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martedì 19 novembre 2013

IL RILASCIO DEL DURC REGOLARE IN PRESENZA DI CREDITI VANTATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

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La circolare n. 40 del 21/10/2013 del MLPS ha chiarificato la normativa relativa al rilascio del Durc a favore di soggetti che, pur in presenza di situazioni di irregolarità, vantano crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione. Tali soggetti possono chiedere il rilascio del Durc regolare da utilizzare per la fruizione di benefici economici e normativi, appalti pubblici, pagamento dei Sal.

Le imprese che si trovano nella situazione creditoria nei confronti delle P.A., devono farsi rilasciare una certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi.

Tale aiuto alle imprese è frutto delle innumerevoli posizioni di credito che le stesse vantavano nei confronti delle Casse Edili, Comuni e vari istituti pubblici, questa pratica di compensazione virtuale tra crediti e debiti che l’impresa vanta nei confronti di tali istituti, consente di considerare una posizione economica contributiva che finalmente si avvicina alla realtà.

L’impresa nel momento che ha bisogno del Durc, deve presentare un’istanza all’istituto per cui vanta il credito. Quest’ultimo, entro 30 giorni dalla richiesta, deve rilasciarne la certificazione. Nel caso di gestione commissariale, la certificazione non può comunque essere rilasciata in relazione a crediti rientranti nella gestione commissariale;

Il soggetto che sia titolare di crediti certificati secondo le modalità suddette e i cui importi siano almeno pari agli oneri contributivi previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui egli risulti debitore, può richiedere agli enti tenuti al rilascio l’emissione dei Durc regolare. Gli enti tenuti al rilascio, Inps, Inail e cassa edile, emetteranno il Durc con l’annotazione a margine dell’importo del debito contributivo, con gli estremi della certificazione esibita e del riferimento normativo. Se il Durc viene chiesto d’ufficio da una PA, sarà cura dello stesso soggetto interessato dichiarare alla P.A. richiedente di vantare i crediti per i quli ha ottenuto la certificazione tramite piattaforma informatica.

Il soggetto titolare dei crediti certificati ha l’onere di comunicare agli istituti:

-         Gli estremi delle certificazioni di credito  (con numero di protocollo , importo, credito disponibile);

-         I codice attraverso il quale potrà verificare la certificazione della piattaforma informatica.

Ulteriore elemento di garanzia è dato dal fatto che gli istituti possono procedere ad acquisire via pec, direttamente dall’amministrazione certificatrice, conferma dell’esistenza e della validità della certificazione così prodotta.

La certificazione esibita per il rilascio del Durc può essere altresì utilizzata dall’impresa creditrice per :

-         Compensare le somme eventualmente iscritte a ruolo dell’impresa stessa;

-         La cessione o anticipazione del credito presso banche o intermediari finanziari, in questo caso l’impresa dovrà preventivamente provvedere all’estinzione del debito contributivo indicato sul Durc stesso.

 La circolare ministeriale, conclude la trattazione puntualizzando che, gli istituti e/o le casse edilizi conservano intatti i loro poteri sanzionatori e di riscossione coattiva connessi agli omessi versamenti.

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