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martedì 19 novembre 2013

CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO E I PALETTI PER IL BONUS RISTRUTTURAZIONE

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Il Dl 63/2013, convertito in legge 90/2013, interviene sulla modalità di recuperare il bonus del 50%, per la ristrutturazione edilizia in sede di dichiarazione dei redditi, a condizione che paghi con bonifico bancario o postale.

Il beneficio è stato prorogato per tutto il 2014, e la detrazione si applica a favore del proprietario, del nudo proprietario o del titolare di un diritto reale sull’abitazione, nonché di coloro che detengono il fabbricato in base a un contratto di comodato o di locazione, ovviamente sono ammessi i familiari e i conviventi affini entro il secondo grado.

Utile la guida messa a disposizione dall’agenzia delle entrate e aggiornata periodicamente.

La domanda che ci siamo posti è relativa alla ristrutturazione di locali classificati come C2 e C3 in procinto di acquisto, e la possibilità di effettuare un cambio di destinazione d’uso a titolo residenziale, in tale situazione, avere la possibilità di usufruire del bonus di ristrutturazione del 50% con plafond di 96.000 euro. Inoltre ci si chiedeva anche se vi fosse la possibilità di conservare le detrazioni in caso di successiva vendita dell’immobile.

In relazione al primo dubbio, la detrazione del 50% per le spese sostenute fino al 31/12/2013 nei limiti di 96.000 euro, si rendono applicabili solo se è stata fatta formale immissione di possesso dei rispettivi locali, c2 e c3. L’agenzia delle Entrate aveva già parzialmente chiarito tale situazione con la circolare dell’8/02/2005, in cui precisava che solo a termine di lavori, un locale C2 in fase di ristrutturazione, avrebbe assunto la destinazione ad uso abitativo, a condizione che, nel provvedimento autorizzativo dell’intervento, fosse risultato chiaramente il mutamento della destinazione.

 L’agenzia, rifacendosi all’articolo 31 della legge 457/1978 trafuso nell’articolo 3 del Dpr 380/2001, ha ricompreso anche gli interventi di mutamento della destinazione d’uso di edifici (da capannone ad abitazione), secondo quanto stabilito dalle leggi regionali e dalla normativa locale.

Considerando il secondo quesito posto, possiamo dire che il diritto alla detrazione si conserva in capo al promissario acquirente originario solo se ciò viene espressamente precisato nel contratto di cessione preliminare e nel rogito notarile, in cui si opta per la conservazione del diritto alla detrazione in capo al promissario acquirente che ha sostenuto le spese.

 

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