Esaminando i commi 134 al 138 della Legge di stabilità 2016, ci accorgiamo del salvagente messo a disposione per coloro che si sono fermati al pagamento di un piano dilatorio concesso da Equitalia fino al 15/10/2015.
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martedì 26 gennaio 2016
Riammissione alla rateazione scaduta. Legge di Stabilità 2016
Esaminando i commi 134 al 138 della Legge di stabilità 2016, ci accorgiamo del salvagente messo a disposione per coloro che si sono fermati al pagamento di un piano dilatorio concesso da Equitalia fino al 15/10/2015.
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mercoledì 11 giugno 2014
RIMBORSI 730 SUPERIORI A 4000 EURO: I CONTROLLI PREVENTIVI DELL'ADE
Controlli preventivi sui crediti da 730 over 4mila euro
Misura necessaria per bloccare le frodi Coinvolto lo 0,5% dei contribuenti che presentano il 730 . In relazione alle notizie diffuse da alcuni organi di stampa si precisa che solo una parte dei rimborsi del modello 730 superiori a 4mila euro sarà sottoposta a controllo preventivo da parte dell’Agenzia delle Entrate.
La Legge di Stabilità 2014, infatti, ha previsto questa verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate esclusivamente nei casi in cui il rimborso di importo superiore a 4mila euro sia determinato anche da detrazioni per familiari a carico (e non da assegni per il coniuge separato) o da crediti riportati dalla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente.
Questo significa che i rimborsi superiori ai 4mila euro derivanti, per esempio, da spese per le ristrutturazioni, interessi passivi sul mutuo prima casa, avranno il controllo preventivo solo se sono presenti familiari a carico (non assegni per il coniuge) oppure crediti riportati dalla dichiarazione dell’anno precedente. In queste due ipotesi, infatti, sono state intercettate diverse frodi dall’Agenzia delle Entrate sui rimborsi erogati direttamente e automaticamente dal sostitutod’imposta (datore di lavoro e ente pensionistico) nelle buste paga o nel cedolino della pensione. Si tratta di un riscontro che riguarderà quindi una platea molto ristretta di contribuenti, pari a circa 100mila persone, ossia meno dello 0,5% dei 18 milioni di contribuenti che presentano il modello 730 (e meno dell’1% di chi richiede un rimborso attraverso il modello 730).
Nella maggior parte dei casi i rimborsi saranno disposti dall’Agenzia delle Entrate non più tardi di ottobre, prima cioè del termine massimo di sei mesi previsto dalla Legge di Stabilità
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giovedì 29 maggio 2014
giovedì 22 maggio 2014
IRPEF / IMU: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE
. QUESTIONI IN MATERIA DI REDDITI
D.
Si chiede di conoscere l’applicazione per il 2013 dell’effetto di sostituzione IMU-IRPEF, alla luce delle modifiche normative che hanno riguardato il versamento dell’IMU dovuta per il medesimo anno.
R.
In base agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 9, del decreto legislativo n. 23 del 2011, l’IMU sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali in relazione al reddito fondiario dei fabbricati non locati e dei terreni non affittati, per la componente dominicale (cfr. anche circolare n. 3/DF del 2012 e circolare n. 5/E del 2013 per approfondimenti).
Il Dipartimento delle finanze, sentita l’Agenzia delle entrate, ha ritenuto che per l’anno 2013 l’effetto di sostituzione IMU-IRPEF trova applicazione in tutte le ipotesi in cui è dovuta l’IMU, vale a dire nel caso
di versamento della prima e/o seconda rata (o semestre) e della cosiddetta Mini IMU. Il Dipartimento delle finanze ha altresì ritenuto che l’effetto di sostituzione operi anche qualora l’IMU.
risulti giuridicamente dovuta, ma non sia stata versata, ad esempio per effetto del riconoscimento delle detrazioni o perché l’importo inferiore al minimo da versare.
D.
Il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'imposta municipale propria, è rilevante a fini IRPEF per il 50%.
Si chiede di chiarire la nozione di abitazione principale rilevante al riguardo.
R.
L’art. 1, comma 717, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014) ha modificato le disposizioni degli articoli 8, comma 1, e 9, comma 9, terzo periodo, del decreto legislativo n. 23 del 2011 riguardanti il rapporto tra IMU e IRPEF, con effetto a decorrere dal periodo d' imposta in corso al 31 dicembre 2013 (cfr. comma 718). A seguito delle modifiche l’articolo 8, comma1, prevede che l’IMU sostituisce, per la componente
immobiliare, l'IRPEF e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi
fondiari relativi ai beni non locati (fabbricati non locati e terreni non affittati, per la componente dominicale) “fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 9, comma 9, terzo periodo. ”.
Quest’ultima disposizione stabilisce che “... il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all' imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento.”.
In merito all’applicazione delle disposizioni richiamate, il Dipartimento delle finanze, sentita l’Agenzia delle entrate, ha ritenuto che per la definizione dell’abitazione principale il criterio da adottare è quello utilizzato nell’ambito della normativa in materia di imposte sui redditi ai fini della deduzione IRPEF di cui all’art. 10, comma 3-bis, del TUIR. Ciò in quanto occorre considerare che la disposizione che prevede la tassazione del 50% del reddito dell’immobile riguarda la determinazione della base imponibile IRPEF e che, pertanto, appare coerente con tale premessa fare riferimento alle regole IRPEF.
Si ricorda che per abitazione principale in base al l’art. 10, comma 3-bis, del TUIR “si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente”.
