Una delle ultime notizie nel campo contabile predisposte
dall’agenzia delle entrate è stata esplicata sulla perdita per i soggetti IRES,
in base al quale non è più prevista una limitazione temporale (5 anni), ma una
limitazione “quantitativa” pari all’80 % del reddito di ciascun periodo.
Concentrandoci sull’art. 23, comma 9, del DL n. 98/2011
notiamo la dicitura che le perdite fiscali conseguite in un periodo d’imposta
possono essere computate in diminuzione dei redditi dei periodi successivi:
-
In una misura non superiore all’80 % del reddito
imponibile di ciascun periodo d’imposta.
-
Entro il limite del reddito imponibile di
ciascun periodo d’imposta successivo e per l’intero importo che trova capienza
in tale ammontare se relative ai primi 3 periodi d’imposta dalla data di
costituzione, sempreché si riferiscano ad una nuova attività produttiva.
Con queste disposizioni le società non rischiano più di
perdere le eventuali perdite pregresse. Tuttavia nelle annualità di
conseguimento di un reddito, potendo le perdite abbattere non più dell’80 %
dello stesso, ciò si traduce nell’assoggettamento a tassazione del 20 % di
quanto conseguito.
Il D.L. 98/2011, ha interpretato e modificato l’articolo 84
del TUIR, ponendo delle modifiche che vanno principalmente a interessare
diversi attori del panorama commerciale/economico-giuridico:
- Spa, sapa e srl
- Società assicurative e società di mutua assicurazione
- Società europee
- Enti pubblici ed enti privati diversi dalle società, i trust.
Gli esclusi dal meccanismo delle perdite tramandate, come
sopra citato, sono le imprese individuali e società di persone in contabilità
ordinaria , sono esclusi anche gli enti non commerciali che esercitano attività
d’impresa.
Possiamo fare un esempio numerico:
se una società hp corporation nell’anno 2000 ha un reddito
di 50000 e perdite pregresse di 45000 (del 1999) allora tale società
nell’esercizio in riferimento all’anno 2000 , può riportare perdite pari a euro
40000 (80% di 50000), la perdita non utilizzata pari a 5000 sarà riportabile
negli anni successivi, senza limiti di tempo.
Una postilla è stata fatta all’articolo 84 del tuir, in
quanto prevede che se le perdite si sono realizzate nei primi 3 periodi
d’imposta dalla data di costituzione, possono essere computate in diminuzione
del reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi:
- entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di esso
Per l’intero importo che trova capienza nel reddito
imponibile di ciascuno di esse purchè si riferiscano ad una nuova attività
produttiva.
Altro aspetto da verificare in caso di perdite è la veste fiscale in caso di
trasparenza prevista dall’articolo 115 del Tuir.
La trasparenza fiscale è un regime di tassazione
dei redditi per mezzo del quale il soggetto possessore dei redditi diventa
trasparente ( ossia su di lui non sorgono obbligazioni tributarie ) per il
Fisco.
Il reddito prodotto dal soggetto trasparente è
imputato ai soci o agli associati, se trattasi di associazioni, in una misura
pari alla percentuale di partecipazione agli utili, la quale è determinata in
via presuntiva pari al peso attribuito all'apporto. Il reddito è imputato ai
soci o agli associati, se trattasi di associazioni, nel periodo di imposta in
cui si è concluso il medesimo del soggetto trasparente. In capo ai soci o agli
associati, se trattasi di associazioni, diventerà irrilevante ai fini fiscali
la quota di partecipazioni agli utili che riceveranno dal soggetto trasparente
( in quanto ammontare di reddito già tassato alla chiusura del periodo di
formazione ).
Riprendendo sempre l’articolo 115:”le perdite
fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori all’inizio della tassazione
per trasparenza non possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati
dalle società partecipate”
In base a tale disposizione, pertanto, le perdite
realizzate nei periodi antecedenti a quello di esercizio dell’opzione per la
trasparenza possono essere utilizzate esclusivamente dal soggetto in capo al
quale le stesse sono maturate al fine di abbattere i redditi dallo stesso
prodotti. Quindi
Non si potrà generare alcuna commistione tra le
perdite generate prima dell’applicazione del regime di trasparenza e i redditi
imputati per trasparenza dalla società partecipata.
Le perdite realizzate dalla società partecipata
(in regime di trasparenza) imputate ai soci, non producono alcun effetto.
Le perdite della partecipata, vanno imputate ai
soci nel limite della rispettiva quota di partecipazione nella stessa;
Le perdite che eccedono il PN della partecipata
rimangono nell’esclusiva disponibilità della stessa e possono essere utilizzate
in diminuzione del proprio reddito secondo l’art. 84 Tuir.
Tali regole valgono anche per la piccola
trasparenza.
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