Già con il Regolamento Enasarco del 2012, la Fondazione Enasarco ha
stabilito i nuovi valori dei Massimali Enasarco 2013, 2014, 2015 e dei
Minimali Enasarco 2013, 2014 e 2015. I valori dei Contributi Enasarco
sono già stati all'epoca prestabiliti per quattro anni. Già conosciamo
pertanto gli importi dei Minimali e dei Massimali Enasarco 2012, 2013,
2014 e 2015.
Rispetto
all'anno scorso è aumentata l'aliquota contributiva 2014, e l'addebito
automatico sul c/c bancario della casa mandante tramite RID, valido
fino al 31.1.2014, è stato sostituito dal 1° febbraio 2014 dal sistema Sepa
Direct Debit (SDD). Si ricorda, inoltre, che prima di procedere con il
versamento dei contributi è necessario inviare telematicamente un'apposita
distinta, tramite il sito Internet www.enasarco.it
Aliquote 2014
Le aliquote
contributive sono diverse a seconda che l’agente svolga l’attività in forma:
- di ditta individuale / società di persone. In questo caso l'aliquota 2014 (quindi per le provvigioni maturate a partire dall'1.1.2014) è fissata, nel rispetto dei minimali e massimali, nella misura del 14,20% e va ripartita al 50% tra agente e casa mandante;
- di società di capitali. In questo caso si applica un’aliquota differenziata per scaglioni, così ripartita tra casa mandante e agente:
Scaglioni
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Aliquota 2014
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A carico della casa mandante
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A carico dell'agente
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Fino a 13.000.000,00 €
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3,2%
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2,6%
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0,6%
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Oltre 13.000.000,00
e fino a 20.000.000,00 €
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1,6%
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1,3%
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0,3%
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Oltre 20.000.000,00
e fino a 26.000.000,00 €
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0,8%
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0,65%
|
0,15%
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Oltre 26.000.000,00 €
|
0,3%
|
0,2%
|
0,1%
|
Massimali e minimali
Per gli agenti
che esercitano l'attività in forma individuale e in società di persone (snc/sas)
i contributi sono dovuti nel rispetto dei minimali contributivi e dei massimali
provvigionali, che ogni anno sono rivalutati secondo l'indice generale
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Per i
massimali provvigionali la rivalutazione decorre dal 2016. Per gli agenti che
svolgono l’attività in forma di società di capitali (spa / srl) non è previsto
alcun minimale / massimale.
Per il 2014
il massimale provvigionale è il seguente:
Soggetto
|
Massimale provvigionale 2014
|
Agente monomandatario
(impegnato per atto scritto ad
esercitare l’attività per una sola casa mandante)
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€. 35.000,00
|
Agente plurimandatario
|
€. 23.000,00
|
Il
contributo va calcolato fino al raggiungimento della provvigione massima
annuale; la
quota che supera il limite massimo va comunque comunicata, anche se
su di essa non va calcolato né versato alcun contributo. Il massimale
provvigionale non è frazionabile. In caso di attività svolta in forma
societaria il massimale è riferito alla società, non ai singoli soci, pertanto
il contributo va ripartito tra i soci illimitatamente responsabili in misura
pari alle quote di partecipazione
Il minimale
contributivo, invece, è
il seguente:
Soggetto
|
Minimale contributivo 2014
|
Agente monomandatario
(impegnato per atto scritto ad
esercitare l’attività per una sola casa mandante)
|
€. 834
|
Agente plurimandatario
|
€. 417
|
Si ricorda
che per determinare i minimali contributivi vanno considerati i seguenti
principi:
- di produttività. Il minimale contributivo è dovuto soltanto se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni, sia pure in misura minima, nel corso dell'anno. In tal caso, e cioè se almeno in un trimestre sono maturate provvigioni, dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo. L’integrazione dei contributi al minimale (differenza tra l’entità dei contributi e l’importo minimale da versare) è interamente a carico della casa mandante, che può eventualmente recuperarla dai contributi dovuti nei trimestri successivi. Se il rapporto di agenzia è rimasto “improduttivo” per tutto l'anno, il minimale contributivo non è dovuto;
- di frazionabilità. Il minimale contributivo è frazionabile per quote trimestrali. Pertanto, nell'ipotesi di inizio o cessazione del rapporto di agenzia in corso d'anno, il minimale contributivo va calcolato per singolo trimestre. Il versamento va effettuato moltiplicando tale importo per il numero di trimestri in cui si è svolto il rapporto di agenzia. Ciò a condizione che in almeno un trimestre siano maturate provvigioni (principio di produttività).
Termine di versamento
Il
versamento dei
contributi va effettuato entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla
scadenza di ciascun trimestre. In particolare, con riferimento alla
contribuzione relativa al 2014, le scadenze sono le seguenti:
Trimestre
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Scadenza di versamento
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1° trimestre
Gennaio-Febbraio-Marzo 2014
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20.05.2014
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2° trimestre
Aprile-Maggio-Giugno 2014
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20.08.2014
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3° trimestre
Luglio-Agosto-Settembre 2014
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20.11.2014
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4° trimestre
Ottobre-Novembre-Dicembre 2014
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20.02.2015
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Un servizio utile messo a disposizione dall'ente : https://in.enasarco.it/
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