Ad esempio, un contribuente che dimori abitualmente in un immobile detenuto a titolo di locazione e che, nello stesso comune, possieda a titolo di proprietà un’unità immobiliare ad uso abitativo non locata assoggettata all'IMU, non dovrà far concorrere il reddito di quest’ultima unità abitativa alla formazione della base imponibile dell'IRPEF e delle relative addizionali nella misura del 50%.
Diversamente, un contribuente che dimori abitualmente in un immobile posseduto a titolo di proprietà e che, nello stesso comune, possieda a titolo di proprietà un’unità immobiliare ad uso abitativo non locata assoggettata all'IMU, dovrà far concorrere il reddito di quest’ultima unità abitativa alla formazione della base imponibile dell'IRPEF e delle relative a ddizionali nella misura del 50%.
Si precisa che la disposizione in esame si applica anche nell’ipotesi in cui un contribuente abbia la propria dimora abituale in un fabbricato rurale abitativo posseduto a titolo di proprietà o di altro diritto reale, e che possegga, nello stesso comune, un’altra unità immobiliare ad uso abitativo
non locata assoggettata all'IMU.
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martedì 29 aprile 2014
5 x 1000 ALLE A.S.D.
Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale
- Enti dediti alla ricerca scientifica e ricerca sanitaria
- Università
- Comuni per il sostegno delle attività sociali svolte
- Enti con le finalità di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.
La recente circolare n. 7/E del 20.03.14 di Agenzia Entrate ha fissato i termini per l'iscrizione negli elenchi dei beneficiari del 5 per mille. Anche quest'anno è possibile effettuare l'iscrizione on-line sui portali Entratel o Fisconline entro il 7 maggio 2014 (termine valido per le associazioni sportive e gli altri Enti sopra indicati in grassetto).
Le domande, come per gli anni passati, possono essere inviate direttamente dagli Enti oppure tramite gli intermediari abilitati.
Si ricorda che, per potersi iscrivere, le associazioni sportive dilettantistiche devono essere riconosciute ai fini sportivi dal Coni e svolgere una rilevante attività di interesse sociale, oltre che dichiarare, nel modello di presentazione, il possesso dei requisiti richiesti dalla norma, tra cui:
- presenza nell’ambito dell’organizzazione del settore giovanile;
- effettivo svolgimento in via prevalente di attività di avviamento e formazione
allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento
alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60
anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle
condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
Presentata la richiesta, dal 14 maggio 2014 saranno
consultabili sul sito dell’Agenzia delle Entrate, gli elenchi degli
enti di volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche
ammesse. Per correggere eventuali errori di iscrizione rilevati negli
elenchi, entro il 20 maggio occorrerà rivolgersi alle competenti direzioni regionali.
Gli
Enti di volontariato iscritti negli elenchi dovranno spedire tramite
raccomandata a.r. (anche tramite PEC) entro il prossimo 30 Giugno 2014,
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà alla Direzione
Regionale dell’Agenzia delle Entrate, redatta su apposito modello da
quest’ultima predisposto ed attestante il perdurare dei requisiti che
danno diritto al beneficio. Dichiarazione resa dal legale rappresentante
dell’Ente e corredata da copia del documento di riconoscimento.
Tale dichiarazione, da parte delle associazioni sportive dilettantistiche, andrà indirizzata sempre tramite raccomandata a.r. all’Ufficio territoriale del CONI
nel cui ambito si trova la sede dell’associazione. Il CONI che ha
ricevuto le dichiarazioni sostitutive procede entro il 31 dicembre 2014
ad effettuare controlli circa la veridicità delle dichiarazioni, per
addivenire all’elenco definitivo delle associazioni sportive.
f c.t.
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giovedì 27 marzo 2014
LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO EAS
Gli enti associativi sono tenuti a inviare il modello EAS entro 60
giorni dalla data di costituzione. Eventuali variazioni vanno comunicate
entro il 31 marzo dell'anno successivo.
Entro 60 giorni dalla data della loro costituzione, gli enti associativi hanno l’obbligo di inviare, in via telematica, diretta o mediante intermediari abilitati, a Entratel, il Modello EAS.
Tale modello deve essere nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.
Per determinate categorie di soggetti è inoltre previsto l’invio del modello in forma semplificata, ovvero con la sola compilazione, oltre alla sezione dedicata ai dati dell’ente e del suo rappresentante legale, delle informazioni contenute nei punti 3, 4, 5, 6, 25, 26, 20 (solo per le associazioni sportive dilettantistiche).
Tale modello deve essere nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.Per determinate categorie di soggetti è inoltre previsto l’invio del modello in forma semplificata, ovvero con la sola compilazione, oltre alla sezione dedicata ai dati dell’ente e del suo rappresentante legale, delle informazioni contenute nei punti 3, 4, 5, 6, 25, 26, 20 (solo per le associazioni sportive dilettantistiche).
Fonte : radio 24
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giovedì 6 marzo 2014
ISTITUZIONE DI NUOVI CODICI TRIBUTO F24
L’articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e l’articolo 48, comma 3-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nel disciplinare la rateazione delle somme dovute, in relazione ai propri atti, prevedono la decadenza dal beneficio della rateazione “In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva (…)”.L’articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nel disciplinare “Il reclamo e la ediazione”, al comma 8, dispone che si applicano le disposizioni dell'articolo 48, in quanto compatibili. Al riguardo la circolare del 19 marzo 2012, n. 9/E, chiarisce, tra l’altro, le modalità di versamento delle somme dovute a seguito dell’accordo di mediazione, precisando che “A seguito del mancato pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima, è applicabile quanto previsto dal comma 3-bis dell’articolo 48
del D.Lgs. n. 546 del 1992 (…)”.
