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martedì 15 aprile 2014

ASD E IL TRATTAMENTO DELL'INDENNITA' CHILOMETRICA

Per la determinazione del reddito imponibile, il su ccessivo comma 2, del TUIR prevede un regime di favore, statuendo che “Le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi .   In particolare, l’articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR, qualifica redditi diversi, “le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ... nell’esercizio diretto di attivi tà sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che perse gua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Ta le disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professiona le resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;”
. Per la determinazione del reddito imponibile, il successivo articolo 69, comma 2, del TUIR prevede un regime di favore, stat uendo che “Le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di cui all ’articolo 67, comma 1, lettera m), non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 7.500 euro
. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.”
. Le indennità chilometriche possono considerarsi qua li rimborsi delle spese di viaggio sostenute dal soggetto interessato per raggiungere il luogo di esercizio dell’attività mediante un proprio mezzo di trasporto.
Dette indennità chilometriche, in base alla norma d a ultimo richiamata, non concorrono a formare il reddito se le spese sono documentate e sostenute in occasioni di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale. 

  • Le indennità chilometriche, per rientrare tra le spese documentate, non possono essere forfetarie, ma devono essere necessariamente quantificate in base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa, tenendo conto degli importi contenuti nelle tabelle elaborate dall’ACI. 
  • Si ritiene che l’attuale formulazione dell’art. 69, comma 2, del TUIR, in considerazione della non configurabilità di un rapporto di lavoro nell’attività sportiva dilettantistica e del favore con cui era stato disciplinato il relativo trattamento tributario nell’ambito dei redditi dive rsi, confermi il predetto orientamento, diretto a considerare non imponibili i rimborsi di spese documentate, comprese le indennità chilometriche, limitatamente a quelle sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza o dimora abituale del percipiente. Non assume, invece, rilevanza a tale
    fine la sede dell’organismo erogatore.
    Peraltro, le successive novità legislative che hanno direttamente interessato l’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR, ne hanno meglio precisato le attività e i soggetti cui è applicabile la disciplina in esame, ma non hanno riguardato l’aspetto della determinazione dell’impo nibile, oggetto di questa nota.
    Quanto precede vale nel presupposto che l’attività svolta sia effettivamente riconducibile all’articolo 67, comma 1, lett. m ), e non sia riscontrabile l’esistenza di un rapporto di lavoro dipendente o autonomo, nel qual ultimo caso si applicherebbero le diverse regole previste per le rispettive categorie reddituali. 
     

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