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lunedì 10 febbraio 2014

LA RITARDATA FATTURAZIONE E LE SANZIONI PREVISTE



la Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso del Fisco, spiegando, con particolare riguardo che non trovano deroga in altre disposizioni di legge, essendo collegate alle scansioni temporali dei versamenti dell'IVA. Si deve pertanto ritenere che il rigore formale dell'articolo 23 del D.P.R. citato e l'esigenza del rispetto delle modalità di fatturazione e registrazione trovano giustificazione nel particolare meccanismo delle detrazioni, operante a favore del cessionario del bene o della prestazione del servizio sicché nessuna deroga all'obbligo di annotazione delle fatture emesse è desumibile dal complesso normativo di riferimento.
all’applicazione delle sanzioni, che le norme che stabiliscono tempi e modalità della registrazione delle fatture IVA (D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 23 e 25) pongono in essere obblighi generalizzati di annotazione, fissando modalità ben precise,
L’omessa annotazione di fattura negli appositi registri entro il termine previsto dall’articolo 23 D.P.R. n. 633/72, sono considerate delle irregolarità sostanziali, perché sono rilevanti nel quantificare il volume d’affari. Tale nota, trova riscontro nel regime sanzionatorio previsto dagli articoli 42, 43 e 44 (Cassazzione n. 11662/2001).


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