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giovedì 6 marzo 2014

NOVITA' IMU E RIFLESSI SULLA NUOVA IUC 2014



Deducibilità Imu del 20% (2014) e del 30% (2013).



La Legge di Stabilità 2014 al comma 715, prevede la tanto attesa deducibilità dell’IMU:


- ai fini IRES, per gli immobili strumentali delle imprese,

- e ai fini IRPEF, per gli immobili strumentali dei professionisti,

nella misura del:

- 20% a partire dal 2014,

- e del 30% (in via transitoria) per l’anno d’imposta 2013. Ma rimane l’indeducibilità ai fini IRAP.

Con la nuova Legge di Stabilità 2014, gli effetti di una deduzione dell'Imu pagata per gli “immobili strumentali”, comportano l’applicazione del principio di cassa.



Per le società immobiliari c’è dell'abolizione della seconda rata Imu per il 2013 e fruiranno della totale esenzione a decorrere dal 2014. L'effetto, in questo caso, non è solo di una minore imposizione sui redditi, ma di un minor onere che "pesa" sul patrimonio immobiliare invenduto, evitando di aggravare bilanci già di per sé deficitari.





La nuova IUC (dal 2014):



stabilisce la disapplicazione della vecchia IMU per:

- l’abitazione principale;

- e relative pertinenze della stessa;

- nonché per tutti gli immobili ad essa assimilati;

fatta eccezione per quelle di pregio, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le

quali continuerà ad essere dovuta l’IMU.



“è istituita l’imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.”



La componente IMU continuerà ad essere pagata dal proprietario o dal detentore di un diritto reale sull’immobile (usufruttuario, ecc.) e non dall’inquilino.

Essa non graverà sull’abitazione principale, fatta eccezione per gli immobili di lusso, che sconteranno tutte e tre le componenti.



La componente TASI di spettanza del proprietario e dell’inquilino, se l’immobile è locato, varierà dall’1 per mille al 2,5 per mille per il 2014 (abitazione principale) e avrà la stessa base imponibile dell’IMU.

Viene introdotta una detrazione a favore dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ai fini TASI, come funzionava per l’IMU, se i Comuni lo prevedranno nei loro regolamenti e delibere. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.



Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di:

- fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta

municipale propria,

- aree scoperte, nonché di quelle edificabili a qualsiasi uso adibiti.

La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU),

di cui all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22

dicembre 2011, n. 214.



L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille.

Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può:

- ridurre l’aliquota fino all’azzeramento;

- determinare l’aliquota rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale, la somma

delle aliquote della TASI e dell’IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non superi l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, e altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile.



Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.



Nessuna novità per la TARI (componente rifiuti), tributo che graverà anche sugli inquilini, che resta commisurato ai metri quadri e al numero degli abitanti, secondo le regole già previste per la Tares, con la possibile istituzione di una tariffa puntuale come facoltà dell’ente comunale.



Ambito soggettivo



La TARI è dovuta da:

- chiunque possieda

- o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido al versamento.



La TARI è corrisposta per anno solare.

E’ il comune l’ente tenuto al calcolo e all’incasso della TARI e lo fa basandosi:

- sui criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 158/99

- o, in alternativa, nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’art. 14 della direttiva 2008/98/CE del 19.11.08, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune,moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei

rifiuti.



La superficie imponibile - Fino a quando non saranno state attuate le procedure di interscambio tra i comuni e l’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, previste dal D.L. n. 201/2011, art.14, co.9, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Relativamente all’attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI, quella pari all’80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.



La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva TARI, di cui al comma 667 della Legge di Stabilità 2014, che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

sabato 30 novembre 2013

INVIO COMUNICAZIONE BENI AI SOCI

BENI AI SOCI: INVIO COMUNICAZIONE
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FONTE : FISCO 7

lunedì 18 novembre 2013

FONDI PER L’INDENNITA’ SUPPLETIVA DI CLIENTELA DEDUCIBILE DAL REDDITO D’IMPRESA

L’Agenzia delle Entrate con la circolare numero 33/E dell’8/11/2013, spiega l’esatta contabilizzazione dell’accantonamento scaturito dall’indennità suppletiva alla clientela.

ImmagineL’articolo 105 del TUIR consente, oltre alla deduzione dal reddito degli accantonamenti ai fondi per TFR , anche la possibilità di operare accantonamenti alle indennità per cessazione del RAPPORTO DI AGENZIA, la cui disciplina civilistica è rinvenuta nell’art. 1751 del c.c., quest’ultimo, distingue il periodo ante e post 01/01/1993.

Fino al 31/12/1992, il codice civile disponeva che “All’atto dello scioglimento del

contratto a tempo indeterminato, il proponente è tenuto a corrispondere all’agente un’indennità proporzionale all’ammontare delle provvigioni liquidategli nel corso del contratto e nella misura stabilita dagli accordi economici collettivi, dai contratti collettivi, dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità”.

E disponeva tre diversa indennità (di risoluzione del rapporto, suppletiva alla clientela e meritocratica).  Però l’indennità suppletiva alla clientela si disponeva soltanto se verificavano determinate condizioni, ossia, il contratto a tempo indeterminato si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all’agente o rappresentante. L’imponibile è dato dall’ammontare delle provvigioni per le quali è sorto il diritto al pagamento per tutta la durata del rapporto in favore dell’agente o rappresentante.

Per i periodi successivi al 01/01/1993, formulazione ancora attuale,  gli agenti  vedono tutelati i loro diritti, da un contratto di agenzia ad hoc, senza più rinviare, in caso di licenziamento, al contratto collettivo di categoria.

“All'atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni:

-         l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;

-         il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.

L'indennità non è dovuta:

-         quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente.

-         quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente.

-         quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d'agenzia.

L'indennità è dovuta anche se il rapporto cessa per morte dell'agente”.

Quindi, al già richiamato articolo 105 TUIR, gli accantonamenti per indennità per la cessazione di rapporti di agenzia, sono deducibili.

Nelle varie  sentenze la Suprema Corte ha affermato che la deducibilità degli accantonamenti non può più essere negata in relazione “al carattere aleatorio dell’indennità”; né appare possibile fondare l’indeducibilità sull’insussistenza dei requisiti di certezza e determinabilità fissati dall’art. 109 TUIR.

IL PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE:

L’Agenzia delle Entrate, in merito, invita le strutture territoriali a riesaminare le controversie pendenti e concernenti la materia in esame. In quanto l’ADE, fa una netta distinzione temporale. 

Prima del 01/01/1993, l’indennità suppletiva di clientela, costituisce, in pendenza del rapporto di agenzia, un costo meramente eventuale sia nell’an che nel quantum e, come tale, non deducibile, per competenza, dal reddito d’impresa, manifestando, invece, la qualità di componente negativo deducibile solo nell’esercizio in cui venga concretamente corrisposta.

Diversamente, gli accantonamenti per l’indennità suppletiva di clientela, dovuta in applicazione della norma recata dall’art 1751 in vigore dal 1° gennaio 1993, devono ritenersi deducibili dal reddito di impresa della casa mandante, in quanto detta indennità è compresa tra le “indennità per la cessazione di rapporti di agenzia”, cui fa riferimento l’art. 17, primo comma, lettera d) del Tuir.