Secondo quanto stabilito l’articolo 70 del
D.Lgs. n. 276 del 10.09.2003 per il 2013 e nel limite massimo di
corrispettivo di 3.000 euro, sono ammessi al lavoro accessorio anche i
lavoratori percettori di indennità sostitutive/integrative del reddito.
Riferendosi limitatamente al precedente anno, a partire dal 01.01.2014 non
si poteva più considerare applicabile l’istituto del lavoro accessorio a tali
soggetti. Con un nuovo intervento legislativo, viene introdotta una modifica
alla disciplina del lavoro accessorio, che rende applicabile anche per l’anno
201 4 la deroga prevista a favore dei cassintegrati. Di conseguenza, viene
nuovamente ampliato l’ambito di applicazione dell’istituto a favore dei datori
di lavoro, che potranno beneficiare delle prestazioni di tale personale.
Conle nuove disposizioni, viene fissato il limite di carattere economico pari a5.050 euro netti per il 2014 (per effetto dell’aggiornamento comunicatodall’INPS con la circolare n. 28/2014), in relazione al compenso
massimo che il prestatore di lavoro accessorio può percepire su base annua, a prescindere
dal numero dei committenti. Tale limite differisce dal parametro stabilito
dalla previgente disciplina, incentrato sull’attività svolta a favore
del singolo committente.
Ulteriori limiti di utilizzo sono previsti, in particolare, nei confronti
dei committenti imprenditori commerciali o professionisti: in tale ipotesi,
le attività di lavoro occasionale accessorio possono essere svolte a favore di
ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.020 euro netti per
il 2014.
IL LIMITE
Con le nuove disposizioni il limite
quantitativo dei 5.000 euro è divenuto elemento di qualificazione della
fattispecie; il suo superamento determina violazione della
disciplina in materia di lavoro accessorio con trasformazione del rapporto
in rapporto di lavoro subordinato e conseguente applicazione di sanzioni civili
ed amministrative.
LAVORO ACCESSORIO 2014
Limite Netto
Lordo
Limite per lavoratore all’anno 5.050,00
6.740,00
Limite per committenti imprenditori
commerciali e professionisti 2.020,00 2.690,00
IL
VALORE DI UN BUONO
Il valore nominale di un buono lavoro è
ora pari a 10 euro e tale importo è comprensivo della contribuzione (pari
al 13%) a favore della gestione separata INPS, che viene accreditata sulla
posizione
individuale contributiva del prestatore, di
quella in favore dell'INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni (7%) e di
un compenso al concessionario per la gestione del servizio, pari al 5%.
Il valore netto del voucher da 10 euro
nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del
prestatore, è quindi pari a 7,50 euro. È inoltre disponibile un buono
“multiplo”, del valore di 50 euro, equivalente a cinque buoni non
separabili ed un buono da 20 euro equivalente a due buoni non separabili. Il
valore netto del buono “multiplo” da 50 euro, cioè il corrispettivo netto della
prestazione, in favore del lavoratore, è quindi pari a 37,50 euro; quello del
buono da 20 euro è pari a 15 euro.
0 commenti:
Posta un commento