Per consentire il versamento, tramite modello F24, della sanzione e degli interessi di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, su importi rateizzati, a seguito di definizione dell’accertamento, dell’accertamento con adesione, della conciliazione giudiziale e della mediazione, si istituiscono i codici tributo riportati nella tabella sottostante, da esporre nella sezione “Erario” in corrispondenza degli “Importi a
debito versati”, in cui sono indicate anche le modalità di compilazione degli altri campi del modello di pagamento:
COMPILARE COMPILARE C.Tributo 9946
Ravvedimento su importi rateizzati relativi a tributi erariali a seguito di definizione dell’accertamento,
accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e mediazione
- SANZIONE - art. 13 Dlgs.472/1997 NON COMPILARE AAAA
COMPILARE COMPILARE 9947
Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’ Addizionale Comunale all'IRPEF a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e mediazione
- SANZIONE - art. 13 Dlgs.472/1997 CODICE ENTE LOCALE (tabella T1-codici degli Enti Locali)
AAAA COMPILARE COMPILARE 9948
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lunedì 24 febbraio 2014
LA REVISIONE DEGLI STUDI DI SETTORE 2014
Saranno 68 studi di settore applicabili a partire dal periodo d’imposta
2014. A dettare l’elenco è il provvedimento firmato venerdì 21 febbraio
dal direttore dell’Agenzia, pubblicato sul sito internet
www.agenziaentrate.it, per permettere a contribuenti e organizzazioni di
categoria di conoscere per tempo quali sono gli studi oggetto di
restyling.
In particolare, con il presente provvedimento sono individuati gli studi di settore ed i relativi codici di attività che saranno sottoposti a revisione e che potranno essere applicabili a decorrere dal periodo di imposta 2014, a seguito di approvazione con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Tali studi sono stati individuati in relazione all’anno della loro approvazione, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 10-bis della legge n. 146 del 1998.
Al termine delle elaborazioni potrebbero anche essere previsti, ove ne emerga l’opportunità nel corso delle attività di analisi, sulla base dei diversi dati vedi elementi reperiti, accorpamenti tra studi, ovvero trasferimenti di uno o più codici di attività da uno studio di settore ad un altro sottoposto a revisione.
In particolare, l’evoluzione dello studio VM32U potrà riguardare anche l’attività economica 47.79.20 – “Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato” per la quale è prevista, per l’annualità 2013, l’applicazione dello studio VM45U; inoltre, l’evoluzione dello studio VM16U potrà riguardare anche l’attività economica 47.78.60 – “Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini” per la quale è prevista, per il 2013, l’applicazione dello studio UM87U.
Tali studi sono stati individuati in relazione all’anno della loro approvazione, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 10-bis della legge n. 146 del 1998.
Al termine delle elaborazioni potrebbero anche essere previsti, ove ne emerga l’opportunità nel corso delle attività di analisi, sulla base dei diversi dati vedi elementi reperiti, accorpamenti tra studi, ovvero trasferimenti di uno o più codici di attività da uno studio di settore ad un altro sottoposto a revisione.
In particolare, l’evoluzione dello studio VM32U potrà riguardare anche l’attività economica 47.79.20 – “Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato” per la quale è prevista, per l’annualità 2013, l’applicazione dello studio VM45U; inoltre, l’evoluzione dello studio VM16U potrà riguardare anche l’attività economica 47.78.60 – “Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini” per la quale è prevista, per il 2013, l’applicazione dello studio UM87U.
martedì 18 febbraio 2014
DICHIARAZIONI 2014 PRONTE: LE SPECIFICHE TECNICHE
Le specifiche tecniche per l’invio telematico delle dichiarazioni 2014 sono disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.it. Si tratta delle istruzioni per la trasmissione dei dati relative ai modelli 770 ordinario, 770 semplificato, Unico Società di capitali, Unico Società di persone, Unico Enti non commerciali, Irap e Consolidato nazionale mondiale.Sono in corso di ultimazione anche le specifiche tecniche per la trasmissione del modello 730/2014 e del modello Unico Persone fisiche 2014.
Per le tante novità che quest’anno hanno riguardato i modelli dichiarativi delle persone fisiche a seguito degli ultimi interventi normativi, le versioni definitive delle relative istruzioni tecniche per l’invio telematico saranno approvate entro il 10 marzo. In ogni caso sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia le bozze aggiornate per consentire agli operatori del settore di recepire le principali modifiche rispetto allo scorso anno e
fornire eventuali contributi.
I testi dei provvedimenti, comprensivi degli allegati tecnici, sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.it.
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mercoledì 12 febbraio 2014
STAMPATI FISCALI: INVIO DATI ENTRO IL 28/02/2014
Ogni anno i soggetti autorizzati alla diffusione degli stampati fiscali (rivenditori e tipografie autorizzate) devono
comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati riguardanti le riforniture degli stampati fiscali effettuate nell’anno precedente. La trasmissione dei dati relativi al 2013, quindi, deve essere effettuata entro il 28 febbraio 2014. Le modalità di trasmissione sono esclusivamente telematiche e i soggetti obbligati vi potranno provvedere:
- direttamente attraverso il servizio Entratel;
- tramite gli intermediari abilitati.
Sono tenuti ad effettuare la trasmissione in parola le tipografie autorizzate alla stampa dei documenti fiscali e i soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendita. Tali soggetti, inoltre, sono tenuti, ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del DPR n. 404/2001, a mantenere i dati, di cui deve essere fatto l’invio, in un registro delle forniture tenuto anche con sistemi informatici.
