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mercoledì 12 marzo 2014

LAVORO ACCESSORIO PER I CASSAINTEGRATI FINO AL 2014



Secondo quanto stabilito l’articolo 70 del D.Lgs. n. 276 del 10.09.2003 per il 2013 e nel limite massimo di corrispettivo di 3.000 euro, sono ammessi al lavoro accessorio anche i lavoratori percettori di indennità sostitutive/integrative del reddito. Riferendosi limitatamente al precedente anno, a partire dal 01.01.2014 non si poteva più considerare applicabile l’istituto del lavoro accessorio a tali soggetti. Con un nuovo intervento legislativo, viene introdotta una modifica alla disciplina del lavoro accessorio, che rende applicabile anche per l’anno 201 4 la deroga prevista a favore dei cassintegrati. Di conseguenza, viene nuovamente ampliato l’ambito di applicazione dell’istituto a favore dei datori di lavoro, che potranno beneficiare delle prestazioni di tale personale.

Conle nuove disposizioni, viene fissato il limite di carattere economico pari a5.050 euro netti per il 2014 (per effetto dell’aggiornamento comunicatodall’INPS con la circolare n. 28/2014), in relazione al compenso massimo che il prestatore di lavoro accessorio può percepire su base annua, a prescindere dal numero dei committenti. Tale limite differisce dal parametro stabilito dalla previgente disciplina, incentrato sull’attività svolta a favore del singolo committente.
Ulteriori limiti di utilizzo sono previsti, in particolare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti: in tale ipotesi, le attività di lavoro occasionale accessorio possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.020 euro netti per il 2014.

IL LIMITE

Con le nuove disposizioni il limite quantitativo dei 5.000 euro è divenuto elemento di qualificazione della fattispecie; il suo superamento determina violazione della disciplina in materia di lavoro accessorio con trasformazione del rapporto in rapporto di lavoro subordinato e conseguente applicazione di sanzioni civili ed amministrative.
LAVORO ACCESSORIO 2014
Limite                              Netto                Lordo

Limite per lavoratore all’anno       5.050,00            6.740,00

Limite per committenti imprenditori
commerciali e professionisti         2.020,00            2.690,00



IL VALORE DI UN BUONO

Il valore nominale di un buono lavoro è ora pari a 10 euro e tale importo è comprensivo della contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione separata INPS, che viene accreditata sulla posizione
individuale contributiva del prestatore, di quella in favore dell'INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni (7%) e di un compenso al concessionario per la gestione del servizio, pari al 5%.
Il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a 7,50 euro. È inoltre disponibile un buono “multiplo”, del valore di 50 euro, equivalente a cinque buoni non separabili ed un buono da 20 euro equivalente a due buoni non separabili. Il valore netto del buono “multiplo” da 50 euro, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del lavoratore, è quindi pari a 37,50 euro; quello del buono da 20 euro è pari a 15 euro.

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