Facciamo riferimento al D.L. 91/2014, che sfrutta il credito d’imposta sugli investimenti per gli
acquisti dei beni strumentali.
La retroattività del
credito è sfruttabile dal 2010 al 2014.
Quindi chi ha acquistato beni
strumentali in questo periodo può sfruttare il credito d’imposta. I beni
acquistati devono essere nuovi e compresi nella divisione 28 della Tabella
Ateco 2007, tranne quelli avente come valore unitario un importo inferiore ai
10.000 euro. L’arco temporale di rif. preciso relativo agli acquisti effettuato
dalle società costituite dal 2015 è : 25/06/2014 e il 30/06/2015.
L’incentivo è
costituito da un credito d’imposta pari al 15% della eccedenza in ciascuna
frazione di esercizio agevolata rispetto alla media dei 5 esercizi precedenti,
scartando l’annualità con valore più elevato.
I beni devono essere
strumentali all’attività. I beni vengono computati anche quando sono concessi a
terzi nell’ambito di attività strettamente funzionale all’esigenza produttiva
del comodante. Per le start up non ci sono esercizi precedenti da conteggiare,
quindi vi sono notevoli vantaggi.
Il credito d’imposta
potrà essere utilizzato per la compensazione di tributi e controlli nel mod.
f24. La compensazione potrà essere effettuata in tre rate annuali partendo dal primo gennaio del secondo anno successivo
a quello dell’investimento. Quindi per gli investimenti fatti nel 2015, l’utilizzo
del credito si avrà per un terzo nel
2017, un terzo nel 2018 e un terzo nel 2019.
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