Pertanto:
- tipografie e rivenditori devono tenere un registro delle forniture;
- entro fine febbraio di ogni anno devono inviare alle Entrate i dati relativi all’anno precedente.
- direttamente tramite il servizio Entratel o il servizio Internet in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni. In tal caso occorre richiedere l’abilitazione all’accesso al servizio telematico Entratel o Internet, secondo le modalità descritte dal decreto 31/7/98. Tali soggetti utilizzano il software di controllo distribuito gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate;
- tramite gli intermediari di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, DPR 322/98 (che utilizzano il servizio telematico Entratel).
I dati da indicare:
La trasmissione telematica dei dati relative alle forniture 2013 dovrà indicare i seguenti dati:
Dati contenuti nella comunicazione
I propri dati identificativi (codice fiscale, partita IVA, denominazione o cognome, nome e ditta).
I dati identificativi del rivenditore o dell’acquirente utilizzatore (codice fiscale, partita IVA, denominazione o, se si tratta di imprenditore individuale, cognome, nome e ditta).
Numero degli stampati forniti con l’indicazione della serie e dei relativi numeri iniziale e finale.
Il codice che individua le diverse tipologie di stampati, che costituiscono oggetto della fornitura.
Data della fornitura.
Estremi dell’autorizzazione rilasciata alla tipografia o al rivenditore.
Il momento di effettuazione della comunicazione
La trasmissione telematica si considera effettuata nel momento in cui è completa la ricezione del file contenente le comunicazioni.
OSSERVA
Fanno eccezione alcune ipotesi di scarto previste dal punto 5.4 del provvedimento del 30 maggio 2002: ad esempio, scarto del file per mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il servizio Entratel o Internet; file non elaborabile perché predisposto con un software di controllo diverso; etc.
L’Agenzia delle entrate attesta la ricezione delle comunicazioni mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet. Le ricevute sono rese disponibili per via telematica entro 5 giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all’Agenzia (per gli utenti del servizio Entratel) ed entro il giorno lavorativo successivo (per il servizio Internet).
Chiarimenti in materia di invio della comunicazione stampati fiscali
Si segnala che, con risoluzione n. 5/E del 10 gennaio 2003, l’Agenzia delle Entrate, oltre a fornire chiarimenti validi soltanto per il 2002, ha fornito alcune interpretazioni applicabili, a regime, per tutte le annualità:
- tipografia o rivenditore con sedi diverse. Nel caso in cui il soggetto obbligato alla comunicazione dei dati si avvalga di più punti di distribuzione dei documenti fiscali, dislocati in zone diverse nel territorio nazionale, sarà la sua sede principale ad effettuare la comunicazione dei dati relativi a tutte le forniture. Ciò in quanto la trasmissione deve essere effettuata con riferimento alla sede presso la quale è esercitata l’attività di tipografo o rivenditore che ha ottenuto la relativa autorizzazione;
- correzione o integrazione di un file precedentemente inviato. E’necessaria la trasmissione di un nuovo file, completo delle parti corrette ed integrate, nonché dei dati presenti nel precedente file. Il nuovo invio va effettuato entro il termine
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TIPOGRAFIE
lunedì 3 febbraio 2014
DEBITI DI ACCERTAMENTO PAGATI CON LA COMPENSAZIONE DI CREDITI VERSO LA P.A.
modificato il modello di quietanza dei versamenti eseguiti con modalità telematiche mediante modello F24, previsto all’allegato 6 al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 giugno 2013. Le modifiche di cui al punto 2.1 riguardano l’inserimento nella legenda dell quietanza di versamento del campo “numero certificazione credito” nella sezione “ERARIO”. A seguito della modifica di cui al punto 2.2, con il presente provvedimento è approvato il nuovo modello di quietanza dei versamenti eseguiti con modalità telematiche mediante modello F24 e la relativa legenda, riportato nell’allegato 4,che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Nella CIRCOLARE emanata dall'Agenzia delle Entrate, si trovano le istruzioni e gli allegati:
L’articolo 2 del citato decreto, ha previsto la possibilità per i soggettititolari di crediti certificati, di utilizzare detti crediti per effettuare il pagamento delle somme dovute in applicazione degli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso (debiti da accertamento tributario), mediante compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
Il comma 3 del medesimo articolo 2, dispone che nel modello F24 telematico sono riportati gli estremi identificativi della certificazione del credito utilizzato in compensazione, attribuiti dalla piattaforma elettronica di certificazione.
Il comma 3 del medesimo articolo 2, dispone che nel modello F24 telematico sono riportati gli estremi identificativi della certificazione del credito utilizzato in compensazione, attribuiti dalla piattaforma elettronica di certificazione.
A tal fine, il nuovo modello “F24 Crediti PP.AA” prevede il campo “numero certificazione credito” nel quale riportare il numero della certificazione del credito utilizzato in compensazione.
Con il presente provvedimento sono, pertanto, approvati il modello di pagamento “F24 Crediti PP.AA.”, le relative specifiche tecniche per la trasmissione dei dati, nonché il modello di quietanza dei versamenti eseguiti con modalità telematiche mediante modello F24 e la relativa legenda.
Con il presente provvedimento sono, pertanto, approvati il modello di pagamento “F24 Crediti PP.AA.”, le relative specifiche tecniche per la trasmissione dei dati, nonché il modello di quietanza dei versamenti eseguiti con modalità telematiche mediante modello F24 e la relativa legenda.
