L’interpello è un’istanza che il contribuente rivolge all’Agenzia delle Entrate prima di attuare un comportamento fiscalmente rilevante, per ottenere chiarimenti in merito all'interpretazione di una norma obiettivamente incerta, relativa a tributi erariali, da applicare a casi concreti e personali.
Detto ciò, L’Agenzia delle Entrate, con la
risoluzione n 84/E del 27/11/2013 esamina un’istanza di interpello, presentata
alla medesima agenzia.
L’istante, chiede
chiarimenti per quanto concerne gli effetti, ai fini delle imposte dirette e
indirette, della eventuale trasformazione societaria
Specificado,
inoltre, chiarimenti nel caso in cui si decidesse di non trasformarsi da
società semplice in società a responsabilità limitata, mantenendo l’attuale
forma giuridica, in merito:
1) alla
possibilità di optare per un preesistente consolidato fiscale nazionale che ha
come consolidante ALFA S.p.A.;
2) alla
possibilità di aderire alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo
(avente come controllante ALFA S.p.A.);
3) alla
modulistica dichiarativa da utilizzare.
L’agenzia, prima
di chiarire i due punti formulati dalla parte istante, si sofferma sull’’articolo
37 - bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973:
“1. Sono inopponibili all'amministrazione
finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di
valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti
dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi,
altrimenti indebiti.
2.
L’amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti
mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte
determinate in base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute per
effetto del comportamento in opponibile all'amministrazione.
3. Le
disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che, nell'ambito del
comportamento di cui al comma 2, siano utilizzate una o più delle seguenti
operazioni:
a)
trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie e distribuzioni ai
soci di somme prelevate da voci del patrimonio netto diverse da quelle formate
con utili;…
Questa norma
consente all’Amministrazione finanziaria, in materia di imposte dirette, di disconoscere i vantaggi tributari conseguiti
mediante atti, fatti e negozi, anche collegati tra loro, che siano privi di
valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti
dall’ordinamento tributario, diretti ad ottenere riduzioni di imposte o
rimborsi altrimenti indebiti, a condizione che siano state poste in essere una
o più delle operazioni di cui al comma terzo.
L’agenzia, con tale risoluzione passa a
esaminare il caso della trasformazione in srl, la cui trasformazione in società
semplice è stata riconosciuta come elusiva dall’Amministrazione. Tale caso, rappresentato dall’istante, ha rilevato l’ inopponibilità della operazione di
trasformazione in quanto bisogna scindere gli aspetti civilistici e fiscali.
La società in
oggetto, a valere dalla data di effetto della trasformazione, è soggettivamente
una società semplice. Tuttavia, nel determinare il reddito imponibile deve far
ricorso alle regole proprie delle società a responsabilità limitata,
adottandone la modulistica (modello UNICO SC).
La società è inoltre obbligata alla tenuta dei libri e delle scritture contabili previste ai sensi dell’articolo 14 del D.P.R. 600 del 1973.
In questo caso,
si è dell’avviso che l’istante non possa né optare per il regime del
consolidato fiscale nazionale, né aderire alla procedura di liquidazione
dell’IVA di gruppo, perché questi regimi non sono optabili da una società
semplice.
Per accedere a
detti regimi occorre, infatti, che le partecipanti soddisfino determinati
requisiti, relativi, tra l’altro, alla forma giuridica. In particolare:
- l’articolo
120, comma 1, del TUIR, richiamato anche dall’articolo 2, comma 1, del D.M. 9
giugno 2004, dispone che, ai fini della disciplina del consolidato, “si
considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni, a
responsabilità limitata”;
- il D.M. 13
dicembre 1979, concernente la disciplina dell’IVA di gruppo, emanato ai sensi
dell’articolo 73, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, prevede, all’articolo 2,
comma 1, che “si considerano controllate soltanto le società per azioni, in
accomandita per azioni e a responsabilità limitata […]”.
Nel caso in cui,
invece, l’istante decidesse di trasformare la società semplice in una società a
responsabilità limitata, detta operazione non avrà, ai fini delle imposte
dirette, gli effetti di una operazione fiscalmente realizzativa sulla società trasformanda,
in considerazione della specifica circostanza per cui la trasformazione perfezionata
in precedenza è stata, come detto, disconosciuta ai fini delle imposte dirette;
del pari, si ritiene che la nuova trasformazione, che non fa altro che ripristinare
giuridicamente la situazione originariamente esistente, debba essere
fiscalmente
irrilevante, sempre limitatamente alle imposte dirette.
La
trasformazione, con riferimento alle imposte dirette, sarà pertanto fiscalmente
irrilevante.
Non vi sarà altresì la necessità di dividere l’esercizio in due periodi fiscali.
La trasformazione sarà invece rilevante ai fini delle imposte indirette. Essendo l'operazione di trasformazione fuori campo Iva per carenza del requisito soggettivo dell'imposta, sconterà l'imposta di registro (pari a 168 euro).
Non vi sarà altresì la necessità di dividere l’esercizio in due periodi fiscali.
La trasformazione sarà invece rilevante ai fini delle imposte indirette. Essendo l'operazione di trasformazione fuori campo Iva per carenza del requisito soggettivo dell'imposta, sconterà l'imposta di registro (pari a 168 euro).
Dal Punto di vista fiscale si fa
riferimento agli articoli 170, comma 2, e 171, comma 1, del TUIR, nonché dell’articolo
5-bis, comma 1, del D.P.R. n. 322 del 1998, la trasformazione, qualora
sia deliberata nel corso del periodo d’imposta, implica la necessità di
frazionare lo stesso quando il reddito del periodo ante trasformazione (ossia
quello maturato nel periodo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e la data
di efficacia della trasformazione) debba essere assoggettato a tassazione secondo
modalità diverse da quelle in base alle quali è determinato il reddito del periodo
post trasformazione (ossia quello maturato nel periodo compreso tra la data di
efficacia della trasformazione e la data di chiusura del periodo d’imposta). Nel
caso in esame, la società istante determina già, per effetto dell’accertamento
dell’elusività dell’operazione di trasformazione
da società a responsabilità limitata in
società semplice, il reddito secondo le modalità proprie delle società di
capitali, quindi come detto in precedenza, bisognerà presentare l’unico SC.
Per capire i
passi da compiere nel caso di trasformazione
societaria si rimanda all’articolo …
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