La Legge di Stabilità 2014 prevede la possibilità di
pagare le cartelle e gli avvisi esecutivi senza gli interessi di mora e gli
interessi per ritardata iscrizione a ruolo. La definizione agevolata è prevista
per le somme affidate a Equitalia in riscossione fino al 31 ottobre 2013.
Per aderire il contribuente non riceverà alcuna
comunicazione. Dovrà quindi attivarsi per verificare la propria situazione e
individuare i tributi che rientrano nella definizione agevolata. Agli sportelli
di Equitalia è possibile chiedere il dettaglio del proprio debito (estratto di
ruolo) e ricevere tutti i chiarimenti e le informazioni utili.
Come funziona la definizione agevolata:
È possibile usufruire delle agevolazioni per cartelle e avvisi
esecutivi i cui tributi riguardano i seguenti Enti:
- Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, del Demanio, del Territorio, delle Dogane e dei Monopoli);
- Uffici statali (Ministeri, Prefetture, Commissioni Tributarie ecc.);
- Enti locali (Regioni, Province e Comuni).
Non è possibile usufruire delle agevolazioni per:
- somme dovute per sentenze di condanna della Corte dei Conti;
- somme dovute agli enti previdenziali (Inps, Inail);
- tributi locali non riscossi da Equitalia;
- richieste di pagamento di enti diversi da Agenzie fiscali, Uffici statali, Enti locali
Cosa non si paga:
- gli interessi di mora, che maturano dalla data di notifica della cartella in caso di mancato pagamento delle somme entro i 60 giorni previsti;
- il tributo relativo agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, riportato nell’estratto di ruolo e indicato nelle cartelle/avvisi emessi per conto dell’Agenzia delle entrate.
Cosa si può pagare:
- il restante importo del debito (al netto degli interessi non dovuti);
- l’aggio;
- le spese di riscossione e quelle per eventuali procedure attivate.
Scadenza
Il pagamento dell’importo dovuto deve essere
effettuato, in un’unica soluzione,
entro il 28 febbraio 2014. I contribuenti che pagano entro i termini previsti
riceveranno, mediante posta ordinaria entro il 30 giugno 2014, una
comunicazione di avvenuta estinzione del debito.
Dove e come pagare:
- in tutti gli sportelli di Equitalia;
- negli uffici postali tramite bollettino F35, indicando tassativamente nel campo “Eseguito da” la dicitura “Definizione Ruoli - L.S. 2014”. Per la corretta ricezione del pagamento, si consiglia di utilizzare un differente bollettino F35, completo di codice fiscale, per ciascuna delle cartelle/avvisi che si vuole pagare in forma agevolata.
La definizione agevolata è applicabile anche in
presenza di rateazioni, sospensioni giudiziali o situazioni debitorie complesse
per le quali gli sportelli forniranno la massima assistenza.
Di seguito è disponibile l’elenco degli Enti e dei
codici tributo per i quali si può effettuare il pagamento agevolato.
Codici tributo riconducibili a sentenze della Corte deiConti che non sono definibili
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