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sabato 9 novembre 2013

AGGIORNAMENTO DELL’ITER PROCEDURALE ASPI E MINI-ASPI

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L’INPS, con la circolare n. 154 del 28 ottobre 2013, ha delineato l’iter procedurale da seguire per la presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità nell’ambito della domanda di disoccupazione (ASpI e mini-ASpI).

La domanda può essere presentata a uno dei seguenti canali:

-      via web sul sito dell’INPS (www.inps.it) per i soggetti in possesso del PIN;

-      tramite patronato (che, per legge, offre assistenza gratuita);

-      tramite Contact Center Multicanale INPS-INAIL (chiamando da rete fissa il numero gratuito 803164 oppure il numero 06 164 164 da telefono cellulare, con tariffazione stabilita dal proprio gestore).

Per la presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità nell’ambito della domanda di disoccupazione (ASpI e mini-ASpI), l’istituto chiarisce alcuni punti per inquadrare esattamente l’iter procedurale:

-      l’obbligo per il lavoratore di presentarsi al Centro per l’Impiego del proprio domicilio per rendere la  dichiarazione di immediata disponibilità di cui all’art. 1, c. 3, lett. c) del D.Lgs. n. 181/2000.

 

Per snellire la procedura, il legislatore ha previsto la facoltà, in capo al lavoratore disoccupato, di rilasciare all’INPS la dichiarazione in argomento (DID), al momento della presentazione della domanda di indennità (ASpI o mini-ASpI).

 

Con la DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA DISPONIBILITA’:

Il richiedente può, ai sensi dell’art. 4, comma 38, della Legge n. 92 del 2012, rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità anche all’INPS - in alternativa al Centro per l’Impiego competente secondo il domicilio del richiedente - all’atto della presentazione della presente domanda di indennità mini-ASpI. Qualora la dichiarazione di immediata disponibilità venga rilasciata all’INPS, è imprescindibile l’indicazione di almeno uno fra i seguenti recapiti:

- numero di telefono fisso;

- numero di telefono cellulare.

Ciò al fine di consentire ai Centri per l’Impiego, cui il dato sarà trasmesso, di contattare l’utente per offerte di lavoro come anche di effettuare ogni verifica di propria competenza.

 

Quindi è L’INPS che deve trasmettere al centro per l’impiego i documenti indispensabili ai fini delle verifiche sullo stato di disoccupazione, nonché dell’attivazione delle politiche attive.

In particolare l’utente, attraverso i canali telematici di presentazione della domanda di ASpI o mini-ASpI, dovrà indicare:

 

-      o che si è già recato al Centro per l’impiego per attestare lo status di disoccupato;

-      oppure rendere la dichiarazione di immediata disponibilità direttamente all’Istituto compilando i campi appositamente inseriti.

-       

INOLTRE

I Centri per l’Impiego possono accedere alla banca dati percettori per conoscere, ai fini delle politiche attive, i percettori di ammortizzatori sociali e comunicare all’INPS le eventuali cause di decadenza connesse alle attività di competenza dei centri medesimi.

mercoledì 30 ottobre 2013

Contratti a termine e gli intervalli di Riassunzione

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A seguito delle modifiche introdotte con la conversione in L. n. 99/2013 del D.L. n. 76/2013, prima di riassumere a tempo determinato, il datore di lavoro deve rispettare un periodo di pausa così regolato:

  •  10 giorni (prima erano 60gg), se il contratto appena cessato ha avuto durata fino a 6 mesi;
  •  20 giorni (prima erano 90gg), se il contratto appena cessato ha avuto durata superiore a 6 mesi.

Qualora si violino tali intervalli minimi, la sanzione sarà la trasformazione del
rapporto in un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

In precedenza, la Riforma Fornero (L. n. 92/2012) disponeva il divieto di riassunzione prima di:
  •  60 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi;
  • 90 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi.

il Ministero del Lavoro si è posto il problema in merito alla disciplina delle pause intermedie introdotte con il D.L. n. 76/2013; e in particolare, quello di stabilire se, in caso di effettivo intervento da parte della contrattazione collettiva che avesse ridotto a 20 e 30 giorni tali pause, le
nuove disposizioni normative che fissano tali pause, riducendole ulteriormente in via generale (ossia senza necessità di alcun intervento delle parti sociali) a 10 e 20 giorni, potessero trovare automatica applicazione.

Differente è il discorso per gli accordi in materia, anche aziendali, che siano stati o che saranno stipulati a partire dal 28 giugno 2013. Infatti, in tal caso i medesimi accordi collettivi possono prevedere sia la riduzione di tali intervalli minimi (per esempio portandoli a 2 e 4 giorni) sia il loro totale azzeramento.

ADE e BLACK LIST

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Per avere il Bonus Mobili bisogna ristrutturare

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