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martedì 3 dicembre 2013

IL RIPORTO DELLE PERDITE



Una delle ultime notizie nel campo contabile predisposte dall’agenzia delle entrate è stata esplicata sulla perdita per i soggetti IRES, in base al quale non è più prevista una limitazione temporale (5 anni), ma una limitazione “quantitativa” pari all’80 % del reddito di ciascun periodo.
Concentrandoci sull’art. 23, comma 9, del DL n. 98/2011 notiamo la dicitura che le perdite fiscali conseguite in un periodo d’imposta possono essere computate in diminuzione dei redditi dei periodi successivi:
-          In una misura non superiore all’80 % del reddito imponibile di ciascun periodo d’imposta.
-          Entro il limite del reddito imponibile di ciascun periodo d’imposta successivo e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare se relative ai primi 3 periodi d’imposta dalla data di costituzione, sempreché si riferiscano ad una nuova attività produttiva.
Con queste disposizioni le società non rischiano più di perdere le eventuali perdite pregresse. Tuttavia nelle annualità di conseguimento di un reddito, potendo le perdite abbattere non più dell’80 % dello stesso, ciò si traduce nell’assoggettamento a tassazione del 20 % di quanto conseguito.
Il D.L. 98/2011, ha interpretato e modificato l’articolo 84 del TUIR, ponendo delle modifiche che vanno principalmente a interessare diversi attori del panorama commerciale/economico-giuridico:

  • Spa, sapa e srl

  • Società assicurative e società di mutua assicurazione

  • Società europee

  • Enti pubblici ed enti privati diversi dalle società, i trust.

Gli esclusi dal meccanismo delle perdite tramandate, come sopra citato, sono le imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria , sono esclusi anche gli enti non commerciali che esercitano attività d’impresa.
Possiamo fare un esempio numerico:
se una società hp corporation nell’anno 2000 ha un reddito di 50000 e perdite pregresse di 45000 (del 1999) allora tale società nell’esercizio in riferimento all’anno 2000 , può riportare perdite pari a euro 40000 (80% di 50000), la perdita non utilizzata pari a 5000 sarà riportabile negli anni successivi, senza limiti di tempo.
Una postilla è stata fatta all’articolo 84 del tuir, in quanto prevede che se le perdite si sono realizzate nei primi 3 periodi d’imposta dalla data di costituzione, possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi:

  • entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di esso

Per l’intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di esse purchè si riferiscano ad una nuova attività produttiva.
Altro aspetto da verificare in caso di perdite è la veste fiscale in caso di trasparenza prevista dall’articolo 115 del Tuir.
La trasparenza fiscale è un regime di tassazione dei redditi per mezzo del quale il soggetto possessore dei redditi diventa trasparente ( ossia su di lui non sorgono obbligazioni tributarie ) per il Fisco.
Il reddito prodotto dal soggetto trasparente è imputato ai soci o agli associati, se trattasi di associazioni, in una misura pari alla percentuale di partecipazione agli utili, la quale è determinata in via presuntiva pari al peso attribuito all'apporto. Il reddito è imputato ai soci o agli associati, se trattasi di associazioni, nel periodo di imposta in cui si è concluso il medesimo del soggetto trasparente. In capo ai soci o agli associati, se trattasi di associazioni, diventerà irrilevante ai fini fiscali la quota di partecipazioni agli utili che riceveranno dal soggetto trasparente ( in quanto ammontare di reddito già tassato alla chiusura del periodo di formazione ).
Riprendendo sempre l’articolo 115:”le perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori all’inizio della tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle società partecipate”
In base a tale disposizione, pertanto, le perdite realizzate nei periodi antecedenti a quello di esercizio dell’opzione per la trasparenza possono essere utilizzate esclusivamente dal soggetto in capo al quale le stesse sono maturate al fine di abbattere i redditi dallo stesso prodotti. Quindi
Non si potrà generare alcuna commistione tra le perdite generate prima dell’applicazione del regime di trasparenza e i redditi imputati per trasparenza dalla società partecipata.
Le perdite realizzate dalla società partecipata (in regime di trasparenza) imputate ai soci, non producono alcun effetto.
Le perdite della partecipata, vanno imputate ai soci nel limite della rispettiva quota di partecipazione nella stessa;
Le perdite che eccedono il PN della partecipata rimangono nell’esclusiva disponibilità della stessa e possono essere utilizzate in diminuzione del proprio reddito secondo l’art. 84 Tuir.
Tali regole valgono anche per la piccola trasparenza.



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