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lunedì 16 giugno 2014

ALCUNE SCADENZE FISCALI DEL 16/ 06/ 2014

IMU:
Versamento - Termine ultimo per provvedere al versamento della 1ª rata dell’IMU complessivamente dovuta per il 2014, mediante il modello F24.
Le aliquote applicabili sono quelle del 2013.
Sanatoria - Fino al 16.06.2014 è possibile sanare l’insufficiente versamento della 2° rata IMU 2013 senza l’applicazione di sanzioni né interessi (art. 1, c. 728, L. 147/2013).

DIRITTO CAMERALE:
Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese, senza la maggiorazione dello 0,40%.

UNICO 2014:
Termine per effettuare il versamento del saldo 2013 e/o del 1° acconto 2014 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche e per i soggetti cui non sono applicabili gli studi di settore) o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, senza l’applicazione della maggiorazione.

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA':
Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, del contributo pari al 3% del reddito eccedente € 300.000 dovuto per l’anno d’imposta 2013, senza maggiorazione.


I LINK DI RIFERIMENTO :


giovedì 22 maggio 2014

IRPEF / IMU: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE

. QUESTIONI IN MATERIA DI REDDITI 


1.1 IMU-IRPEF – Applicazione dell’effetto di sostituzione per il 2013
D.
Si chiede di conoscere l’applicazione per il 2013 dell’effetto di sostituzione IMU-IRPEF, alla luce delle modifiche normative che hanno riguardato il versamento dell’IMU dovuta per il medesimo anno. 
R.
In base agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 9, del decreto legislativo n. 23 del 2011, l’IMU sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali in relazione al reddito fondiario dei fabbricati non locati e dei terreni non affittati, per la componente dominicale (cfr. anche circolare n. 3/DF del 2012 e circolare n. 5/E del 2013 per approfondimenti).
Il Dipartimento delle finanze, sentita l’Agenzia delle entrate, ha ritenuto che per l’anno 2013 l’effetto di sostituzione IMU-IRPEF trova applicazione in tutte le ipotesi in cui è dovuta l’IMU, vale a dire nel caso
di versamento della prima e/o seconda rata (o semestre) e della cosiddetta Mini IMU. Il Dipartimento delle finanze ha altresì ritenuto che l’effetto di sostituzione operi anche qualora l’IMU.
risulti giuridicamente dovuta, ma non sia stata versata, ad esempio per effetto del riconoscimento delle detrazioni o perché l’importo inferiore al minimo da versare. 
D.
Il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'imposta municipale propria, è rilevante a fini IRPEF per il 50%.
Si chiede di chiarire la nozione di abitazione principale rilevante al riguardo. 
R.
L’art. 1, comma 717, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014) ha modificato le disposizioni degli articoli 8, comma 1, e 9, comma 9, terzo periodo, del decreto legislativo n. 23 del 2011 riguardanti il rapporto tra IMU e IRPEF, con effetto a decorrere dal periodo d' imposta in corso al 31 dicembre 2013 (cfr. comma 718). A seguito delle modifiche l’articolo 8, comma1, prevede che l’IMU sostituisce, per la componente
immobiliare, l'IRPEF e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi
fondiari relativi ai beni non locati (fabbricati non locati e terreni non affittati, per la componente dominicale) “fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 9, comma 9, terzo periodo. ”.
Quest’ultima disposizione stabilisce che “... il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all' imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento.”.
In merito all’applicazione delle disposizioni richiamate, il Dipartimento delle finanze, sentita l’Agenzia delle entrate, ha ritenuto che per la definizione dell’abitazione principale il criterio da adottare è quello utilizzato nell’ambito della normativa in materia di imposte sui redditi ai fini della deduzione IRPEF di cui all’art. 10, comma 3-bis, del TUIR. Ciò in quanto occorre considerare che la disposizione che prevede la tassazione del 50% del reddito dell’immobile riguarda la determinazione della base imponibile IRPEF e che, pertanto, appare coerente con tale premessa fare riferimento alle regole IRPEF.
Si ricorda che per abitazione principale in base al l’art. 10, comma 3-bis, del TUIR “si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente”.
Ad esempio, un contribuente che dimori abitualmente in un immobile detenuto a titolo di locazione e che, nello stesso comune, possieda a titolo di proprietà un’unità immobiliare ad uso abitativo non locata assoggettata all'IMU, non dovrà far concorrere il reddito di quest’ultima unità abitativa alla formazione della base imponibile dell'IRPEF e delle relative addizionali nella misura del 50%.
Diversamente, un contribuente che dimori abitualmente in un immobile posseduto a titolo di proprietà e che, nello stesso comune, possieda a titolo di proprietà un’unità immobiliare ad uso abitativo non locata assoggettata all'IMU, dovrà far concorrere il reddito di quest’ultima unità abitativa alla formazione della base imponibile dell'IRPEF e delle relative a ddizionali nella misura del 50%.
Si precisa che la disposizione in esame si applica anche nell’ipotesi in cui un contribuente abbia la propria dimora abituale in un fabbricato rurale abitativo posseduto a titolo di proprietà o di altro diritto reale, e che possegga, nello stesso comune, un’altra unità immobiliare ad uso abitativo
non locata assoggettata all'IMU.

