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mercoledì 12 febbraio 2014

STAMPATI FISCALI: INVIO DATI ENTRO IL 28/02/2014

Ogni anno i soggetti autorizzati alla diffusione degli stampati fiscali (rivenditori e tipografie autorizzate) devono
comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati riguardanti le riforniture degli stampati fiscali effettuate nell’anno precedente. La trasmissione dei dati relativi al 2013, quindi, deve essere effettuata entro il 28 febbraio 2014. Le modalità di trasmissione sono esclusivamente telematiche e i soggetti obbligati vi potranno provvedere:
  •  direttamente attraverso il servizio Entratel;
  •  tramite gli intermediari abilitati.
Soggetti obbligati e modalità di trasmissione:
 Sono tenuti ad effettuare la trasmissione in parola le tipografie autorizzate alla stampa dei documenti fiscali e i soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendita. Tali soggetti, inoltre, sono tenuti, ai sensi dell’articolo 3  comma 2 del DPR n. 404/2001, a mantenere i dati, di cui deve essere fatto l’invio, in un registro delle forniture tenuto anche con sistemi informatici.
Pertanto:
  •  tipografie e rivenditori devono tenere un registro delle forniture;
  •  entro fine febbraio di ogni anno devono inviare alle Entrate i dati relativi all’anno precedente.
La trasmissione dei dati, come per gli anni precedenti, deve essere effettuata telematicamente attraverso due principali canali:
  •  direttamente tramite il servizio Entratel o il servizio Internet in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni. In tal caso occorre richiedere l’abilitazione all’accesso al servizio telematico Entratel o Internet, secondo le modalità descritte dal decreto 31/7/98. Tali soggetti utilizzano il software di controllo distribuito gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate;
  •  tramite gli intermediari di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, DPR 322/98 (che utilizzano il servizio telematico Entratel).

I dati da indicare:

La trasmissione telematica dei dati relative alle forniture 2013 dovrà indicare i seguenti dati:

Dati contenuti nella comunicazione
I propri dati identificativi (codice fiscale, partita IVA, denominazione o cognome, nome e ditta).
I dati identificativi del rivenditore o dell’acquirente utilizzatore (codice fiscale, partita IVA, denominazione o, se si tratta di imprenditore individuale, cognome, nome e ditta).
Numero degli stampati forniti con l’indicazione della serie e dei relativi numeri iniziale e finale.
Il codice che individua le diverse tipologie di stampati, che costituiscono oggetto della fornitura.
Data della fornitura.
Estremi dell’autorizzazione rilasciata alla tipografia o al rivenditore.
Il momento di effettuazione della comunicazione
La trasmissione telematica si considera effettuata nel momento in cui è completa la ricezione del file contenente le comunicazioni.

OSSERVA
Fanno eccezione alcune ipotesi di scarto previste dal punto 5.4 del provvedimento del 30 maggio 2002: ad esempio, scarto del file per mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il servizio Entratel o Internet; file non elaborabile perché predisposto con un software di controllo diverso; etc.
L’Agenzia delle entrate attesta la ricezione delle comunicazioni mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet. Le ricevute sono rese disponibili per via telematica entro 5 giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all’Agenzia (per gli utenti del servizio Entratel) ed entro il giorno lavorativo successivo (per il servizio Internet).

Chiarimenti in materia di invio della comunicazione stampati fiscali
Si segnala che, con risoluzione n. 5/E del 10 gennaio 2003, l’Agenzia delle Entrate, oltre a fornire chiarimenti validi soltanto per il 2002, ha fornito alcune interpretazioni applicabili, a regime, per tutte le annualità:
  •  tipografia o rivenditore con sedi diverse. Nel caso in cui il soggetto obbligato alla comunicazione dei dati si avvalga di più punti di distribuzione dei documenti fiscali, dislocati in zone diverse nel territorio nazionale, sarà la sua sede principale ad effettuare la comunicazione dei dati relativi a tutte le forniture. Ciò in quanto la trasmissione deve essere effettuata con riferimento alla sede presso la quale è esercitata l’attività di tipografo o rivenditore che ha ottenuto la relativa autorizzazione;
  •  correzione o integrazione di un file precedentemente inviato. E’necessaria la trasmissione di un nuovo file, completo delle parti corrette ed integrate, nonché dei dati presenti nel precedente file. Il nuovo invio va effettuato entro il termine

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