L’articolo 1,
comma 611, lett. a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha apportato
significative modifiche alla disciplina della c.d. mediazione tributaria di cui
all’articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
In particolare,
per effetto di tali modifiche:
· la presentazione
del reclamo (di seguito istanza di mediazione o, semplicemente, istanza)
è condizione di procedibilità e non più di ammissibilità del ricorso;
· la riscossione e
il pagamento delle somme dovute in base all’atto impugnato sono sospesi ex
lege in pendenza del procedimento di mediazione, a prescindere dalla
presentazione di una richiesta di parte;
· si applicano “le
disposizioni sui termini processuali”, quali ad esempio le regole per il
computo dei termini e la sospensione nel periodo feriale di cui alla legge 7
ottobre 1969, n. 742, anche al termine di 90 giorni, entro il quale deve
concludersi il procedimento di mediazione;
· la mediazione
produce effetti anche sui contributi previdenziali e assistenziali, per i quali
non sono dovuti né sanzioni né interessi.
L’articolo 1,
comma 611, lett. b), della legge n. 147 del 2013, prevede che “Le modifiche …
si applicano agli atti notificati a decorrere dal sessantesimo giorno
successivo all’entrata in vigore della presente legge”, ossia dal 2 marzo 2014.
Si ricorda infine che l’istituto della mediazione tributaria non si applica alle
controversie riguardanti i rifiuti taciti per i quali, alla data del 31 marzo Più precisamente rileva la data in cui la notifica
si perfeziona per il destinatario della stessa. Nel caso di atto notificato a
mezzo posta anteriormente al 2 marzo 2014, ma ricevuto dal contribuente a
decorrere da tale data, si applicano le nuove norme sulla mediazione.
Nel 2012, era
già decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione della relativa istanza
di rimborso. L’articolo 1, comma 611, della legge n. 147 del 2013, ha
sostituito il comma 2 dell’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992
con il seguente: “La presentazione del reclamo è condizione di procedibilità
del ricorso. In caso di deposito del ricorso prima del decorso del termine di
novanta giorni di cui al comma 9, l’Agenzia delle entrate, in sede di rituale
costituzione in giudizio può eccepire l’improcedibilità del ricorso e il
presidente, se rileva l’improcedibilità, rinvia la trattazione per consentire
la mediazione”.
La presentazione
dell’istanza non è più condizione di ammissibilità del ricorso, ma
rileva come condizione di procedibilità dello stesso.
Ciò significa
che solo dopo il compimento di 90 giorni dal ricevimento dell’istanza da
parte dell’Ufficio3
decorrono
i termini previsti per il compimento degli atti processuali (deposito del
ricorso, delle controdeduzioni, di memorie e documenti, ecc.) e per l’adozione
dei provvedimenti giudiziali, posto che, come si afferma al comma 9 dell’articolo
17-bis, a partire da tale data “il reclamo produce gli effetti del
ricorso”.
A seguito di
presentazione dell’istanza, si attiva dunque il procedimento di
mediazione che deve essere concluso entro 90 giorni dalla ricezione della stessa
da parte dell’Ufficio.
accoglimento
totale o formalizzato un accordo di mediazione, decorso il predetto termine, l’istanza
produce gli effetti del ricorso e il contribuente, se intende costituirsi,
deve farlo nei successivi 30 giorni.
Il ricorso
depositato dal contribuente in Commissione tributaria prima del decorso del
predetto termine di 90 giorni è improcedibile.
Se il Giudice
fissa l’udienza per una data antecedente al termine di cui all’articolo 17-bis
(90 giorni per lo svolgimento del procedimento di mediazione + 60 giorni
per la costituzione in giudizio dell’Ufficio + 30 giorni per l’invio dell’avviso
di trattazione), l’Ufficio, prima dell’udienza, si costituisce in giudizio,
eccepisce l’improcedibilità del ricorso e chiede il rinvio dell’udienza, in applicazione
del combinato disposto degli articoli 17-bis, 30 e 31 del D.Lgs. n. 546
del 1992, al fine di consentire il corretto e tempestivo esercizio del diritto
di difesa.
Qualora il
Giudice non accolga l’eccezione di improcedibilità e da ciò derivi un ostacolo
alla difesa dell’Ufficio, la sentenza emessa all’esito del giudizio può essere
impugnata anche per violazione dell’articolo 17-bis del D.lgs. n. 546
del 1992.
I CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI
L’articolo 1,
comma 611, della legge n. 147 del 2013, ha inserito al comma 8 dell’articolo
17-bis del D.lgs. n. 546 del 1992 il seguente periodo “L’esito del
procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui
base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Sulle somme
dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano
sanzioni e interessi”.
Con circolare n.
9/E del 2012, al punto 1.4, era già stato chiarito che “La mediazione
produce effetti anche sui contributi previdenziali e assistenziali, in quanto
la loro base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi.
Si tratta, in
particolare, dei casi in cui la mediazione riguardi avvisi di accertamento o
iscrizioni a ruolo conseguenti a liquidazione o controllo formale delle
dichiarazioni.
“In tal caso,
il valore della lite va, ovviamente, determinato al netto dei contributi
accertati.
“L’atto di
mediazione deve quindi indicare anche i contributi ricalcolati sulla base del
reddito imponibile determinato nell’atto stesso”.
Il pagamento dei
contributi previdenziali e assistenziali rileva ai fini del perfezionamento
della mediazione e va effettuato tramite modello F24 con le seguenti
causali contributo da inserire nella sezione INPS:
· APMF per la
gestione artigiani;
· CPMF per la
gestione commercianti;
· LPMF
per la gestione separata liberi professionisti.
In caso di
pagamento rateale, anche i contributi sono rateizzati e le singole rate versate
tramite modello F24 con le causali indicate.
Il novellato
comma 8 dell’articolo 17-bis prevede inoltre, similmente a quanto
previsto per l’accertamento con adesione7, che sulle somme dovute a titolo di
contributi previdenziali e assistenziali a seguito di mediazione non si applicano
sanzioni e interessi.
Per un maggiore
approfondimento:
CIRCOLAREAGENZIA DELLE ENTRATE
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