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giovedì 21 novembre 2013

Consiglio dei Ministri e gli emendamenti sulla tavola rotonda

ImmagineOggi, ci sarà il consiglio dei Ministri per considerare la presa di posizione sull’abolizione/sospensione dell’imu e non solo. Si dovranno considerare altri nodi principali, il cuneo fiscale la, service tax e le apposite detrazioni.

Molti relatori esperti in materia fiscale, hanno presentato, degli emendamenti di significativo interesse, che hanno un impatto immediato sulla quotidianità sociale e lavorativa dei contribuenti.

 Due sono gli emendamenti di urgenza natura da approvare, il primo è la destinazione di fondi fino a  milioni per l’alluvione in Sardegna, il secondo è l’istituzione di un Fondo di Garanzia per i mutui casa, a cui potranno accedere i giovani con contratto atipico, i co.co.co. che da lunghi anni sono visti dalle banche come un neo cattivo.

Ci si dibatte ancora sull’interminabile eliminazione della seconda rata imu sulla prima casa, ovviamente il tutto è demandato al recupero di risorse finanziarie da procurarsi, per adesso il recupero di tali risorse, sono scaturite dall’aumento al 120 % degli acconti irap e ires di banche e assicurazioni. Ci mancano all’appello circa 1.2 miliardi che praticamente è utopistico recuperarli a breve termine, l’utopia può essere eliminata nel momento in cui si farà appello a una misura estrema, cioè , far scattare la clausula di salvaguardia, tale meccanismo prevede  un automatico aumento delle accise su beni primari, dalla benzina al pane. Si spera di non arrivare a considerare una misura così restrittiva per tutto il popolo.

Ci aggiorniamo a più tardi …

martedì 19 novembre 2013

MESSA IN GUARDIA PER L’ACQUISTO DI UNA CASA

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Negli ultimi mesi, ho sentito parlare tanti miei conoscenti degli innumerevoli e spiacevoli vizi, che hanno riscontrato pre e post acquisto del loro appartamento. Negli occhi di queste persone, spesso, si connota un grande dissapore mescolato a una sana voglia di “vendicazione” da parte dello sventurato acquirente. Non è certo semplice digerire vizi occulti o gravi difformità per l'acquisto di una casa "sudata a mezzo sangue".
L’acquisto degli immobili in molti casi determina un alto rischio di litigiosità. Immagine
Nelle note che seguiranno, ho esaminato alcuni punti fondamentali riguardanti la vendita di unità immobiliari e le garanzie connesse, inoltre si considerano i vizi occulti che possono verificarsi e i difetti che si possono denunciare.
Nel caso di compravendita è applicabile la garanzia prevista in via generale dagli articoli da 1490 a 1497 del Codice Civile. L’art. 1490 impone al venditore la garanzia per eventuali vizi della cosa venduta, che la rendono non idonea all’uso al quale è destinata o ne diminuiscono sostanzialmente il valore. La garanzia non è dovuta se l’acquirente conosce i vizi o questi erano facilmente riconoscibili (art. 1491cc). Il compratore può chiedere alternativamente la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo.
Il termine di prescrizione per tale azione è di un anno dalla consegna del bene e il compratore deve denunciare il vizio al venditore entro otto giorni dalla scoperta (art.1495).
A questo proposito ci si chiedeva se nel caso di acquisto di una casa con giardino, e nello stesso, dopo circa 7 anni, si scoprono dei calcinacci e materiale edile di scarto sotterrati, quale azione legale si può intraprendere per ottenere i danni o in alternativa la bonifica.
Nel reale caso, sopra citato, ci viene incontro l’articolo 1490 del cc, in cui il venditore è obbligato a garantire al compratore di un bene, l’utilizzo dello stesso a cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Nel caso dei calcinacci in giardino, sicuramente ci troviamo di fronte a un deprezzamento notevole dell’immobile, quindi si può far appello all’articolo 1492 del cc potendo agire ottenendo una congrua riduzione di prezzo e il risarcimento dei danni conseguenti all’esistenza dei vizi.
Oltre ai vizi che pregiudicano la staticità e conservazione dell’edificio, sono considerati ugualmente gravi quelli che, pur riguardando una porzione dell’opera, incidono sulla sostanza e funzionalità dell’immobile, menomandone in modo apprezzabile il godimento, indipendentemente dall’entità della spesa per la loro eliminazione, quali infiltrazioni di acqua e umidità per difetti della copertura dell’edificio (cassazione, 21351/2005 e 4692/1999), il “filo d’acqua” con forte odore di muffa negli appartamenti (cass. 10218/1194), l’utilizzo di materiali non idonei o non a regola d’arte, i difetti della canna fumaria del riscaldamento centralizzato, inserimento degli scarichi nelle acque chiare, errata pendenza della tubazione della rete fognaria, passaggio di acque piovane che porta in garage, errata pendenza dei balconi, insomma, situazioni frequenti.
Per l’individuazione del difetto e quindi la scoperta dello stesso, è importante portarlo subito a conoscenza in maniera obiettiva e certa, in modo da effettuare subito la denuncia, quest’ultima è redatta in forma libera, ma è opportuno formularla per iscritto, in relazione all’onere probatorio della tempestività.
 p.s. 
è consigliabile un parere del notaio nel momento di redazione dell'atto e la presa visione  degli artt. 2645 bis, 2775 bis, 2825 bis, c.c. inseriti con l. 28.2.1997, n. 30; d.lgs. 20.6.2005, n. 122; d.lgs. 12.9.2007, n. 169, di modifica e integrazione del d.lgs. 9.1.2006, n.5,misure di tutela per il contraente debole