lunedì 31 marzo 2014

REDDITO DOMINICALE E REDDITO AGRARIO

I redditi dei terreni sono regolati dal Titolo I Capo II del TUIR, sono distinguibili in redditi dominicali e redditi agrari. Essi sono calcolati mediante l’applicazione delle tariffe di estimo determinate in base alla ubicazione e alla qualità del terreno e alla tipologia di coltura praticata dichiarata in catasto. L’ammontare dei redditi può essere rilevato direttamente dagli atti catastali se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quella risultante in catasto. Per ogni variazione si deve dare comunicazione al catasto stesso.

Pertanto il reddito dei terreni si distingue in:
- reddito dominicale
- e reddito agrario

Il REDDITO DOMINICALE deriva dalla proprietà o da altro diritto reale del terreno. Il fatto che il proprietario o terzi coltivino o meno il terreno è irrilevante, poiché tale reddito spetta, in ogni caso, al proprietario. Dal 2012, l’Imu sostituisce l’Irpef e le addizionali per gli immobili che non sono oggetto di locazione.
Il reddito dominicale è sostituito dall’Imu e non rileva ai fini della determinazione del reddito fondiario, pertanto chi presta l’assistenza fiscale dovrà calcolare il reddito dei terreni non affittati tenendo conto del solo reddito agrario, anche se il reddito dominicale dovrà, comunque, essere indicato.
Si deve comunque tener conto che restano, tuttavia, assoggettati ad Irpef:
• i terreni non affittati per i quali è prevista un’esenzione Imu;
• i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Iap, iscritti nella previdenza agricola.

Il REDDITO AGRARIO rappresenta la redditività media derivante dall'esercizio di attività agricole. Viene determinato mediante l'applicazione di tariffe d'estimo per ciascuna coltivazione effettivamente praticata.
Sintetizzando, il reddito dominicale è imputato al proprietario (o titolare di altro diritto reale), mentre il reddito agrario spetta al soggetto che coltiva il terreno.







giovedì 6 marzo 2014

NOVITA' IMU E RIFLESSI SULLA NUOVA IUC 2014



Deducibilità Imu del 20% (2014) e del 30% (2013).



La Legge di Stabilità 2014 al comma 715, prevede la tanto attesa deducibilità dell’IMU:


- ai fini IRES, per gli immobili strumentali delle imprese,

- e ai fini IRPEF, per gli immobili strumentali dei professionisti,

nella misura del:

- 20% a partire dal 2014,

- e del 30% (in via transitoria) per l’anno d’imposta 2013. Ma rimane l’indeducibilità ai fini IRAP.

Con la nuova Legge di Stabilità 2014, gli effetti di una deduzione dell'Imu pagata per gli “immobili strumentali”, comportano l’applicazione del principio di cassa.



Per le società immobiliari c’è dell'abolizione della seconda rata Imu per il 2013 e fruiranno della totale esenzione a decorrere dal 2014. L'effetto, in questo caso, non è solo di una minore imposizione sui redditi, ma di un minor onere che "pesa" sul patrimonio immobiliare invenduto, evitando di aggravare bilanci già di per sé deficitari.





La nuova IUC (dal 2014):



stabilisce la disapplicazione della vecchia IMU per:

- l’abitazione principale;

- e relative pertinenze della stessa;

- nonché per tutti gli immobili ad essa assimilati;

fatta eccezione per quelle di pregio, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le

quali continuerà ad essere dovuta l’IMU.



“è istituita l’imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.”



La componente IMU continuerà ad essere pagata dal proprietario o dal detentore di un diritto reale sull’immobile (usufruttuario, ecc.) e non dall’inquilino.

Essa non graverà sull’abitazione principale, fatta eccezione per gli immobili di lusso, che sconteranno tutte e tre le componenti.



La componente TASI di spettanza del proprietario e dell’inquilino, se l’immobile è locato, varierà dall’1 per mille al 2,5 per mille per il 2014 (abitazione principale) e avrà la stessa base imponibile dell’IMU.

Viene introdotta una detrazione a favore dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ai fini TASI, come funzionava per l’IMU, se i Comuni lo prevedranno nei loro regolamenti e delibere. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.



Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di:

- fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta

municipale propria,

- aree scoperte, nonché di quelle edificabili a qualsiasi uso adibiti.

La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU),

di cui all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22

dicembre 2011, n. 214.



L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille.

Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può:

- ridurre l’aliquota fino all’azzeramento;

- determinare l’aliquota rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale, la somma

delle aliquote della TASI e dell’IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non superi l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, e altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile.



Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.



