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venerdì 14 febbraio 2014

28 FEBBRAIO 2014: CONSEGNA DEI CUD 2014 AI CONTRIBUENTI.



Come ogni anno, il datore di lavoro di lavoratori subordinati e parasubordinati è tenuto a consegnare, secondo le modalità previste dalla legge, la certificazione CUD 2014 relativa ai redditi ed alle ritenute operate nel periodo d’imposta 2013.
Il termine ultimo per la consegna del modello CUD 2014 scade il 28.02.2014, salvo nel caso in cui sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro: in tal caso il contribuente potrebbe richiedere al datore di lavoro di rilasciargli una copia del CUD entro il termine di 12 giorni.
Con la presente trattazione analizziamo nel dettaglio i soggetti obbligati a consegnare il CUD, i termini e le eventuali sanzioni applicabili nel caso di omessa/tardiva/erronea compilazione e consegna del modello.

La funzione del CUD
Come appena detto, il modello Cud è un documento che riassume i dati fiscali e contributivi relativi alle retribuzioni e ai compensi erogati durante un anno solare a dipendenti e collaboratori e pensionati, ovvero da titolari con redditi di lavoro dipendente o assimilati.

Precisamente è una «certificazione» del datore sugli adempimenti fiscali e contributivi che ha assolto nel periodo di un anno solare (cioè periodo d'imposta), in virtù di un rapporto di lavoro.
Per il lavoratore, la certificazione in parola rappresenta:
à la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro;
à la “ricevuta” degli adempimenti fiscali (ritenute Irpef versate allo stato sulla propria retribuzione o sul proprio compenso);
à l'attestato di versamento dei proprio contributi all'istituto di previdenza.
Quale «ricevuta» degli adempimenti fiscali, il modello CUD consente ad un contribuente (che nell'anno ha posseduto soltanto i redditi attestati nel Cud), l'esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi (730 o Unico), sempreché siano state correttamente effettuate le operazioni di conguaglio.
Per le medesime motivazioni è esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il titolare soltanto di più trattamenti pensionistici per i quali si sono rese applicabili le disposizioni concernenti il «casellario delle pensioni».



Ad ogni modo, il contribuente esonerato può, comunque, presentare la dichiarazione dei redditi qualora, per esempio, nell'anno abbia sostenuto oneri diversi da quelli eventualmente attestati nella presente certificazione che intende portare in deduzione dal reddito o in detrazione dall'imposta (in tali oneri sono comprese anche le spese mediche sostenute dal contribuente e rimborsate da un'assicurazione sanitaria stipulata dal datore di lavoro la cui esistenza è segnalata al punto 131 della certificazione).

Quali redditi devono essere attestati con il CUD?
L’Agenzia delle Entrate, un provvedimento datato 15.01.2014, ha approvato, con le relative
istruzioni, lo schema di certificazione unica modello CUD da utilizzare per l’anno 2014.
Il modello, come negli anni precedenti, permette l’attestazione:
à dei redditi di lavoro dipendente, equiparati (trattamenti pensionistici) e assimilati corrisposti
nel 2013 e assoggettati a tassazione ordinaria, separata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta
sostitutiva;
à delle ritenute d’acconto operate in relazione ai detti redditi;
à delle detrazioni effettuate;
à dei dati relativi alla contribuzione previdenziale e assistenziale versata o dovuta all’INPS.






I dati contenuti nella certificazione riguardano, pertanto, i redditi corrisposti nell'anno indicato nell'apposito spazio previsto nello schema, le relative ritenute operate, le detrazioni effettuate, i dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione versata e/o dovuta all'Inps (comprensiva delle gestioni ex Inpdap) nonché l'importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore versati o dovuti allo stesso ente previdenziale.
Rispetto alla versione dello scorso anno, il modello e le relative istruzioni sono stati modificati
in più parti per tener conto dei provvedimenti normativi successivamente entrati in
vigore.
Sono esclusi i soggetti che non ricoprono la veste di sostituto d’imposta (es. privati per compensi erogati alle colf). I datori di lavoro domestico che non sono, infatti, considerati sostituti d’imposta, ma hanno l’obbligo di rilasciare ai propri lavoratori una dichiarazione, contenente i dati relativi alle retribuzioni erogate nell’anno di riferimento e l’importo trattenuto a titolo di contribuzione. Tale dichiarazione sostituisce il modello CUD ed è utilizzabile, dal lavoratore domestico, per effettuare la dichiarazione dei redditi percepiti.

Modalità e termini di presentazione
La certificazione deve essere consegnata dai sostituti entro il 28 febbraio 2014: il D.P.R. n. 322 del 1998 prevede, infatti, come termine di consegna del modello, il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte, ovvero, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, entro il dodicesimo giorno dalla richiesta del dipendente.

Il CUD 2014 deve essere rilasciato in duplice esemplare in forma cartacea, ovvero mediante strumenti elettronici.
Nel caso in cui il sostituto d’imposta decidesse di optare per l’invio della certificazione con modalità telematica, al dipendente dovrà, comunque, essere garantita la possibilità di conseguire la disponibilità della certificazione e di materializzarla per i successivi adempimenti. In altre parole, la modalità di consegna telematica potrà essere utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica, diversamente si dovrà procedere alla consegna in forma cartacea.

CUD ed enti previdenziali
A partire dall’anno scorso, gli enti previdenziali rendono disponibile il Cud in modalità telematica; è facoltà del cittadino richiederne la trasmissione in forma cartacea. In altre parole, il modello cartaceo non verrà inviato se non su richiesta dell’interessato.

OSSERVA
La legge di stabilità per il 2013 (legge 228/2012 co. 114) ha previsto, infatti, che “A decorrere dall'anno 2013, gli enti previdenziali rendono disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro
dipendente, pensione e assimilati (Cud) in modalità telematica. È facoltà del cittadino richiedere la
trasmissione del Cud in forma cartacea”.

Le novità del modello 2014

In riferimento alle modifiche apportate al modello rispetto all’anno precedente, se ne segnalano alcune volte ad accogliere alcune novità con “decorrenza” fissata per il 2013. In particolare:
à vengono modificate le caselle 118 e 119 del CUD 2013, dedicate alle detrazioni del personale del comparto sicurezza, non più applicabili in riferimento al CUD 2014;
à viene inserita la casella 130, che permette la rateizzazione di eventuali eccedenze non deducibili nell’anno derivanti da somme restituite al datore di lavoro e tassate in anni precedenti;
à vengono eliminate le caselle 136 e 137 relative al contributo di solidarietà sulle pensioni d’oro.

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