IL RILASCIO DEL DURC REGOLARE IN PRESENZA DI CREDITI VANTATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

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La circolare n. 40 del 21/10/2013 del MLPS ha chiarificato la normativa relativa al rilascio del Durc a favore di soggetti che, pur in presenza di situazioni di irregolarità, vantano crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione. Tali soggetti possono chiedere il rilascio del Durc regolare da utilizzare per la fruizione di benefici economici e normativi, appalti pubblici, pagamento dei Sal.

Le imprese che si trovano nella situazione creditoria nei confronti delle P.A., devono farsi rilasciare una certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi.

Tale aiuto alle imprese è frutto delle innumerevoli posizioni di credito che le stesse vantavano nei confronti delle Casse Edili, Comuni e vari istituti pubblici, questa pratica di compensazione virtuale tra crediti e debiti che l’impresa vanta nei confronti di tali istituti, consente di considerare una posizione economica contributiva che finalmente si avvicina alla realtà.

L’impresa nel momento che ha bisogno del Durc, deve presentare un’istanza all’istituto per cui vanta il credito. Quest’ultimo, entro 30 giorni dalla richiesta, deve rilasciarne la certificazione. Nel caso di gestione commissariale, la certificazione non può comunque essere rilasciata in relazione a crediti rientranti nella gestione commissariale;

Il soggetto che sia titolare di crediti certificati secondo le modalità suddette e i cui importi siano almeno pari agli oneri contributivi previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui egli risulti debitore, può richiedere agli enti tenuti al rilascio l’emissione dei Durc regolare. Gli enti tenuti al rilascio, Inps, Inail e cassa edile, emetteranno il Durc con l’annotazione a margine dell’importo del debito contributivo, con gli estremi della certificazione esibita e del riferimento normativo. Se il Durc viene chiesto d’ufficio da una PA, sarà cura dello stesso soggetto interessato dichiarare alla P.A. richiedente di vantare i crediti per i quli ha ottenuto la certificazione tramite piattaforma informatica.

Il soggetto titolare dei crediti certificati ha l’onere di comunicare agli istituti:

-         Gli estremi delle certificazioni di credito  (con numero di protocollo , importo, credito disponibile);

-         I codice attraverso il quale potrà verificare la certificazione della piattaforma informatica.

Ulteriore elemento di garanzia è dato dal fatto che gli istituti possono procedere ad acquisire via pec, direttamente dall’amministrazione certificatrice, conferma dell’esistenza e della validità della certificazione così prodotta.

La certificazione esibita per il rilascio del Durc può essere altresì utilizzata dall’impresa creditrice per :

-         Compensare le somme eventualmente iscritte a ruolo dell’impresa stessa;

-         La cessione o anticipazione del credito presso banche o intermediari finanziari, in questo caso l’impresa dovrà preventivamente provvedere all’estinzione del debito contributivo indicato sul Durc stesso.

 La circolare ministeriale, conclude la trattazione puntualizzando che, gli istituti e/o le casse edilizi conservano intatti i loro poteri sanzionatori e di riscossione coattiva connessi agli omessi versamenti.

lunedì 18 novembre 2013

Corso di formazione per l'internalizzazione delle PMI, CCIAA AVELLINO

Corso di formazione per l'internalizzazione delle PMI, CCIAA AVELLINO

percorso di formazione riservato a n. 15 imprenditori della provincia di Avellino

dal giovedì 21 novembre 2013 al mercoledì 04 dicembre 2013 - ore: 09.00 - 14.00
Sede CCIAA Piazza Duomo - Chiesa dell'Oratorio della S.S. Annunziata - Piazza Duomo, 5 - p. terra.

FONDI PER L’INDENNITA’ SUPPLETIVA DI CLIENTELA DEDUCIBILE DAL REDDITO D’IMPRESA

L’Agenzia delle Entrate con la circolare numero 33/E dell’8/11/2013, spiega l’esatta contabilizzazione dell’accantonamento scaturito dall’indennità suppletiva alla clientela.

