la legge di Stabilità per
il 2014 ha previsto che, a decorrere dal periodo di imposta
in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che utilizzano in compensazione
i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle
ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’imposta
regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 15.000 euro
annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità,
relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. I
soggetti per i quali è esercitato il controllo contabile, possono avvalersi
della sottoscrizione delle dichiarazioni annuali apposta dai soggetti che
esercitano il controllo contabile (Collegio sindacale, revisore contabile o
società di revisione iscritti nell’apposito Registro).
La novità, contenuta nell’art. 1, comma
574, Finanziaria 2014, riguarda i crediti maturati dal 2013 il cui
utilizzo in compensazione orizzontale è possibile dal primo giorno
del periodo d’imposta successivo, ossia dall’1.1.2014 per i
contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare.
Pertanto, il credito risultante dalla
dichiarazione 2012 (anno 2011) potrà essere utilizzato in compensazione (senza
applicazione dei nuovi limiti alla compensazione) fino a quando lo stesso non
trovi rappresentazione nella dichiarazione annuale 2014 (relativa al 2013),
all’interno della quale tale credito viene “rigenerato” sommandosi al
credito maturato nel 2013.
La disposizione, introdotta allo scopo
di contrastare l’indebito utilizzo in compensazione dei crediti nel mod. F24,
segue regole parzialmente diverse da quelle relative al credito IVA.
Si ricorda che:
il credito IVA risultante
dalla dichiarazione annuale può essere compensato già a partire dal 1°
gennaio dell’anno successivo esclusivamente se di importo complessivo inferiore
a 5.000 euro (importo così ridotto dal D.L. n. 16/2012 rispetto alla soglia
precedente di 10.000 euro).
Nel caso in cui il credito
superi 5.000 euro, invece, la compensazione è ammessa solamente a partire dal
giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione
annuale dalla quale risulti il credito, ovvero all’invio telematico del
modello TR per la compensazione del credito IVA trimestrale. Per i crediti
IVA di importo superiore a 15.000 euro è invece necessaria l’apposizione del
visto di conformità sulla dichiarazione IVA.
L’obbligo del visto di conformità non
dipende dall’entità del credito maturato in dichiarazione, ma dall’ammontare
del relativo utilizzo fino alla data in cui lo stesso può essere
utilizzato, ossia entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno
successivo.
Il predetto limite di € 15.000,00, superato il
quale scatta l’obbligo del visto di conformità, è riferibile alle singole
tipologie di crediti emergenti dalla dichiarazione.
In buona sostanza, considerato che
alcuni crediti nascono dalla medesima dichiarazione, il predetto limite va riferito
a ciascuna imposta e non alla somma dei crediti risultanti dalla dichiarazione,
ovvero dalle dichiarazioni (ad esempio, IRPEF + IRAP).
Compensazione di altri crediti
(NON IVA):
“Orizzontale”
·
Nel mod. F24, per importi inferiori ad Euro 15.000
annui, può essere effettuata dal 1° gennaio 2014 senza nessuna alcuna “autorizzazione
preventiva” avvalendosi indifferentemente del canale Entratel, Home banking-CBI;
·
per importi superiori a Euro 15.000 annui è richiesto
di inviare la dichiarazione nei termini ordinari munita di visto di conformità da
parte di un soggetto abilitato.
“Verticale”
·
La compensazione del credito in sede di versamento
periodico/in acconto/a saldo IVA non è soggetta ad alcuna limitazione.
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