Nella CIRCOLARE emanata dall'Agenzia delle Entrate, si trovano le istruzioni e gli allegati:
I record previsti per la fornitura dei versamenti Mod. F24 sono:
record di tipo “A”: è il record di testa della fornitura e contiene i dati identificativi della fornitura e del soggetto responsabile dell’invio telematico (fornitore del flusso);
record di tipo “M”: è il record che contiene tutti i dati anagrafici e di residenza del contribuente presenti sul modello di versamento F24; Nel caso di ‘Flusso da Intermediari con addebito sui conti dei rispettivi contribuenti’ (Campo Flag Origine = ‘E’), conterrà anche le informazioni necessarie ad effettuare l’eventuale
addebito sul conto corrente. Tale record contiene, inoltre, i dati dell’eventuale soggetto coobbligato, nonché, qualora diverso dal contribuente, i dati anagrafici e di residenza del versante;
record di tipo “V”: è il record che contiene tutti i dati contabili presenti sul modello di versamento F24;
record di tipo “Z”: è il record di coda della fornitura e contiene alcuni dati riepilogativi della fornitura stessa.
record di tipo “A”: è il record di testa della fornitura e contiene i dati identificativi della fornitura e del soggetto responsabile dell’invio telematico (fornitore del flusso);
record di tipo “M”: è il record che contiene tutti i dati anagrafici e di residenza del contribuente presenti sul modello di versamento F24; Nel caso di ‘Flusso da Intermediari con addebito sui conti dei rispettivi contribuenti’ (Campo Flag Origine = ‘E’), conterrà anche le informazioni necessarie ad effettuare l’eventuale
addebito sul conto corrente. Tale record contiene, inoltre, i dati dell’eventuale soggetto coobbligato, nonché, qualora diverso dal contribuente, i dati anagrafici e di residenza del versante;
record di tipo “V”: è il record che contiene tutti i dati contabili presenti sul modello di versamento F24;
record di tipo “Z”: è il record di coda della fornitura e contiene alcuni dati riepilogativi della fornitura stessa.
La sequenza dei record
La sequenza dei record all’interno della fornitura deve rispettare le seguenti regole:
presenza di un solo record di tipo “A”, posizionato come primo record della fornitura; da 1 a 999 sequenze dei due diversi tipi record per ciascun versamento. Ogni sequenza raggruppa informazioni omogenee per tipologia di modello (“Modello F24 – IMU”, “Modello F24 – ACCISE” o “Modello F24 - Elementi Identificativi”):
- 1 record di tipo “M”;
- da 1 a 999 record di tipo “V”, per ciascun record “M”; nel caso in cui fosse necessario utilizzare più modelli, essi dovranno essere della stessa tipologia;
presenza di un solo record di tipo “Z”, posizionato come ultimo record della fornitura.
La sequenza dei record all’interno della fornitura deve rispettare le seguenti regole:
presenza di un solo record di tipo “A”, posizionato come primo record della fornitura; da 1 a 999 sequenze dei due diversi tipi record per ciascun versamento. Ogni sequenza raggruppa informazioni omogenee per tipologia di modello (“Modello F24 – IMU”, “Modello F24 – ACCISE” o “Modello F24 - Elementi Identificativi”):
- 1 record di tipo “M”;
- da 1 a 999 record di tipo “V”, per ciascun record “M”; nel caso in cui fosse necessario utilizzare più modelli, essi dovranno essere della stessa tipologia;
presenza di un solo record di tipo “Z”, posizionato come ultimo record della fornitura.
La struttura dei dati
I campi dei record di tipo “A”, “M”, “V”, “Z”, possono assumere struttura numerica o alfanumerica e nelle specifiche che seguono per ciascuno di essi è indicato, rispettivamente, il simbolo NU o AN.
L’allineamento dei dati è a destra per i campi a struttura numerica (con riempimento a zeri dei caratteri non significativi) ed a sinistra per quelli a struttura alfanumerica (con riempimento a spazi dei caratteri non significativi) salvo formalismi specifici appositamente richiesti.
I campi devono essere inizializzati con impostazione di zeri se a struttura numerica e di spazi se a struttura alfanumerica. Gli importi devono essere espressi in centesimi di euro.
I campi dei record di tipo “A”, “M”, “V”, “Z”, possono assumere struttura numerica o alfanumerica e nelle specifiche che seguono per ciascuno di essi è indicato, rispettivamente, il simbolo NU o AN.
L’allineamento dei dati è a destra per i campi a struttura numerica (con riempimento a zeri dei caratteri non significativi) ed a sinistra per quelli a struttura alfanumerica (con riempimento a spazi dei caratteri non significativi) salvo formalismi specifici appositamente richiesti.
I campi devono essere inizializzati con impostazione di zeri se a struttura numerica e di spazi se a struttura alfanumerica. Gli importi devono essere espressi in centesimi di euro.
Il trattamento del Codice Fiscale
I Codici Fiscali di Persone Fisiche (PF) o Persone non Fisiche (PNF) riportati nel modello F24 devono essere formalmente corretti e correttamente strutturati secondo quanto definito negli articoli 7 e 9 del Decreto Ministeriale del 23 Dicembre 1976 (G.U. n. 345 del 29 Dicembre 1976).
I Codici Fiscali di Persone Fisiche (PF) o Persone non Fisiche (PNF) riportati nel modello F24 devono essere formalmente corretti e correttamente strutturati secondo quanto definito negli articoli 7 e 9 del Decreto Ministeriale del 23 Dicembre 1976 (G.U. n. 345 del 29 Dicembre 1976).