ImmagineL’articolo 105 del TUIR consente, oltre alla deduzione dal reddito degli accantonamenti ai fondi per TFR , anche la possibilità di operare accantonamenti alle indennità per cessazione del RAPPORTO DI AGENZIA, la cui disciplina civilistica è rinvenuta nell’art. 1751 del c.c., quest’ultimo, distingue il periodo ante e post 01/01/1993.

Fino al 31/12/1992, il codice civile disponeva che “All’atto dello scioglimento del

contratto a tempo indeterminato, il proponente è tenuto a corrispondere all’agente un’indennità proporzionale all’ammontare delle provvigioni liquidategli nel corso del contratto e nella misura stabilita dagli accordi economici collettivi, dai contratti collettivi, dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità”.

E disponeva tre diversa indennità (di risoluzione del rapporto, suppletiva alla clientela e meritocratica).  Però l’indennità suppletiva alla clientela si disponeva soltanto se verificavano determinate condizioni, ossia, il contratto a tempo indeterminato si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all’agente o rappresentante. L’imponibile è dato dall’ammontare delle provvigioni per le quali è sorto il diritto al pagamento per tutta la durata del rapporto in favore dell’agente o rappresentante.

Per i periodi successivi al 01/01/1993, formulazione ancora attuale,  gli agenti  vedono tutelati i loro diritti, da un contratto di agenzia ad hoc, senza più rinviare, in caso di licenziamento, al contratto collettivo di categoria.

“All'atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni:

-         l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;

-         il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.

L'indennità non è dovuta:

-         quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente.

-         quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente.

-         quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d'agenzia.

L'indennità è dovuta anche se il rapporto cessa per morte dell'agente”.

Quindi, al già richiamato articolo 105 TUIR, gli accantonamenti per indennità per la cessazione di rapporti di agenzia, sono deducibili.

Nelle varie  sentenze la Suprema Corte ha affermato che la deducibilità degli accantonamenti non può più essere negata in relazione “al carattere aleatorio dell’indennità”; né appare possibile fondare l’indeducibilità sull’insussistenza dei requisiti di certezza e determinabilità fissati dall’art. 109 TUIR.

IL PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE:

L’Agenzia delle Entrate, in merito, invita le strutture territoriali a riesaminare le controversie pendenti e concernenti la materia in esame. In quanto l’ADE, fa una netta distinzione temporale. 

Prima del 01/01/1993, l’indennità suppletiva di clientela, costituisce, in pendenza del rapporto di agenzia, un costo meramente eventuale sia nell’an che nel quantum e, come tale, non deducibile, per competenza, dal reddito d’impresa, manifestando, invece, la qualità di componente negativo deducibile solo nell’esercizio in cui venga concretamente corrisposta.

Diversamente, gli accantonamenti per l’indennità suppletiva di clientela, dovuta in applicazione della norma recata dall’art 1751 in vigore dal 1° gennaio 1993, devono ritenersi deducibili dal reddito di impresa della casa mandante, in quanto detta indennità è compresa tra le “indennità per la cessazione di rapporti di agenzia”, cui fa riferimento l’art. 17, primo comma, lettera d) del Tuir.

venerdì 15 novembre 2013

LA PRECEDENZA DEL D.LGS N.368/2001

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In questo articolo vogliamo ricordiamo il D.lgs n.368/2001, che regola il diritto di precedenza dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato.
La disciplina del diritto di precedenza è stata recentemente toccata anche dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012), stabilendo che il datore di lavoro deve ottemperare ad alcuni obblighi derivanti da norme legali o contrattuali per poter fruire degli incentivi scaturenti dalle assunzioni.
Il decreto legislativo in questione, si sofferma su tale aspetto evidenziando i diritti dei lavoratori che hanno prestato lavoro per un periodo minimo di 6 mesi, con un contratto a tempo determinato. I fatti: “Il lavoratore che, nell'ese/cuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine”.
Questo diritto vale anche per i lavoratori stagionali, “Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali”.
Il lavoratore deve manifestare la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro”.
Il diritto di precedenza, connotata dalla palese volontà espressa dal lavoratore entro 6 mesi dall’ultimo contratto determinato, riguarda:

  1. nel primo caso, alle assunzione a tempo indeterminato effettuate nei dodici mesi successivi alla cessazione del rapporto;

2. per i lavoratori stagionali, il diritto di precedenza è relativo alle medesime attività stagionali nel limite    massimo di un anno dalla cessazione del rapporto che ha generato il diritto di precedenza stesso.

