Deducibilità Imu del 20%
(2014) e del 30% (2013).
- ai fini IRES, per gli immobili
strumentali delle imprese,
- e ai fini IRPEF, per gli immobili
strumentali dei professionisti,
nella
misura del:
-
20% a partire dal 2014,
- e del
30% (in via transitoria) per l’anno d’imposta 2013. Ma
rimane l’indeducibilità ai fini IRAP.
Con
la nuova Legge di Stabilità 2014, gli effetti di una deduzione dell'Imu pagata
per gli “immobili strumentali”, comportano l’applicazione del
principio di cassa.
Per
le società immobiliari c’è dell'abolizione della seconda rata Imu per il
2013 e fruiranno della totale esenzione a decorrere dal 2014.
L'effetto, in questo caso, non è solo di una minore imposizione sui redditi, ma
di un minor onere che "pesa" sul patrimonio immobiliare invenduto,
evitando di aggravare bilanci già di per sé deficitari.
La nuova IUC (dal 2014):
stabilisce
la disapplicazione
della vecchia IMU per:
- l’abitazione
principale;
- e relative
pertinenze della stessa;
- nonché per
tutti gli immobili ad essa assimilati;
fatta eccezione
per quelle di pregio, classificate nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9, per le
quali
continuerà ad essere dovuta l’IMU.
“è istituita l’imposta
unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito
dal possesso
di
immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione
e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell’imposta municipale
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che
si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.”
La componente IMU continuerà
ad essere pagata dal proprietario o dal detentore di un diritto reale sull’immobile
(usufruttuario, ecc.) e non dall’inquilino.
Essa non graverà sull’abitazione
principale, fatta eccezione per gli immobili di lusso, che sconteranno tutte
e tre le componenti.
La componente TASI di spettanza
del proprietario e dell’inquilino, se l’immobile è locato, varierà dall’1 per mille
al 2,5 per mille per il 2014 (abitazione principale) e avrà la stessa base imponibile
dell’IMU.
Viene
introdotta una detrazione a favore dell’abitazione principale e delle
pertinenze della stessa, ai fini TASI, come funzionava per l’IMU, se i Comuni
lo prevedranno nei loro regolamenti e delibere. In caso di detenzione
temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso
dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e
delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
Il
presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi
titolo di:
- fabbricati, ivi
compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta
municipale
propria,
- aree scoperte, nonché di
quelle edificabili a qualsiasi uso adibiti.
La base imponibile è quella
prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU),
di cui all’art.
13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22
dicembre
2011, n. 214.
L’aliquota di base
della
TASI è pari all’1 per mille.
Il comune,
con deliberazione del consiglio comunale, può:
- ridurre l’aliquota
fino all’azzeramento;
-
determinare l’aliquota rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al
quale, la somma
delle
aliquote della TASI e dell’IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non superi l’aliquota
massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al
10,6 per mille, e altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di
immobile.
Per il 2014,
l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.
Nessuna
novità per la TARI (componente rifiuti), tributo che graverà anche sugli
inquilini, che resta commisurato ai metri quadri e al numero degli abitanti,
secondo le regole già previste per la Tares, con la possibile istituzione di
una tariffa puntuale come facoltà dell’ente comunale.
Ambito soggettivo
La TARI è dovuta da:
- chiunque
possieda
- o detenga,
a qualsiasi titolo, locali o
aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso, suscettibili di produrre rifiuti
urbani.
In caso di
pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido al versamento.
La TARI è
corrisposta per anno solare.
E’ il comune l’ente
tenuto al calcolo e all’incasso della TARI e lo fa basandosi:
- sui
criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 158/99
- o, in
alternativa, nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito
dall’art. 14 della direttiva 2008/98/CE del 19.11.08, relativa ai rifiuti,
commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle
attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti.
Le tariffe
per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune,moltiplicando il
costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata,
previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività
quantitativa e qualitativa dei
rifiuti.
La superficie
imponibile - Fino a quando non saranno state attuate le procedure di
interscambio tra i comuni e l’Agenzia delle Entrate dei dati relativi
alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in
catasto e corredate di planimetria, previste dal D.L. n. 201/2011, art.14,
co.9, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o
iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI, è costituita
da quella
calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e
assimilati.
Relativamente
all’attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili
nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile
alla TARI, quella pari all’80% della superficie catastale, determinata secondo
i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.
La IUC è applicata e
riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva TARI, di cui al comma 667 della Legge di
Stabilità 2014, che è applicata e riscossa dal soggetto
affidatario del servizio di
gestione dei rifiuti urbani.
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