Nessuna novità per la TARI (componente rifiuti), tributo che graverà anche sugli inquilini, che resta commisurato ai metri quadri e al numero degli abitanti, secondo le regole già previste per la Tares, con la possibile istituzione di una tariffa puntuale come facoltà dell’ente comunale.



Ambito soggettivo



La TARI è dovuta da:

- chiunque possieda

- o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido al versamento.



La TARI è corrisposta per anno solare.

E’ il comune l’ente tenuto al calcolo e all’incasso della TARI e lo fa basandosi:

- sui criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 158/99

- o, in alternativa, nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’art. 14 della direttiva 2008/98/CE del 19.11.08, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune,moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei

rifiuti.



La superficie imponibile - Fino a quando non saranno state attuate le procedure di interscambio tra i comuni e l’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, previste dal D.L. n. 201/2011, art.14, co.9, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Relativamente all’attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI, quella pari all’80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.



La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva TARI, di cui al comma 667 della Legge di Stabilità 2014, che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

mercoledì 11 dicembre 2013

IMU: SI PAGANO I TERRENI AGRICOLI E LE ABITAZIONI RURALI, esenzioni limitate...



Per i terreni agricoli non coltivati, si paga l’imu del secondo semetre 2013 e il problema del conguagli resta sospeso. Nel primo semestre di quest’anno, erano esentati dal pagamento dell’imu sui terreni agricoli coloro che possedevano tali terreni anche senza la qualifica di imprenditore agricolo professionale (Iap). Relativamente al saldo, quindi il secondo semestre, è stata modificata la normativa di esenzione Dl  c.133/2013, in quanto coloro che non possiedono la qualifica Iap, o Cd (coltivatore diretto) non sono esenti da imu su tali terreni, per una maggiore osservazione si può consultare il Dl 133/2013. In definitiva è esente il Cd o Iap che posseggono terreni tutti gli altri dovranno pagare.
Inoltre l’imposta deve essere versata anche da coloro che hanno abitazioni rurali.
Ci si  pone il problema di considerare il conguaglio rispetto alla prima rata non versata esclusa dal Dl 102/2013 e 54/2013 anche per i comuni che hanno innalzato nel corso del 2013 l’aliquota base (0.4%).
Entro il 16 gennaio 2014 deve essere versata la differenza fra l’imposta calcolata con la aliquota deliberata dal comune e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota base se inferiore. La disposizione considera soltanto gli immobili esclusi dalla seconda rara.
In attesa di correttivi, che da straordinari sono diventati ordinari, bisogna attenersi al dettato del Dl 133/2013 in quanto, per i terreni agricoli e le abitazioni rurali, non si deve procedere a nessun conguaglio della prima rata versando entro la scadenza del prossimo 16 dicembre i 6/12 dell’imposta calcolata con aliquota del 2013. Resta fermo che per i Comuni che nel 2013 hanno superato l’aliquota ordinaria del 7.6 per mille il conguaglio il 16/01/2014 sicuramente dovrà essere fatto.
G.c.

rip.ris.

lunedì 2 dicembre 2013

DISPOSIZIONI URGENTI SULL'IMU ED ALTRO (la circolare)

ART. 5= L'eventuale differenza tra l'ammontare dell'imposta municipale propria risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al medesimo comma 1 e' versata dal contribuente, in misura pari al 40 per cento, entro il 16 gennaio 2014.

venerdì 22 novembre 2013

giovedì 21 novembre 2013

Consiglio dei Ministri e gli emendamenti sulla tavola rotonda

ImmagineOggi, ci sarà il consiglio dei Ministri per considerare la presa di posizione sull’abolizione/sospensione dell’imu e non solo. Si dovranno considerare altri nodi principali, il cuneo fiscale la, service tax e le apposite detrazioni.

Molti relatori esperti in materia fiscale, hanno presentato, degli emendamenti di significativo interesse, che hanno un impatto immediato sulla quotidianità sociale e lavorativa dei contribuenti.

 Due sono gli emendamenti di urgenza natura da approvare, il primo è la destinazione di fondi fino a  milioni per l’alluvione in Sardegna, il secondo è l’istituzione di un Fondo di Garanzia per i mutui casa, a cui potranno accedere i giovani con contratto atipico, i co.co.co. che da lunghi anni sono visti dalle banche come un neo cattivo.

Ci si dibatte ancora sull’interminabile eliminazione della seconda rata imu sulla prima casa, ovviamente il tutto è demandato al recupero di risorse finanziarie da procurarsi, per adesso il recupero di tali risorse, sono scaturite dall’aumento al 120 % degli acconti irap e ires di banche e assicurazioni. Ci mancano all’appello circa 1.2 miliardi che praticamente è utopistico recuperarli a breve termine, l’utopia può essere eliminata nel momento in cui si farà appello a una misura estrema, cioè , far scattare la clausula di salvaguardia, tale meccanismo prevede  un automatico aumento delle accise su beni primari, dalla benzina al pane. Si spera di non arrivare a considerare una misura così restrittiva per tutto il popolo.

Ci aggiorniamo a più tardi …