Si ricorda che il lavoratore deve attivarsi a manifestare l’interesse nei termini richiamati. A questo punto si capisce che il diritto di precedenza è una facoltà.
L’inps da parte sua, consiglia al datore di lavoro di interrogare il lavoratore al termine del periodo determinato, in modo da ottenere l’interesse per sfruttare o meno il diritto di precedenza. E’ importante allinearsi a tale circostanza perché l’INPS potrà disconoscere le stesse in capo a un datore di lavoro solamente nel caso in cui abbia prova che un lavoratore con cui il datore di lavoro abbia avuto precedentemente un rapporto a tempo determinato ormai cessato abbia manifestato il proprio interesse a sfruttare il diritto di precedenza nei tempi e nei modi previsti dal D.Lgs. n. 368/2001.
Non potrà invece disconoscere le agevolazioni, nel momento in cui il datore di lavoro, nei confronti dell’ex lavoratore, si è dimostrato attivo e propositivo.

giovedì 14 novembre 2013

COMUNICAZIONE BENI D'IMPRESA

A partire dal 2012, gli imprenditori, individuali e collettivi, devono comunicare i dati anagrafici dei soci o dei familiari che hanno ricevuto in godimento i beni dell’impresa (articolo 2, comma 36-sexiesdecies del Dl n. 138/2011). La comunicazione può essere effettuata in alternativa anche dai soci o familiari dell’imprenditore.

Le modalità e termini per l’adempimento, dapprima contenuti nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2011, sono state riviste, in un’ottica di semplificazione, con il provvedimento del 2 agosto 2013.

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Chi è obbligato alla comunicazione

L’obbligo di comunicazione sussiste per i seguenti soggetti residenti in Italia: imprenditore individuale, società di persone, società di capitali, società cooperative, stabili organizzazioni di società non residenti, enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale. Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le “società semplici”.

Cosa comunicare

Vanno comunicati all’Anagrafe tributaria i dati dei soci - comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell'impresa concedente - e dei familiari dell'imprenditore, che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, qualora ci sia una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento. L’obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in anni precedenti, qualora ne permanga l’utilizzo in quello di riferimento della comunicazione.

La comunicazione deve essere effettuata per i beni concessi in godimento dall'impresa ai soci, o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.

 

I beni oggetto di applicazione I beni dell’impresa oggetto di applicazione degli adempimenti in esame, sono:

- i beni strumentali;

- i beni-merce;

- gli immobili-patrimonio (es.: unità immobiliari);

tenendo in considerazione che:

•per l’imprenditore individuale

si devono considerano inerenti all’impresa, quelli di cui all’art. 65  del Tuir, vale a dire i beni riportati:

- nel libro degli inventari, per le imprese in contabilità ordinaria;

- nel libro dei beni ammortizzabili, per le imprese in

contabilità semplificata;

•per le società

(di persone e di capitali), si devono prendere in c

onsiderazione tutti i beni a esse

appartenenti;

•per le società di fatto,

assumono rilevanza:

-i beni-merce;

-i beni strumentali, compresi quelli iscritti in pubblici registri a nome dei soci e utilizzati  esclusivamente come strumentali per l’esercizio dell’impresa (in concreto, si tratta di tutti i  beni di cui l’impresa risulta aver conseguito la disponibilità, posseduti in proprietà o in relazione ad un diritto reale o detenuti in locazione , anche finanziaria, noleggiati o ricevuti in  comodato.

N.B.:

si devono ritenere “esclusi” dalla disciplina i beni  rientranti nella categoria “altro” del  tracciato record contenuto nell’allegato tecnico al provvedimento che hanno un valore  non superiore a 3.000 euro, al netto dell’Iva applicata.

Inoltre, è anche opportuno segnalare che l’Agenzia  delle entrate, con la circolare 15 giugno 2012,  n. 24/E, coerentemente con quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle  entrate del 16 novembre 2011, ha puntualizzato che  si devono ritenere.

Esclusi dall’ambito  oggettivo di applicazione della norma:

-  i beni di società e di enti privati di tipo associati vo che svolgono attività commerciale, residenti  o meno in Italia, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni  per fini esclusivamente istituzionali;

-  gli alloggi delle cooperative edilizie di abitazione  a proprietà indivisa concessi ai propri soci,  atteso che lo scopo mutualistico di tali cooperative con sistemi proprio nell’assegnare in godimento  ai soci le abitazioni a condizioni migliori di quelle del libero mercato.

 

I 60 GIORNI POST REDDITOMETRO

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In questi righi , possiamo ricordare  l’articolo 12 dello Statuto del Contribuente, soffermandoci sul termine dei 60 giorni destinati ai contribuenti, i quali, possono comunicare, entro tale periodo, osservazioni e richieste, valutate dagli Uffici impositori, prima dell'invio dell'avviso di accertamento. Tale avviso,  non può essere emanato prima della scadenza di tale termine salvo casi di particolare e motivata urgenza.

