Con l’approvazione del “Decreto del fare” la procedura di fermo ha
inizio con la notifica di una comunicazione preventiva al contribuente
debitore, in cui si invita lo stesso a pagare le somme dovute entro 30
giorni (e non più 20). Decorso poi inutilmente tale termine, l'agente
della riscossione potrà procedere con l'apposizione delle ganasce
fiscali. La misura restrittiva, tuttavia, non potrà essere applicata
qualora il contribuente riesca a dimostrare che il veicolo passibile di
fermo è strumentale alla sua attività professionale o imprenditoriale.
In sostanza il contribuente dovrà recarsi presso lo sportello
dell'agente della riscossione e dimostrare che il bene è strumentale
alla sua attività professionale. Tale dimostrazione, in particolare,
dovrà avvenire non solo con l'esibizione dei libri contabili, ma anche
mediante l'indicazione delle effettive esigenze operative che il bene
soddisfa.
In ogni caso, l'adozione del fermo è inibita qualora il contribuente
abbia ottenuto la rateazione delle somme iscritte a ruolo. A tal
riguardo, la stessa Equitalia ha chiarito che il pagamento della prima
rata del piano di differimento comporta la revoca del fermo di beni
mobili registrati in precedenza adottato. Il fermo dei beni mobili
registrati perde comunque efficacia nell'ipotesi in cui il contribuente
abbia nel frattempo versato le somme o nell'ipotesi in cui il giudice
tributario abbia annullato la cartella di pagamento, a prescindere dalla
formazione del giudicato. In tal caso, il provvedimento dovrà essere
immediatamente revocato a cura dello stesso agente della riscossione,
anche su richiesta dell'interessato.
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