adottandone la modulistica (modello UNICO SC).
 
La società è inoltre obbligata alla tenuta dei libri e delle scritture contabili previste ai sensi dell’articolo 14 del D.P.R. 600 del 1973.

In questo caso, si è dell’avviso che l’istante non possa né optare per il regime del consolidato fiscale nazionale, né aderire alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo, perché questi regimi non sono optabili da una società semplice.

Per accedere a detti regimi occorre, infatti, che le partecipanti soddisfino determinati requisiti, relativi, tra l’altro, alla forma giuridica. In particolare:

- l’articolo 120, comma 1, del TUIR, richiamato anche dall’articolo 2, comma 1, del D.M. 9 giugno 2004, dispone che, ai fini della disciplina del consolidato, “si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata”;

- il D.M. 13 dicembre 1979, concernente la disciplina dell’IVA di gruppo, emanato ai sensi dell’articolo 73, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, prevede, all’articolo 2, comma 1, che “si considerano controllate soltanto le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata […]”.

Nel caso in cui, invece, l’istante decidesse di trasformare la società semplice in una società a responsabilità limitata, detta operazione non avrà, ai fini delle imposte dirette, gli effetti di una operazione fiscalmente realizzativa sulla società trasformanda, in considerazione della specifica circostanza per cui la trasformazione perfezionata in precedenza è stata, come detto, disconosciuta ai fini delle imposte dirette; del pari, si ritiene che la nuova trasformazione, che non fa altro che ripristinare giuridicamente la situazione originariamente esistente, debba essere
fiscalmente irrilevante, sempre limitatamente alle imposte dirette.
La trasformazione, con riferimento alle imposte dirette, sarà pertanto fiscalmente irrilevante.
Non vi sarà altresì la necessità di dividere l’esercizio in due periodi fiscali.
La trasformazione sarà invece rilevante ai fini delle imposte indirette. Essendo l'operazione di trasformazione fuori campo Iva per carenza del requisito soggettivo dell'imposta, sconterà l'imposta di registro (pari a 168 euro).

Dal Punto di vista fiscale si fa riferimento agli articoli 170, comma 2, e 171, comma 1, del TUIR, nonché dell’articolo 5-bis, comma 1, del D.P.R. n. 322 del 1998, la trasformazione, qualora sia deliberata nel corso del periodo d’imposta, implica la necessità di frazionare lo stesso quando il reddito del periodo ante trasformazione (ossia quello maturato nel periodo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e la data di efficacia della trasformazione) debba essere assoggettato a tassazione secondo modalità diverse da quelle in base alle quali è determinato il reddito del periodo post trasformazione (ossia quello maturato nel periodo compreso tra la data di efficacia della trasformazione e la data di chiusura del periodo d’imposta). Nel caso in esame, la società istante determina già, per effetto dell’accertamento dell’elusività dell’operazione di  trasformazione da società a  responsabilità limitata in società semplice, il reddito secondo le modalità proprie delle società di capitali, quindi come detto in precedenza, bisognerà presentare l’unico SC.

Per capire i passi da compiere nel caso di trasformazione societaria si rimanda all’articolo …

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