"comma 7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente puo' comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non puo' essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza."

Quindi il contribuente può presentare delle memorie difensive entro 60 giorni dalla chiusura delle operazioni di controllo.

 

Appurato tale fatto, ci focalizziamo su alcune sentenze e fatti passati:

Nel 2009 la Ctr Campana, rimandava alla consulta le questioni di urgenza (come si evince dall’art 12 dello s. del c.), tali da non rispettare il termine dei 60 giorni e quindi anticipare l’accertamento.

I fatti: “spetta alla Commissione tributaria valutare se esista l'inosservanza dell'obbligo motivazionale in relazione all'urgenza, ossia la doverosa motivazione per derogare il termine dei suddetti 60 giorni.”

 

Nel 2011 La Ctr di Brescia, esordisce, l’accertamento può essere nullo, nel momento in cui non vengono rispettati i 60 giorni dall’emissione del verbale ispettivo, considerando un interpretazione meramente letterale della norma.

I fatti: “dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro 60 giorni osservazioni e richieste.

A questo punto potevamo chiederci e se il verbale ispettivo non viene redatto?  Tale verbale ispettivo è obbligatorio? L’ADE, in merito a ciò, lo ritiene applicabile solo ed esclusivamente per le verifiche in forma di accesso, quindi presso il contribuente.

 

Oggi,  considerato i nuovi strumenti messi a disposizione del Fisco, come il REDDITOMETRO, considerato uno strumento “diretto” , quindi dove non ci sono accessi e ispezioni ma soltanto presunzioni,  facciamo ricorso a una luminare e recente sentenza.

Lla sentenza Ctp Reggio Emilia n. 154/2/13 depositata il 25 ottobre 2013, ha ribaltato il filone  giurisprudenziale seguito e applicato sino a quel momento.

Il Contribuente in questione, ha avuto  un accertamento fondato sul redditometro, però quest’ultimo, ha impugnato gli atti rilevando, tra gli altri, la nullità per il mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'articolo 12, comma 7 dello Statuto del contribuente, considerato che l'ufficio ha emesso due avvisi di accertamento applicando, ai beni indici, i coefficienti del redditometro senza rispettare i termini previsti dall’art. 12 dell’ s.d c.

 

LA CTP ha accolto il ricorso fatto dal Contribuente, e ha chiarito che:

-      è necessario un preventivo contraddittorio per adeguare il risultato "statistico", alla realtà del contribuente (rispetto di un adeguato termine).

-      è opportuno l’invio di un questionario, che in casi di redditometro favorisce il dialogo e l'intesa tra fisco e cittadino”.

-      il termine previsto di 60 giorni rappresenta l'intervallo destinato a favorire la partecipazione del contribuente prima dell'emissione dell'atto.

-      le contestazioni devono essere fatte obbligatoriamente mediante un processo verbale, in assenza del quale l’accertamento è nullo.

IN CONCLUSIONE:

Anche per il redditometro valgono le regole dello Statuto del contribuente.

L'ufficio deve infatti emettere un processo verbale alla conclusione dell'istruttoria e deve attendere il termine dilatorio di 60 giorni. L'inosservanza comporta la nullità della pretesa.

IL REDDITOMETRO INFORMAZIONI GENERALI...

http://www.youtube.com/watch?v=rrAcDYT3tYI

mercoledì 13 novembre 2013

LE RIMANENZE DI MAGAZZINO NON RILEVANTI FISCALMENTE

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La circolare 78/E del 12/11/2013 in merito al trattamento fiscale dei beni merci (fungibili) valutati a costi specifici, fornisce chiarimenti su come operare la variazione in aumento in Unico in misura corrispondente alla diminuzione del valore effettuato in bilancio.

Sotto il profilo squisitamente Civilistico, il valore relativo a tali beni è iscritto in base al minor valore tra il costo storico e il valore di mercato. Quindi se il valore originario, nel tempo si riduce, bisogna apportare una riduzione dello stesso anche in bilancio, rispettando così il principio di prudenza.

Sotto il profilo Fiscale ci viene incontro l’art. 92 del TUIR è preclusa, sul piano fiscale, la possibilità di procedere a rettifiche di valore dei beni valutati al costo specifico. Nella risoluzione in commento, dunque, l’Agenzia ha escluso la possibilità di dare rilievo fiscale alla svalutazione del cespite operata in bilancio, con conseguente ripresa a tassazione della stessa, operando una variazione in aumento in Unico.

