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lunedì 10 febbraio 2014

COMPENSAZIONE CREDITI IRPEF, IVA, IRAP E VISTO DI CONFORMITA'



la legge di Stabilità per il 2014 ha previsto che, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. I soggetti per i quali è esercitato il controllo contabile, possono avvalersi della sottoscrizione delle dichiarazioni annuali apposta dai soggetti che esercitano il controllo contabile (Collegio sindacale, revisore contabile o società di revisione iscritti nell’apposito Registro).
La novità, contenuta nell’art. 1, comma 574, Finanziaria 2014, riguarda i crediti maturati dal 2013 il cui utilizzo in compensazione orizzontale è possibile dal primo giorno del periodo d’imposta successivo, ossia dall’1.1.2014 per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare.
Pertanto, il credito risultante dalla dichiarazione 2012 (anno 2011) potrà essere utilizzato in compensazione (senza applicazione dei nuovi limiti alla compensazione) fino a quando lo stesso non trovi rappresentazione nella dichiarazione annuale 2014 (relativa al 2013), all’interno della quale tale credito viene “rigenerato” sommandosi al credito maturato nel 2013.
La disposizione, introdotta allo scopo di contrastare l’indebito utilizzo in compensazione dei crediti nel mod. F24, segue regole parzialmente diverse da quelle relative al credito IVA.

Si ricorda che:

il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale può essere compensato già a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo esclusivamente se di importo complessivo inferiore a 5.000 euro (importo così ridotto dal D.L. n. 16/2012 rispetto alla soglia precedente di 10.000 euro).
Nel caso in cui il credito superi 5.000 euro, invece, la compensazione è ammessa solamente a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale dalla quale risulti il credito, ovvero all’invio telematico del modello TR per la compensazione del credito IVA trimestrale. Per i crediti IVA di importo superiore a 15.000 euro è invece necessaria l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione IVA.

L’obbligo del visto di conformità non dipende dall’entità del credito maturato in dichiarazione, ma dall’ammontare del relativo utilizzo fino alla data in cui lo stesso può essere utilizzato, ossia entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo.
Il predetto limite di € 15.000,00, superato il quale scatta l’obbligo del visto di conformità, è riferibile alle singole tipologie di crediti emergenti dalla dichiarazione.

In buona sostanza, considerato che alcuni crediti nascono dalla medesima dichiarazione, il predetto limite va riferito a ciascuna imposta e non alla somma dei crediti risultanti dalla dichiarazione, ovvero dalle dichiarazioni (ad esempio, IRPEF + IRAP).

Compensazione di altri crediti (NON IVA):

“Orizzontale”
·        Nel mod. F24, per importi inferiori ad Euro 15.000 annui, può essere effettuata dal 1° gennaio 2014 senza nessuna alcuna “autorizzazione preventiva” avvalendosi indifferentemente del canale Entratel, Home banking-CBI;
·        per importi superiori a Euro 15.000 annui è richiesto di inviare la dichiarazione nei termini ordinari munita di visto di conformità da parte di un soggetto abilitato.

“Verticale”
·        La compensazione del credito in sede di versamento periodico/in acconto/a saldo IVA non è soggetta ad alcuna limitazione.

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