La legge di stabilità 2014 ha modificato le aliquote contributive per la gestione separata già
previste per il
2014 sulla scorta del combinato disposto dell’articolo
2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e dell’art. 46 bis, comma
1, lett. g) del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
nfatti, il comma 491 del citato articolo
1 ha disposto che per i soggetti iscritti alla gestione separata, già
assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di
pensione, l’aliquota contributiva e di computo per l’anno 2014 sia
elevata al 22 per cento, mentre il successivo comma 744 ha previsto che
per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto (liberi professionisti), iscritti in
via esclusiva alla gestione separata, per l’anno 2014 l’aliquota
contributiva rimane fissata al 27 per cento.
Per tutti gli altri soggetti iscritti in
via esclusiva alla gestione separata, invece, rimane immodificata la
disposizione del già citato art. 46 bis, comma 1, lett. g) della legge
n.134/2012, che ha previsto che l’aliquota contributiva e di computo
venga elevata al 28 per cento. Rientrano in questa tipologia tutti gli
iscritti alla gestione separata diversi dai liberi professionisti e per i
quali l’obbligo contributivo è in capo ad un soggetto terzo (associati
in partecipazione, venditori porta a porta, borsisti, etc.).
Rimane confermata per gli iscritti che
non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma
previdenziale obbligatoria l’ulteriore aliquota contributiva, istituita
dall’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, per il
finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della
tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare,
alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. La
predetta aliquota contributiva aggiuntiva, inizialmente stabilita nella
misura dello 0,50 per cento, a far data dal 7 novembre 2007 è pari allo
0,72 per cento (v. messaggio n. 27090 del 9/11/2007).
Pertanto le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata nell’anno 2014 sono complessivamente fissate come segue:
Liberi Professionisti | Aliquote |
soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie | 27,72% (27,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) |
soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 22,00% |
Collaboratori e figure assimilate | Aliquote |
soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie | 28,72% (28,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) |
soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 22,00% |
Per informazioni in merito alle aliquote
di computo che si sono succedute nel tempo nella Gestione separata si
rimanda alla circolare n. 7/2007.
Si rammenta che il versamento dei
contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo
(committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a
quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24
telematico (per i titolari di partita IVA).
Si rammenta, inoltre, che per i
professionisti iscritti alla Gestione separata l’onere contributivo è
tutto a carico dei soggetti stessi ed il versamento dei contributi deve
essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle scadenze
fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2013,
primo acconto 2014 e secondo acconto 2014).
Per quanto concerne l’accredito dei
contributi, basato sul minimale di reddito di cui all’articolo 1, comma
3, della legge n. 233/1990, si comunica che per l’anno 2014 detto minimale è pari ad euro 15.516,00.
Pertanto gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 22 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 3.413,52 mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 27,72 per cento o del 28,72 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuale rispettivamente pari ad euro 4.301,03 (di cui 4.189,32 ai fini pensionistici) e ad euro 4.456,19 (di cui 4.344,48 ai fini pensionistici).
fonte: Inps
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