 

CONSIDERANDO

Che sostanzialmente Le RIMANENZE di magazzino sono costi relativi a beni ancora in giacenza e, dunque, rinviabili a esercizi successivi. Quindi, anche per le rimanenze vale il principio generale, come sopra citato, tenuto conto che tutte le volte in cui l’utilità funzionale misurata dal valore originario (costo) si riduce, è  necessario, per rispettare il principio di prudenza, evidenziare tale riduzione.

Per i BENI FUNGIBILI, la norma civilistica innesta dei criteri alternativi a quello del minor valore tra costo storico e valore di mercato.

Il ricorso a modalità di determinazione delle giacenze convenzionali quali il Lifo (last in first out), Fifo (first in first out) o costo medio ponderato (Cmp) richiede specifici dati sul flusso fisico di magazzino.

L’ Oic n. 13 ricorda come il metodo Fifo rispecchi l’andamento dei prezzi di mercato, in quanto valuta il magazzino ai costi più recenti, assumendo la fuoriuscita prioritaria dei beni che per primi vi hanno fatto ingresso. Il criterio Lifo risulta, invece, basato sull’ ipotesi opposta, per cui sono i beni entrati per ultimi a fuoriuscire per primi. Ne deriva, in fase di prezzi ascendenti, l’attenuazione degli effetti inflattivi sul risultato di periodo; il rischio connesso all’adozione di tale criterio è però quello di creare effetti distorsivi attribuendo al magazzino un valore inferiore ai costi attuali.

Il metodo del costo medio ponderato considera le unità acquisite o prodotte a date diverse e a costi differenti come facenti parte di un unico complesso, per cui i singoli acquisti sono privati di una specifica identificazione. La media ponderata viene ottenuta in termini di rapporto tra il costo complessivo dei beni e il totale delle unità.

DAL PUNTO DI VISTA FISCALE l’articolo 92 del Tuir, recante la disciplina relativa al trattamento delle giacenze di magazzino, si ponga in rapporto di dipendenza dalla norma civilistica nella misura in cui riconosce, ai fini fiscali, i criteri di valutazione adottati in sede di redazione del bilancio, nel rispetto, tuttavia, di un “valore minimo” imposto dalla norma fiscale.

l’Agenzia esclude la possibilità di dare rilievo fiscale alla svalutazione del cespite operata in bilancio, con conseguente ripresa a tassazione della stessa, operando una variazione in aumento in Unico.

IN CONCLUSIONE :  con la risoluzione n. 78/E del 12/11/2013 l’Agenzia delle Entrate, esclude la possibilità di dare rilievo fiscale alla svalutazione del cespite operata in bilancio, per i valori dei beni valutati a costo specifico, bisogna operare una VARIAZIONE IN AUMENTO IN UNICO.

N.B.

Chi usa i principi internazionali (IAS) il valore del magazzino secondo la tecnica LIFO non è concessa. Non considerando i plusvalori e i min. derivanti dagli immobili classificati in base allo IAS 2.

DETRAZIONI FISCALI: LENTI, VIDEOINGRANDITORE E MATARASSO ORTOPEDICO

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LENTI:

Ci si chiede se le detrazioni sull’acquisto di lenti da vista valgono anche se gli scontrini fiscali rilasciati, sono privi di codice fiscale.

La circolare n. 20/E del 13 Maggio del 2011 dell’ADE  ha precisato che il contribuente può beneficiare della detrazione prevista dall’articolo 15, Comma1, lett. C) del Dpr 917/86 qualora dallo scontrino o dalla fattura risulti:

  1. Il soggetto che sostiene la spesa, identificato con il proprio codice fiscale;
  2. La descrizione del dispositivo medico, in relazione al quale deve essere comprovato che il dispositivo è contrassegnato dalla marcatura Ce attestante la conformità alle direttive europee.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta protocollo 954-64040 del 20/06/2012, ha chiarito che per i prodotti venduti dagli ottici  (occhiali da vista, lenti a contatto e liquidi per lenti a contatto) è sufficiente integrare lo scontrino fiscale o fattura con la dicitura “Prodotto con marca Ce”.

Inoltre anche le lenti a contatto rientrano tra i dispositivi medici a seguito di quanto statuito dal decreto legislativo n.46 del 1997, L’ADE ha stabilito che il contribuente non ha necessità di verificare che il dispositivo stesso risulti nella categoria di prodotti che rientrano nella definizione di dispositivi medici detraibili ed è, quindi, sufficiente conservare la sola documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE.

IL VIDEOINGRANDITORE:

Rientra nella lista dei dispositivi medici identificati dal codice Y210603. Ne consegue la possibilità di beneficiare della detrazione fiscale del 19 % da calcolare sull’intero ammontare della spesa, senza togliere la franchigia di 129.11 euro (v. art. 15, c1, lett. C del Dpr 917/1986; la circolare dell’Ade 20/E del 13/05/2011; la risoluzione 253/E del 30/09/2009 ADE).

