Le fatture da Ricevere
o da Emettere, rientrano nel sistema dei valori di bilancio i cui componenti di
reddito, daranno luogo a una manifestazione monetaria che si svilupperà in
esercizi futuri, ma che sono di competenza del periodo che si chiude. La
misurazione di questi valori di reddito, si può riscontrare da valori
finanziari presunti come ratei, crediti o debiti in liquidazione, fondi per
oneri futuri, fondi rischi, rientrano in tali misurazioni reddituali anche le
fatture da ricevere e da emettere. Focalizzerò la curiosità contabile su questi
due ultimi aspetti.
Le fatture da ricevere e da emettere, si riferiscono a
operazioni già avvenute, per le quali, non si è ancora emesso o ricevuto il
relativo documento in base al quale avviene di norma la loro contabilizzazione:
- Considerando le vendite che avvengono con fatturazione differita, in questo caso, le merci sono state già consegnate, ma la fattura sarà consegnata entro la fine del successivo mese di gennaio, ovviamente il ricavo di vendita sia di competenza dell’esercizio in chiusura.
- Per gli acquisti in attesa di fattura, siamo di fronte a merci già consegnate, per le quali non si è ancora ricevuta fattura. Queste merci figureranno nelle rimanenze oppure sono state già vendute, quindi si impone la contabilizzazione a fine esercizio , tale procedimento logico è sviluppato in modo analogo anche per i consumi di energia elettrica, acqua, gas e altri servizi.
Tenendo conto del
principio contabile O.I.C. n. 15 e la normativa fiscale (art. 109, c2 Tuir) sono dettate
delle norme specifiche per rispettare la competenza Economica:
- Per la cessione di beni mobili l’esercizio di competenza è quello della consegna o spedizione (data dell’effetto traslativo). Per i beni immobili, l’esercizio di competenza è quello della stipulazione dell’atto notarile.
- Per la prestazione di servizi: si distingue la normativa civile, che considera di competenza la parte maturata o utilizzata nell’anno (OIC 11), la normativa fiscale considera l’esercizio di competenza quello di ultimazione della prestazione, salvo i contratti di mutui, leasing, noleggio, assicurazioni.
Considerato quanto
sopra detto e puntualizzando l’eliminazione delle rettifiche fiscali in unico
previste nel vecchio quadro EC-unico (Finanziaria 2008, art1, com.33 let.q),
bisogna distinguere se la fattura da emettere o ricevere riguarda i beni o le
prestazioni di servizi, perché si avrà un riflesso dell’imposta sul valore
aggiunto rispetto a un esercizio o all’altro.
Considerando le FATTURE DA EMETTERE in riferimento alle
quantità di beni, dobbiamo prendere come riferimento la data del Ddt, senza
dover considerare il fatto che non abbiamo messo la relativa fattura di
vendita, in questo caso l’iva è esigibile nel mese di dicembre.
Facendo un esempio:
Dicembre 2013 L’azienda
H, ha venduto merci con regolare Ddt, non ha emesso ancora la relativa fattura
di vendita (termine ultimo di emissione 12/01/2014), considerato che l’iva è
esigibile già nel mese di dicembre, al 31/12/2013 faremo la seguente scrittura
:
DARE AVERE
FATTURA DA EMETTERE @ DIVERSI 2440
MERCI CONTO VENDITA 2000
IVA SU VENDITE 440
Nel nuovo anno (2014)
nel momento di emissione della fattura, si farà la seguente scrittura:
CREDITI VERSO CLIENTI @ 2440
FATTURE DA EMETTERE 2440
Se le fatture da
emettere sono riferite alla prestazione di servizi ultimate ma non riscosse, l’iva
è esigibile nel momento del pagamento del corrispettivo, le scritture sono le
seguenti:
AL 31/12/2013:
DARE AVERE
FATTURE
DA EMETTERE @ 2000
RICAVI
PER PRESTAZIONI DI SERVIZI 2000
Nel
nuovo anno, al momento dell’emissione della Fattura, la scrittura sarà la
seguente:
DARE AVERE
CREDITI
VERSO CLIENTI @ 2440
FATTURE
DA EMETTERE 2000
IVA
SU VENDITE 440
Per le FATTURE DA RICEVERE, si procederà applicando il metodo contrario a
quanto sopra esplicato, distinguendo il periodo di arrivo della fattura all’anno
n+1, pre e post 12/01/2014.
L’azienda
riceve merci al 31/12/2013 sono beni, ovviamente la fattura ancora non ci è
pervenuta:
a La
fattura ci arriva entro il 12/01/2014, a
questo punto l’iva rientra all’interno dell’ultimo trimestre dell’anno
precedente (4°), AL 31/12/2013:
DARE AVERE
MERCI
C/ACQUISTO 2000
IVA
SU ACQUISTI @ 440
FATTURE
DA RICEVERE 2440
L’Anno successivo nel
momento di ricezione della fattura, si avrà la seguenti scrittura:
DARE AVERE
FATTURA
DA RICEVERE @ 440
DEBITI VERSO FORNITORI 2440
se le merci arrivano
dopo il 12/01/2014 allora le scritture saranno le seguenti:
DARE AVERE
MERCI
C/ACQUISTO @ 440
FATTURE DA RICEVERE 2440
L’Anno
successivo, al ricevimento della fattura, verrà effettuata la seguente
registrazione:
DARE AVERE
FATTURE DA RICEVERE 2000
IVA SU ACQUISTI @ 440
DEBITI VERSO FORNITORI 2440
In generale,
anche se da un punto di vista civilistico bisogna comunque rispettare il principio
di competenza, fiscalmente occorre tener conto anche del principio della certezza
ed oggettiva determinabilità (art. 109 del Tuir).
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