ISTAT ha comunicato, nella misura
dell’1,10%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei
prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra
il periodo gennaio 2012-dicembre 2012 ed il periodo gennaio
2013-dicembre 2013.
Conseguentemente sono state determinate
le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per
l’anno 2014 per i lavoratori domestici.
Al fine di fornire indicazioni utili a
chiarire numerosi quesiti in merito al contributo CUAF, si precisa che
il citato contributo (Cassa Unica Assegni Familiari) è dovuto per tutti i
rapporti di lavoro domestico salvo il caso di rapporto fra coniugi
(ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità
di accompagnamento) e rapporto tra parenti o affini entro il terzo
grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31
dicembre 1971, n. 1403).
Restano in vigore gli esoneri previsti
dall’art. 120 legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decorrenza 1/02/2001,
nonché gli esoneri istituiti ai sensi dell’art. 1 comma 361 e 362 legge
23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza 1/01/2006 - come indicato nella
circolare n. 19 dell’8/02/2006. Si conferma, pertanto, la minore
aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego
(ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che, ovviamente,
incide sull’aliquota complessiva.
Si precisa, inoltre, che, per il
rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 2, comma 28,
della legge 28 giugno 2012, n. 92 continua ad essere applicato il
contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, previsto pari
all’ 1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali
(retribuzione convenzionale).
Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.
Dal 1° gennaio 2014, tuttavia, in
riferimento alle trasformazioni di contratto da tempo determinato a
tempo indeterminato decorrenti dalla predetta data, ai sensi dell’art.
1, comma 135, della legge 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014),
non è più previsto il limite delle ultime sei mensilità per la
restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale di cui
all'articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
La restituzione avviene anche nel caso
in cui il datore di lavoro riassuma con contratto di lavoro a tempo
indeterminato il lavoratore entro sei mesi dalla cessazione del
contratto a termine, con una riduzione del rimborso corrispondente ai
mesi che intercorrono tra la scadenza e l’assunzione a tempo
indeterminato.
Per il rimborso del contributo
addizionale il datore di lavoro dovrà presentare, come di consueto,
domanda in via telematica, secondo quanto indicato nella circolare n.
170 del 30 dicembre 2011, attraverso uno dei seguenti canali:
- WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;
- Contact Center Multicanale - numero gratuito 803164 da rete fissa e 06164164 da telefono cellulare con tariffazione stabilita dal proprio gestore;
- Intermediari dell’Istituto – attraverso i servizi telematici offerti agli stessi.
DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2014 AL 31 DICEMBRE 2014
senza contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012)
LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI |
|||
RETRIBUZIONE ORARIA | IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO | ||
Effettiva
|
Convenzionale
|
Comprensivo quota CUAF | Senza quotaCUAF |
fino a € 7,86 oltre € 7,86 fino a € 9,57 oltre € 9,57 |
€ 6,96 € 7,86 € 9,57 |
€ 1,39 (0,35) € 1,57 (0,39) € 1,91 (0,48) |
€ 1,40 (0,35) € 1,58 (0,39) € 1,92 (0,48) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali |
€ 5,06 |
€ 1,01 (0,25) |
€ 1,02 (0,25) |
comprensivo contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012)
da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato
LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI |
|||
RETRIBUZIONE ORARIA | IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO | ||
Effettiva
|
Convenzionale
|
Comprensivo quota CUAF | Senza quotaCUAF |
fino a € 7,86 oltre € 7,86 fino a € 9,57 oltre € 9,57 |
€ 6,96 € 7,86 € 9,57 |
€ 1,49 (0,35) € 1,68 (0,39) € 2,04 (0,48) |
€ 1,50 (0,35) € 1,69 (0,39) € 2,06 (0,48) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali |
€ 5,00 |
€ 1,08 (0,25) |
€ 1,09 (0,25) |
La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore
Coefficienti di ripartizione
Dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014
senza contributo addizionale di cui al comma 28 dell'art. 2 della Legge n. 92/2012
GESTIONE | LAVORATORI DOMESTICI CON CUAF | LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF | ||
ALIQUOTE | COEFFICIENTI | ALIQUOTE | COEFFICIENTI | |
F.P.L.D. ASpI C.U.A.F. MATERNITA’ INAIL Fondo garanzia tratt. fine rapporto TOTALE |
17,4275% 1,03% 0,0000% 0,0000% 1,31% 0,20% 19,9675% |
0,872793 0,051584 0,000000 0,000000 0,065607 0,010016 1,000000 |
17,4275% 1,15% 0,0000% 1,31% 0,20% 20,0875% |
0,867579 0,057250 0,000000 0,065215 0,009956 1,000000 |
con contributo addizionale di cui al comma 28 dell'art. 2 della Legge 92/2012 da applicare ai rapporti di lavoro a tempo "non indeterminato"
GESTIONE | LAVORATORI DOMESTICI CON CUAF |
LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF |
||
ALIQUOTE | COEFFICIENTI | ALIQUOTE | COEFFICIENTI | |
F.P.L.D. ASpI C.U.A.F. MATERNITA’ INAIL Contributo addizionale Fondo garanzia tratt. fine rapporto TOTALE |
17,4275% 1,03% 0,0000% 0,0000% 1,31% 1,40% 0,20% 21,3675% |
0,815608 0,048204 0,000000 0,000000 0,061308 0,065520 0,009360 1,000000 |
17,4275% 1,15% 0,0000% 1,31% 1,40% 0,20% 21,4875% |
0,811053 0,053519 0,000000 0,060966 0,065154 0,009308 1,000000 |
FONTE : INPS
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