 

IL MATERASSO ORTOPEDICO:

Il materasso ortopedico antidecubito prescritto dal medico e rilasciato con regolare fattura di acquisto, è possibile detrarlo. La circolare 20/E/2011 lo riporta nell’elenco fornito dal ministero della Salute. La circolare prevede che ai fini della fruibilità della detrazione, il contribuente conservi lo scontrino fiscale o la fattura, da cui risulti il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa, nonché la descrizione del dispositivo medico; egli dovrà, inoltre, conservare la documentazione attestante che il prodotto acquistato ha la marcatura CE.

sabato 9 novembre 2013

AGGIORNAMENTO DELL’ITER PROCEDURALE ASPI E MINI-ASPI

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L’INPS, con la circolare n. 154 del 28 ottobre 2013, ha delineato l’iter procedurale da seguire per la presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità nell’ambito della domanda di disoccupazione (ASpI e mini-ASpI).

La domanda può essere presentata a uno dei seguenti canali:

-      via web sul sito dell’INPS (www.inps.it) per i soggetti in possesso del PIN;

-      tramite patronato (che, per legge, offre assistenza gratuita);

-      tramite Contact Center Multicanale INPS-INAIL (chiamando da rete fissa il numero gratuito 803164 oppure il numero 06 164 164 da telefono cellulare, con tariffazione stabilita dal proprio gestore).

Per la presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità nell’ambito della domanda di disoccupazione (ASpI e mini-ASpI), l’istituto chiarisce alcuni punti per inquadrare esattamente l’iter procedurale:

-      l’obbligo per il lavoratore di presentarsi al Centro per l’Impiego del proprio domicilio per rendere la  dichiarazione di immediata disponibilità di cui all’art. 1, c. 3, lett. c) del D.Lgs. n. 181/2000.

 

Per snellire la procedura, il legislatore ha previsto la facoltà, in capo al lavoratore disoccupato, di rilasciare all’INPS la dichiarazione in argomento (DID), al momento della presentazione della domanda di indennità (ASpI o mini-ASpI).

 

Con la DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA DISPONIBILITA’:

Il richiedente può, ai sensi dell’art. 4, comma 38, della Legge n. 92 del 2012, rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità anche all’INPS - in alternativa al Centro per l’Impiego competente secondo il domicilio del richiedente - all’atto della presentazione della presente domanda di indennità mini-ASpI. Qualora la dichiarazione di immediata disponibilità venga rilasciata all’INPS, è imprescindibile l’indicazione di almeno uno fra i seguenti recapiti:

- numero di telefono fisso;

- numero di telefono cellulare.

Ciò al fine di consentire ai Centri per l’Impiego, cui il dato sarà trasmesso, di contattare l’utente per offerte di lavoro come anche di effettuare ogni verifica di propria competenza.

 

Quindi è L’INPS che deve trasmettere al centro per l’impiego i documenti indispensabili ai fini delle verifiche sullo stato di disoccupazione, nonché dell’attivazione delle politiche attive.

In particolare l’utente, attraverso i canali telematici di presentazione della domanda di ASpI o mini-ASpI, dovrà indicare:

 

-      o che si è già recato al Centro per l’impiego per attestare lo status di disoccupato;

-      oppure rendere la dichiarazione di immediata disponibilità direttamente all’Istituto compilando i campi appositamente inseriti.

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INOLTRE

I Centri per l’Impiego possono accedere alla banca dati percettori per conoscere, ai fini delle politiche attive, i percettori di ammortizzatori sociali e comunicare all’INPS le eventuali cause di decadenza connesse alle attività di competenza dei centri medesimi.

giovedì 7 novembre 2013

PROROGA DELLO SPESOMETRO AL 31/01/2014

PROROGA DELLO SPESOMETRO AL 31/01/2014

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Comunicati+Stampa/Archivio+comunicati/CS+Novembre+2013/CS+07112013+Spesometro/154_Com+st++Proroga+spesometro+Pos+e+apertura+Sid+e+Entratel+07+11+13.pdf

 

VANTAGGI E SVANTAGGI DELLA NUOVA CEDOLARE SECCA:

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Il Dl 102/2013, approvato  in Senato il 24 Ottobre scorso, ha ridotto la cedolare sui contratti a canone concordato dal 19% al 15 %, con effetto dal periodo d’imposta 2013.

Sono ammessi al regime sostitutivo esclusivamente le persone fisiche locatrici, che operano al di fuori dell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’immobile.

Sono esclusi anche gli immobili che, pur avendo i requisiti di fatto per essere destinati a uso abitativo, sono iscritti in una categoria catastale diversa, come ad esempio i fabbricati accatastati come uffici o negozi.