Il trattamento della matricola INPS
codice posizione INPDAI e codice ditta/c.c. INAIL
Relativamente ai formalismi da indicare per i versamenti INPS, INAIL e INPDAI, bisogna fare riferimento alle specifiche tecniche rilasciate dalle amministrazioni di competenza.
Relativamente ai formalismi da indicare per i versamenti INPS, INAIL e INPDAI, bisogna fare riferimento alle specifiche tecniche rilasciate dalle amministrazioni di competenza.
Tabelle di decodifica
Per tutte le tabelle referenziate nelle specifiche tecniche di fornitura, si rimanda al sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).
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mercoledì 22 gennaio 2014
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, RISTRUTTURAZIONI E BONUS MOBILI
Sulle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014, per gli
interventi di riqualificazione energetica di edifici già esistenti,
spetta una detrazione del 65%. Percentuale che passerà al 50%, per i
pagamenti effettuati dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. Va ricordato che le spese sostenute prima del 6 giugno 2013 fruivano della detrazione del 55%. Dal 1° gennaio 2016 il beneficio sarà del 36%, cioè quello ordinariamente previsto per i lavori di ristrutturazione edilizia.
Attenzione: per gli interventi su
parti comuni di edifici condominiali o che interessino tutte le unità
immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione è
pari al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015;
al 50% per le spese sostenute dal 1º luglio 2015 al 30 giugno 2016.
La detrazione spetta per le spese sostenute, e rimaste a carico del contribuente (per es. non incentivati dal Comune) per:
- interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati in un’apposita tabella (i parametri cui far riferimento sono quelli definiti con decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). Il valore massimo della detrazione è pari a 100.000 euro
- interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro. La condizione per fruire dell’agevolazione è che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, in un’apposita tabella (i valori di trasmittanza, validi dal 2008, sono stati definiti con il decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d’ingresso, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre
- l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Il valore massimo della detrazione è di 60.000 euro
- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. La detrazione spetta fino a un valore massimo di 30.000 euro
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, con un limite massimo della detrazione pari a 30.000 euro
- interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, con un limite massimo della detrazione pari a 30.000 euro.
GUIDA
SITO ENEA
RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
Le principali condizioni per fruire dell’agevolazione sono:
- il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione è ordinariamente di 48.000 euro per unità immobiliare; il tetto sale a 96.000 euro per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015
- la detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
L’obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera è stato soppresso dal decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011.
Attenzione
La detrazione spetta anche per l’acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative.
La detrazione spetta anche per l’acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative.
I lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono:
- quelli elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). In particolare, la detrazione riguarda le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, per le opere di restauro e risanamento conservativo e per i lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze
- quelli indicati alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali
- gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se detti lavori non rientrano nelle categorie indicate nelle precedenti lettere A e B e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza
- gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune
- i lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione)
- gli interventi per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992. La detrazione compete unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, mentre non spetta per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna. Pertanto, a titolo di esempio, non rientrano nell’agevolazione i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse. Tali beni, tuttavia, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali, a determinate condizioni, è prevista la detrazione Irpef del 19%
- gli interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. Con riferimento alla sicurezza domestica, non dà diritto alla detrazione il semplice acquisto, anche a fini sostitutivi, di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza, in quanto tale fattispecie non integra un intervento sugli immobili (ad esempio non spetta alcuna detrazione per l’acquisto di una cucina a spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas). L’agevolazione compete, invece, anche per la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili (per esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante). Tra le opere agevolabili rientrano l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti, il montaggio di vetri anti-infortunio, l’installazione del corrimano
- interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. Per “atti illeciti” si intendono quelli penalmente illeciti (per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti). In questi casi, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili. Non rientra nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza
- gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici, all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all’esecuzione di opere interne.
La detrazione spetta anche nel caso di interventi di restauro
e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia,
riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o
ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che
provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei lavori alla
successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.
Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini
della detrazione è possibile considerare anche quelle per la
progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, le spese
per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento,
le spese per la messa in regola degli edifici, le spese per l’acquisto
dei materiali, il compenso corrisposto per la relazione di conformità
dei lavori alle leggi vigenti, le spese per l’effettuazione di perizie e
sopralluoghi, l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i
diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di
inizio lavori, gli oneri di urbanizzazione, gli altri eventuali costi
strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli
adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi
agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998). Non possono invece
ritenersi comprese tra quelle oggetto della detrazione le spese di
trasloco e custodia dei mobili per il periodo necessario
all’effettuazione degli interventi di recupero edilizio.
Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi
all’agevolazione solo quando riguardano le parti comuni. La detrazione
spetterà ad ogni condomino in base alla quota millesimale.
Attenzione: gli interventi
relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere
per la messa in sicurezza statica rientrano fra i lavori che fruiscono
della detrazione per lavori di ristrutturazione, a condizione che siano
realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici
collegati strutturalmente e comprendano interi edifici (se riguardano i
centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e
non su singole unità immobiliari).
Per effetto delle disposizioni contenute nel Dl 63/2013 e nella legge di stabilità per il 2014, per queste spese, le cui procedure autorizzatorie siano attivate a decorre dal 4 agosto 2013, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2, identificate con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003), riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, la detrazione, calcolata su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, è del 65 per cento fino al 31 dicembre 2014 e del 50% per il periodo 1º gennaio 2015 - 31 dicembre 2015.
