Con il DM del
Ministero del Lavoro del 14.01.2014 è stata attuale
la previsione dell’articolo 31 del D.Lgs.
n. 273/2003. Come
noto, tale disposizione prevede la possibilità,
circoscritta al settore agricolo, di effettuare assunzioni congiunte nel caso
in cui sussistano alcuni collegamenti tra le imprese che effettuano l’assunzione.
Il DM, composto di due
soli articoli,
stabilisce:
à
quali sono i soggetti, i gruppi ed i rapporti che rilevano al
fine dell’assunzione congiunta;
à
quali
sono i soggetti che dovranno effettuare le
comunicazioni previste
per legge.
In ogni caso, la
nuova previsione dovrà essere attuata sul piano operativo tramite una modifica
del sistema UNILAV, che ad oggi non prevede tale possibilità.
L’assunzione congiunta
Il
D.Lgs. n. 276/2003, dopo aver stabilito all’articolo 31 comma 1 che “i gruppi di impresa,
[...], possono delegare lo svolgimento degli adempimenti di cui all'articolo 1
della legge 11 gennaio
1979, n. 12, alla società capogruppo per tutte le società controllate e collegate” prevede,
al comma 3 bis che:
î “le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite informa cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati
tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni
lavorative presso le relative aziende”;
Come anticipato
in premessa, in attuazione di tale disposizione
è stato firmato il DM 14.01.2014 che definisce, nello specifico, i soggetti che possono beneficiare dell’agevolazione ed i soggetti
che sono tenuti, per conto del “gruppo” agli adempimenti in materia lavoro.
Prima di
illustrare il contenuto del DM 14.01.2014 ricordiamo che ai sensi dell’articolo
2135 cc è imprenditore agricolo chi
esercita una delle seguenti attività:
à coltivazione del fondo;
à selvicoltura;
à allevamento di animali;
à attività connesse.
Per
coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si
intendono le attività dirette alla cura ed
allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso,
di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo,
il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono,
comunque, connesse le attività, esercitate
dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano
ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del
bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di
beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse
dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le
attività di valorizzazione del territorio e del
patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite
dalla legge.
Chi effettua gli adempimenti collegati al rapporto di lavoro
instaurato
L’articolo
2 del DM 14.01.2014 ha individuato, tra le altre cose, i soggetti che sono tenuti ad effettuare le comunicazioni previste
per legge in riferimento all’assunzione congiunta. Le comunicazioni
di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione concernenti i lavoratori
assunti congiuntamente devono essere svolte dai seguenti soggetti:
à per i gruppi di impresa e per le
imprese collegate da un contratto di rete le comunicazioni sono effettuate dall’impresa
capogruppo con le modalità previste dal decreto del Ministero del Lavoro
30.10.2007;
à per le imprese riconducibili allo
stesso proprietario le comunicazioni previste sono effettuate per tramite del
proprietario;
à per le imprese riconducibili a
soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il
terzo grado effettuano le comunicazioni per il tramite di un soggetto individuato
da uno specifico accordo che lo individua quale incaricato tenuto alle comunicazioni
di legge. In tal caso, l’accordo è depositato presso le associazioni di
categoria con modalità che ne garantiscono la data certa di sottoscrizione.
Soggetti ammessi Obbligo
di comunicazione
Gruppi
di impresa, individuati ai sensi
dell'articolo
2359 del codice civile e del decreto
legislativo
2 aprile 2002, n. 74
Impresa capogruppo
Imprese riconducibili
allo stesso proprietario
Proprietario
Imprese riconducibili a
soggetti legati tra loro da
un vincolo di parentela o
di affinità entro il terzo
grado
Soggetto individuato da uno specifico accordo che
lo individua quale incaricato tenuto alle
comunicazioni di legge
Imprese collegate da un
contratto di rete,
quando almeno il 50% di
esse sono imprese
agricole
Impresa
capogruppo
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