VANTAGGI E SVANTAGGI

I benefici per il locatore sono legati principalmente alla misura dell’aliquota applicabile e alle imposte che va a sostituire. Chi sceglie il regime sostitutivo applica al canone annuo le aliquote Irpef per scaglioni di reddito, non sconta le addizionali regionali e comunali Irpef relativa al canone di locazione, non versa le imposte di registro e di bollo dovete in relazione al contratto e non è tenuto agli obblighi di comunicazione connessi alla stipula.

Il regime sostitutivo presenta tuttavia, alcuni svantaggi quali, ad esempio, la rinuncia del locatore per tutta la durata dell’opzione alla facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo, anche se prevista nel contratto, compreso l’aggiornamento Istat.

Ma il principale svantaggio è rappresentato dall’applicazione di un regime sostitutivo, che si muove al di fuori del meccanismo ordinario di determinazione dell’Irpef, impedendo al contribuente, in assenza di altri redditi oltre a quelli di locazione, di riassorbire per intero  eventuali oneri deducibili o detrazioni d’imposta.

Adesione

Nel caso di ADESIONE al regime della cedolare secca, bisogna preventivamente avvertire al conduttore, tramite A/R che non verrà versata l’imposta di registro e che non ci saranno aumenti di canone.

Fuoriuscita

E’ prevista, la possibilità di uscire dall’imposta di registro in ognuna delle annualità successive a quella dell’adesione, entro il termine del pagamento dell’imposta di registro relativa all’annualità di riferimento.

POS: OBBLIGO PER PROFESSIONISTI E AZIENDE

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Dal 1° Gennaio 2014, c’è l’obbligo per chi effettua attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Si renderà pertanto necessario installare un Pos.

Quindi:

a decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare i pagamenti effettuati attraverso carte di debito.

 

La platea di soggetti interessati è pertanto decisamente ampia, in quanto si va dai commercianti (al dettaglio e all’ingrosso), agli agricoltori, agli ambulanti, nonché ai professionisti.

I soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali,

sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito.

I professionisti hanno già mostrato tutte le loro perplessità su questo nuovo adempimento. In  quanto, l’installazione implicherebbe una spesa media di cento euro, che va ad aggiungersi a un canone mensile che si aggira intorno ai trenta euro. In aggiunta su ogni transazione si arriverebbe a pagare una commissione che potrebbe addirittura superare il 3%. Sono costi, questi, che non gioverebbero né al professionista né tantomeno al cliente.

 

Tali oneri, se mantenuti così elevati, non solo finirebbero per essere addebitati al cliente (con buona pace delle norme volte ad agevolarli), ma sarebbero anche distorsive della concorrenza, ove si pensi al diverso impatto che può avere una spesa in un grande studio  rispetto a uno di piccole o piccolissime dimensioni.

Dopo notevoli riflessioni negative sullo strumento sviluppati dai vari albi professionali, non si può che rimanere in attesa dei successivi sviluppi.

mercoledì 30 ottobre 2013

Contratti a termine e gli intervalli di Riassunzione

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A seguito delle modifiche introdotte con la conversione in L. n. 99/2013 del D.L. n. 76/2013, prima di riassumere a tempo determinato, il datore di lavoro deve rispettare un periodo di pausa così regolato:

  •  10 giorni (prima erano 60gg), se il contratto appena cessato ha avuto durata fino a 6 mesi;
  •  20 giorni (prima erano 90gg), se il contratto appena cessato ha avuto durata superiore a 6 mesi.

Qualora si violino tali intervalli minimi, la sanzione sarà la trasformazione del
rapporto in un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

In precedenza, la Riforma Fornero (L. n. 92/2012) disponeva il divieto di riassunzione prima di:
  •  60 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi;
  • 90 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi.

il Ministero del Lavoro si è posto il problema in merito alla disciplina delle pause intermedie introdotte con il D.L. n. 76/2013; e in particolare, quello di stabilire se, in caso di effettivo intervento da parte della contrattazione collettiva che avesse ridotto a 20 e 30 giorni tali pause, le
nuove disposizioni normative che fissano tali pause, riducendole ulteriormente in via generale (ossia senza necessità di alcun intervento delle parti sociali) a 10 e 20 giorni, potessero trovare automatica applicazione.

Differente è il discorso per gli accordi in materia, anche aziendali, che siano stati o che saranno stipulati a partire dal 28 giugno 2013. Infatti, in tal caso i medesimi accordi collettivi possono prevedere sia la riduzione di tali intervalli minimi (per esempio portandoli a 2 e 4 giorni) sia il loro totale azzeramento.

ADE e BLACK LIST

ADE e BLACK LIST.

Per avere il Bonus Mobili bisogna ristrutturare

Per avere il Bonus Mobili bisogna ristrutturare.