In linea
generale, quindi, i certificati di residenza sono soggetti all’imposta di
bollo, fin dall’origine, ai sensi dell’articolo 4 della tariffa allegata al DPR
n. 642 del 1972, nella misura di euro 16,00, per ogni foglio.
Tuttavia, i
certificati in discorso possono essere rilasciati senza il pagamento dell’imposta
di bollo se destinati a uno degli usi indicati nella tabella, allegato B,
annessa al citato DPR n. 642 del 1972, recante l’elencazione degli atti e
documenti esenti in modo assoluto dall’imposta, o nei casi previsti da leggi speciali.
Con riferimento
al quesito formulato, appare utile ricordare, in via preliminare, che l’articolo
15, comma 1, della legge n. 183 del 2011, recante “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
(Legge di
stabilità 2012)” ha
introdotto modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni
sostitutive, contenuta nel “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, di cui al DPR
28 dicembre 2000, n. 445.
In taluni casi
viene, infatti, demandata direttamente all’amministrazione procedente l’acquisizione
delle informazioni relative ai soggetti interessati, esonerando, quindi, i
cittadini dall’obbligo di produrre la relativa certificazione.
In particolare,
il legislatore con l’articolo 15, comma 1, lett. c), della citata legge
n. 183 del 2011, ha introdotto modifiche all’articolo 43 (Accertamenti d’ufficio)
del DPR n. 445 del 2000, che disciplina le modalità utilizzabili dalle amministrazioni
pubbliche e dai gestori di pubblici servizi (soggetti sia pubblici che privati)
per l’accesso alle banche dati delle amministrazioni certificanti, per l’acquisizione
diretta delle predette informazioni, ovvero per eseguire i controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni presentate dai cittadini.
A norma del
comma 4 dell’articolo 43 in esame, è stabilito che “Al fine di agevolare
l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali
e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti
sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione
per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della
riservatezza dei dati personali”.
Il successivo
comma 5 prevede, inoltre, che “In tutti i casi in cui l'amministrazione
procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità
personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione,
il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette
informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad
assicurare la certezza della loro fonte di provenienza”.
Si ritiene, pertanto, che nel caso in cui il Collegio
degli … , in qualità di ente pubblico, proceda ad acquisire direttamente le
informazioni relative alla residenza dei propri iscritti, ovvero eseguire il
controllo delle dichiarazioni sostitutive da questi ultimi prodotte, presso le
amministrazioni comunali competenti per la certificazione, tenuto conto che il
citato articolo 43 stabilisce che dette informazioni sono acquisite senza oneri,
non deve essere corrisposta l’imposta di bollo
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