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martedì 11 febbraio 2014

SETTORE AGRICOLO E ASSUNIONI CONGIUNTE



Con il DM del Ministero del Lavoro del 14.01.2014 è stata attuale la previsione dell’articolo 31 del D.Lgs. n. 273/2003. Come noto, tale disposizione prevede la possibilità, circoscritta al settore agricolo, di effettuare assunzioni congiunte nel caso in cui sussistano alcuni collegamenti tra le imprese che effettuano l’assunzione.
Il DM, composto di due soli articoli, stabilisce:
à quali sono i soggetti, i gruppi ed i rapporti che rilevano al fine dell’assunzione congiunta;
à quali sono i soggetti che dovranno effettuare le comunicazioni previste per legge.
In ogni caso, la nuova previsione dovrà essere attuata sul piano operativo tramite una modifica del sistema UNILAV, che ad oggi non prevede tale possibilità.

L’assunzione congiunta
Il D.Lgs. n. 276/2003, dopo aver stabilito all’articolo 31 comma 1 che “i gruppi di impresa, [...], possono delegare lo svolgimento degli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio
1979, n. 12, alla società capogruppo per tutte le società controllate e collegate” prevede, al comma 3 bis che:
î “le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite informa cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende”;
Come anticipato in premessa, in attuazione di tale disposizione è stato firmato il DM 14.01.2014 che definisce, nello specifico, i soggetti che possono beneficiare dell’agevolazione ed i soggetti che sono tenuti, per conto del “gruppo” agli adempimenti in materia lavoro.
Prima di illustrare il contenuto del DM 14.01.2014 ricordiamo che ai sensi dell’articolo 2135 cc è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:
à coltivazione del fondo;
à selvicoltura;
à allevamento di animali;
à attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono, comunque, connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Chi effettua gli adempimenti collegati al rapporto di lavoro instaurato

L’articolo 2 del DM 14.01.2014 ha individuato, tra le altre cose, i soggetti che sono tenuti ad effettuare le comunicazioni previste per legge in riferimento all’assunzione congiunta. Le comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione concernenti i lavoratori assunti congiuntamente devono essere svolte dai seguenti soggetti:
à per i gruppi di impresa e per le imprese collegate da un contratto di rete le comunicazioni sono effettuate dall’impresa capogruppo con le modalità previste dal decreto del Ministero del Lavoro 30.10.2007;
à per le imprese riconducibili allo stesso proprietario le comunicazioni previste sono effettuate per tramite del proprietario;
à per le imprese riconducibili a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado effettuano le comunicazioni per il tramite di un soggetto individuato da uno specifico accordo che lo individua quale incaricato tenuto alle comunicazioni di legge. In tal caso, l’accordo è depositato presso le associazioni di categoria con modalità che ne garantiscono la data certa di sottoscrizione.


Soggetti ammessi                                                                           Obbligo di comunicazione

Gruppi di impresa, individuati ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile e del decreto
legislativo 2 aprile 2002, n. 74
Impresa capogruppo
Imprese riconducibili allo stesso proprietario                                                  
                                                                                                                        Proprietario
Imprese riconducibili a soggetti legati tra loro da
un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo
grado
Soggetto individuato da uno specifico accordo che
lo individua quale incaricato tenuto alle
comunicazioni di legge
Imprese collegate da un contratto di rete,
quando almeno il 50% di esse sono imprese
agricole
Impresa capogruppo

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