Per effetto delle disposizioni contenute nel Dl 63/2013 e nella legge di stabilità per il 2014, per queste spese, le cui procedure autorizzatorie siano attivate a decorre dal 4 agosto 2013, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2, identificate con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003), riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, la detrazione, calcolata su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, è del 65 per cento fino al 31 dicembre 2014 e del 50% per il periodo 1º gennaio 2015 - 31 dicembre 2015.
BONUS ARREDI
I contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di
recupero del patrimonio edilizio possono fruire di un’ulteriore
riduzione d’imposta per l’acquisto di mobili, nonché per l’acquisto di
grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+,
nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista
l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo di immobili oggetto di
ristrutturazione. La detrazione, che va ripartita tra gli aventi diritto
in dieci quote annuali di pari importo, spetta sulle spese sostenute
dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 ed è calcolata su un ammontare
complessivo non superiore a 10.000 euro.
Per l’esattezza, i contribuenti ammessi a beneficiare del bonus
arredi sono gli stessi che fruiscono della detrazione con la maggiore
aliquota e con il maggior limite di 96.000 euro di spese ammissibili;
quindi, le ristrutturazioni edilizie con spese sostenute dal 26 giugno
2012.
E’ possibile che le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici siano sostenute prima di quelle per la ristrutturazione dell’immobile, a condizione che siano stati già avviati i lavori di ristrutturazione dell’immobile cui i beni sono destinati. In altri termini, basta che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici; non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione. La data di avvio potrà essere provata dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalle norme edilizie, dalla comunicazione preventiva all’Asl (indicante la data di inizio dei lavori) se obbligatoria, oppure, per lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47 del Dpr 445/2000), come prescritto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011.
E’ possibile che le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici siano sostenute prima di quelle per la ristrutturazione dell’immobile, a condizione che siano stati già avviati i lavori di ristrutturazione dell’immobile cui i beni sono destinati. In altri termini, basta che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici; non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione. La data di avvio potrà essere provata dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalle norme edilizie, dalla comunicazione preventiva all’Asl (indicante la data di inizio dei lavori) se obbligatoria, oppure, per lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47 del Dpr 445/2000), come prescritto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011.
Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità
immobiliari avrà diritto al beneficio più volte. L’importo massimo di
10.000 euro va, infatti, riferito a ciascuna unità abitativa oggetto di
ristrutturazione.
Quali beni
La detrazione spetta per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2014 per l’acquisto di:
- mobili
- grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.
Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi
elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto
e di montaggio dei beni acquistati, purché le spese stesse siano state
sostenute con le modalità di pagamento richieste per fruire della
detrazione (bonifico, carte di credito o di debito)
Aprono all'ulteriore detrazione anche i lavori eseguiti su parti
comuni degli edifici residenziali. La realizzazione di lavori di
ristrutturazione
sulle parti comuni condominiali non consente però ai singoli condomini
(che usufruiscono pro quota della relativa detrazione) di detrarre le
spese sostenute per acquistare mobili e grandi elettrodomestici da
destinare all’arredo della propria unità immobiliare, ma solo per gli
arredi delle parti comuni, come guardiole oppure l’appartamento del
portiere.
In sintesi, la detrazione è collegata agli interventi:
- di manutenzione ordinaria, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale
- di manutenzione straordinaria effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali
- di restauro e di risanamento conservativo, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali
- di ristrutturazione edilizia, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali
- necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se non rientranti nelle categorie elencati nei punti precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza
- di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
Possono essere agevolate solo le spese sostenute per gli acquisti di
mobili o grandi elettrodomestici nuovi. Non è, invece, richiesto che ci
sia un collegamento fra i mobili e l’ambiente ristrutturato; il
collegamento deve esserci con l’immobile oggetto di ristrutturazione nel
suo complesso. In altri termini, l’acquisto di mobili o di grandi
elettrodomestici è agevolabile anche se i beni siano destinati
all’arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi
edilizi, purché l’immobile sia comunque oggetto degli interventi
edilizi.
Rientrano tra i “mobili” agevolabili, a titolo esemplificativo,
letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie,
comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli
apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario
completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di
pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di
altri complementi di arredo.
Per quel che riguarda i grandi elettrodomestici, la norma limita il
beneficio all’acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di
classe A+ o superiore, A o superiore per i forni, se per quelle
tipologie è obbligatoria l’etichetta energetica. L’acquisto di grandi
elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo
se per quella tipologia non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta
energetica. Rientrano, per esempio, fra i “grandi elettrodomestici”,
frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie,
apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche,
forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori
elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
Adempimenti
Il contribuente, per avvalersi del nuovo beneficio fiscale, deve
eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le stesse
modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione
fiscalmente agevolati. Nei bonifici, pertanto, dovranno essere indicati:
- la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane Spa per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione
- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Per esigenze di semplificazione legate alle tipologie di beni
acquistabili, è consentito effettuare il pagamento degli acquisti di
mobili o di grandi elettrodomestici anche mediante carte di credito o
carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel
giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del
titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione,
e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso.
Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni
bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
Le spese sostenute, inoltre, devono essere documentate, conservando
la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei
bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante
carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto
corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione
della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.
Annullamento della limitazione
Il Milleproroghe (D.L. 30 dicembre 2013, n. 151) ha eliminato il capoverso: l’articolo 1, infatti, apporta la seguente modifica alla Legge 147/2013:
“[…] al comma 139, lettera d), n. 3), capoverso 2. è soppresso l'ultimo periodo”.
