Non è più necessario allegare l'Ape (attestato di
prestazione energetica) per ogni contratto di locazione per singole unità immobiliari.
L'obbligo rimane per la locazione di un intero edificio e per i trasferimenti a
titolo oneroso.
Per chi non ha effettuato tale certificato, può
comunque farlo in corso di contratto, basta pagare una sanatoria. Il “piacere”
dell’adempimento, è dato dal fatto che nel caso non si optasse per la redazione
del certificato, una delle parti potrebbe, in qualsiasi momento, chiedere la
nullità del contratto.
In merito agli obblighi previsti dal decreto
"destinazione Italia", il locatore deve informare il proprio conduttore
sulla prestazione energetica del bene immobile oggetto della locazione, così
come la si deduce dal relativo attestato che, in ogni caso, deve essere messo a
disposizione dell'inquilino ancor prima di concludere il contratto di
locazione.
L'informativa della prestazione va documentata
attraverso l'inserimento nel contratto di una clausola con cui il conduttore dà
atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla
prestazione energetica del bene locato. Chi non inserisce tale clausola
all'interno del contratto, rischia una sanzione da 1000 a 4000 euro in maniera
solidale.
La procedura sopra descritta è applicata alla
redazione del primo contratto, non sono previsti ulteriori adempimenti per le
proroghe. Sono esclusi i soggetti che stipulano contratti di durata inferiore a
30 giorni. C'è da dire che l'obbligo di dotare l'immobile del certificato di
prestazione energetica è comunque obbligatorio a prescindere dalle vicende
meramente locative, la cui mancanza viene punita con una sanzione che và da 300
a 1800 euro.
Un ulteriore obbligo è previsto anche in caso di
vendita tramite magazine o annunci, in cui è prevista l'indicazione della
prestazione energetica del fabbricato e la classe energetica corrispondente, in
questo caso in mancanza di ciò, la sanzione pecuniaria varia dai 500 ai 5
mila euro.
IL PAGAMENTO DELLA LOCAZIONE DEVE
OBBLIGATORIAMENTE ESSERE TRACCIATO
Un altro argomento importante che tocca le
locazioni immobiliari è dettato dalla legge 147/2013 comma 50, che ha previsto
l'abolizione del pagamento in contante dei canoni di locazione a partire dal
01/01/2014. Indipendentemente dalla somma del canone pattuito, devono essere
effettuati tutti pagamenti tracciati.
Nel caso di non applicazione di tale norma è
prevista una sanzione pari al 40 % della somma erogata in contanti. La somma da
corrispondere a carattere sanzionatorio è prevista sia per il conduttore che
per il locatore. Si applica il principio di cassa, quindi l'obbligo di
tracciabilità riguarda anche eventuali canoni arretrati del 2013, pagati nel
2014. Il divieto di utilizzare il denaro contante riguarda anche le pertinenze.
I pagamenti possono essere effettuati con
bonifico bancario, assegno non trasferibile, assegno circolare non
trasferibile, conto corrente postale, carta di debito e carta di credito.
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