la Suprema Corte ha ritenuto
fondato il ricorso del Fisco, spiegando, con particolare riguardo
che non trovano deroga in altre disposizioni di
legge, essendo collegate alle scansioni temporali dei
versamenti dell'IVA. Si deve pertanto ritenere che il rigore formale
dell'articolo 23 del D.P.R. citato e l'esigenza del rispetto delle modalità di
fatturazione e registrazione trovano giustificazione nel particolare meccanismo
delle detrazioni, operante a favore del cessionario del bene o della
prestazione del servizio sicché nessuna deroga all'obbligo di annotazione delle
fatture emesse è desumibile dal complesso normativo di riferimento.
all’applicazione delle sanzioni, che le norme che stabiliscono tempi e modalità
della registrazione delle fatture IVA (D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 23 e 25) pongono
in essere obblighi generalizzati di annotazione, fissando modalità ben precise,
L’omessa annotazione di fattura
negli appositi registri entro il termine previsto dall’articolo 23 D.P.R. n.
633/72, sono considerate delle irregolarità sostanziali, perché sono rilevanti
nel quantificare il volume d’affari. Tale nota, trova riscontro nel regime
sanzionatorio previsto dagli articoli 42, 43 e 44 (Cassazzione n. 11662/2001).
0 commenti:
Posta un commento