In pratica dietro-front, viene annullata la limitazione e il bonus vale in ogni caso fino ad un importo di 10.000 Euro, indipendentemente dalle spese di ristrutturazione.
Annullamento della limitazione
Il Milleproroghe (D.L. 30 dicembre 2013, n. 151) ha eliminato il capoverso: l’articolo 1, infatti, apporta la seguente modifica alla Legge 147/2013:
“[…] al comma 139, lettera d), n. 3), capoverso 2. è soppresso l'ultimo periodo”.
In pratica dietro-front, viene annullata la limitazione e il bonus vale in ogni caso fino ad un importo di 10.000 Euro, indipendentemente dalle spese di ristrutturazione.
FONTE: A.D.E.
lunedì 20 gennaio 2014
ACCONTO IVA 2013: ULTIMI GIORNI PER "RAVVEDERSI"
Lunedì 27/01/2014 è l'ulimo dei 30 giorni a disposizione dei contribuenti che non hanno versato l'acconto iva, per l'impiego del ravvedimento breve.
I contribuenti "ravveduti" devono versare l'acconto iva omesso, più la sanzione del 3%, più gli interessi del 2,5% dal 28 Dicembre 2013 al 31/12/2013 e dell'1% dal 1° Gennaio 2014 fino al giorno di pagamento compreso.
Se i contribuenti hanno versato l'acconto iva per il 2013 nel periodo 28/12/2013 al 10/01/2014 (14 giorni), possono avvalersi del ravvedimento sprint, cioè si applica un tasso sanzionatorio pari al 0,2% per ogni giorno di ritardo, ovviamente fino al quattordicesimo giorno dalla scadenza.
La misura del 30 % che si riduce del 3 % in caso di ravvedimento breve, è ulteriormente ridotta a 1/15° per ciascun giorno di ritardo.
Nel calcolo delle somme da pagare, devono essere inserite anche gli interessi oltre che le sanzioni come visto in precedenza. Gli interessi sono dovuti nella misura del 2,5% dal 28/12/2013 al 31/12/2013 e dell'1% dal 1° Gennaio 2014 fino al giorno del pagamento.
RAvvedimento VErsamento ACconto Iva 2013.
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martedì 7 gennaio 2014
PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CON F24 ELIDE
Per versare le imposte relative alla registrazione dei contratti di locazione o affitto di beni immobili, i contribuenti che non sono titolari di partita Iva potranno presentare l’F24 Elide sia online, direttamente o tramite intermediari abilitati, sia presso banche, Poste Italiane e agenti della riscossione.I titolari di partita Iva, invece, dovranno versare gli importi con l’F24 Elide esclusivamente online, direttamente o tramite intermediari abilitati.
F23 e F24 a braccetto per 11 mesi - Per non disorientare i contribuenti e per consentire agli intermediari di adeguare le procedure, dall’1 febbraio al 31 dicembre 2014 i contribuenti potranno utilizzare alternativamente l’F23 o l’F24 Elide. Dall’1 gennaio 2015, invece, i versamenti dovranno essere eseguiti esclusivamente con il modello F24 Elide.
Il modello F24 Elide è disponibile nella sezione Strumenti > Modelli del sito www.agenziaentrate.it e, dall’1 aprile 2014, anche presso gli sportelli di banche, poste e agenti della riscossione. CLICCA
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IMPOSTA DI REGISTRO
venerdì 3 gennaio 2014
LA TASSAZIONE DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI, LE NOVITA'
L’imposta
di registro cambia percentuale e importo, è stata applicata una riduzione dal
3% al 2% dell’imposta per l’acquisto della prima casa, mentre per il
trasferimento di altri immobili è previsto rialzo percentuale dal 7 al 9%.
L’agevolazione
per la prima casa non può applicarsi per il trasferimento delle case di lusso,
tali abitazioni sono identificate con una categoria catastale A/1, A/8 e A/9.
La
novità fiscale prevede una distinzione nel caso di trasferimento è escluso dal
campo di applicazione iva o meno. In caso di
esclusione dal campo iva:
- per gli atti stipulati fino al 31.12.2013, l’imposta di registro in misura proporzionale
con un’aliquota del 7% oltreché imposte ipotecarie e catastali nella misura del
2% e dell’1%;
-per gli atti
stipulati a partire dal 1°
gennaio 2014, l’imposta di registro nella misura del 9%, oltrechè
imposte ipotecarie e catastali in misura fissa di euro 50,00.
Dal primo Gennaio ci sarà una maggiore convenienza.
Si ricorda che : Per le cessioni degli immobili
strumentali, l’imposta di registro è applicabile in modo uniforme, nella misura
fissa di euro 168 sia per le cessioni assoggettate ad IVA che per quelle esenti
dall’imposta. In attuazione del principio di alternatività IVA/Registro,
previsto dall’art. 40 del dpr 131 del 1986, considerato che in entrambe le
ipotesi si tratta di operazioni che rientrano nell’ambito applicativo dell’IVA.
In caso di applicazione del campo iva:
-per gli atti stipulati fino al 31.12.2013, trovava
applicazione l’imposta di registro in misura fissa, oltreché imposte ipotecarie
e catastali nella misura del 3% e dell’1%;
- per gli
atti stipulati a partire dal 1° gennaio 2014, l’imposta di registro si applicherà sempre nella misura fissa pari ad euro 200, oltreché imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale
pari rispettivamente al 3% e al 1%.
In questo caso la convenienza non è elevata, ma comunque ci sarà
un piccolo risparmio rispetto alla vecchia normativa.
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