1. Premessa
L’articolo 2, commi 51-56, della legge
n. 92/2012, ha introdotto una nuova disciplina dell’indennità prevista a
favore dei collaboratori coordinati e continuativi a progetto, i cui
tratti essenziali sono stati illustrati con la circolare n. 38 del
14/03/2013.
Con il presente messaggio si
rappresentano le novità concernenti il nuovo modello di domanda per
l’anno di riferimento 2014, la rivalutazione per l’anno 2013 del
requisito reddituale (v. punto 1.2 della circolare citata) ed, infine,
la modalità di attestazione del periodo ininterrotto di disoccupazione
(v. punto 1.2 della circolare citata).
2. Nuovo modello di domanda per l’anno di riferimento 2014
Ciò premesso, si comunica, innanzitutto,
che, per la presentazione delle domande relative alla prestazione in
oggetto con anno di riferimento 2014, è disponibile nella modulistica on line il nuovo modello CoCoPro 2014 COD. SR 140.
3. Rivalutazione per l’anno 2013 del requisito reddituale di cui all’articolo 2, comma 51, lettera b), della legge n. 92/2012
L’articolo 2, comma 51, lettera b),
della legge n. 92/2012 ha previsto che il limite di reddito di 20.000
euro, per l’anno 2012, sia rivalutato annualmente sulla base della
variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati.
L’ISTAT, con comunicato
stampa del 14 gennaio 2014, ha reso noto che l’incremento del suddetto
indice, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992,
n. 81, è risultato pari al 1,1 per cento.
Pertanto, ai fini del
riconoscimento dell’indennità ai collaboratori coordinati e continuativi
a progetto, si comunica che il limite di reddito della citata
disposizione per l’anno 2013 risulta pari a 20.220 euro.
Si ritiene utile precisare
che tale limite si applica per le domande di prestazione con anno di
riferimento 2014, per le quali dovrà essere utilizzato il nuovo modello
CoCoPro 2014 COD. SR 140.
4. Periodo ininterrotto di disoccupazione di cui all’articolo 2, comma 51, lettera d), della legge n. 92/2012
L’articolo 2, comma 51,
lettera d), della legge citata prevede tra i requisiti richiesti per il
riconoscimento dell’indennità di disoccupazione in oggetto un periodo
ininterrotto di disoccupazione di almeno due mesi.
A tal proposito, si
precisa che, per la presentazione delle domande con anno di riferimento
2014 e per quelle degli anni successivi, il requisito del periodo di
disoccupazione – da considerare ai sensi dell’ art. 1, c. 2 lett. c),
del d.lgs. n. 181/2000 e successive modifiche – ininterrotto di almeno
due mesi (v. punto 1.2 della circolare n. 38/2013) sostituisce il
requisito dell’assenza di contratto di lavoro ininterrotto di almeno due
mesi, valevole esclusivamente per l’anno 2012.
L’attestazione del
requisito suddetto è possibile mediante autocertificazione, con la quale
il richiedente dichiara di essere stato disoccupato ininterrottamente
per almeno due mesi e di aver attestato tale condizione presso il Centro
per l’impiego.
A tal fine, nel nuovo modello di domanda CoCoPro 2014 COD. SR 140 è previsto un apposito campo dove inserire i suddetti dati.
Si fa riserva di comunicare con
successivo messaggio alle Sedi territoriali dell’Istituto specifiche
istruzioni relative alla procedura informatica per l’erogazione della
prestazione in oggetto.
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