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martedì 21 gennaio 2014

LOCAZIONI: PRESTAZIONE ENERGETICA E TRACCIABILITA' DA GENNAIO 2014


Il Dl 145/2013 ha modificato l'adempimento per la certificazione energetica in caso di locazione.
Non è più necessario allegare l'Ape (attestato di prestazione energetica) per ogni contratto di locazione per singole unità immobiliari. L'obbligo rimane per la locazione di un intero edificio e per i trasferimenti a titolo oneroso.
Per chi non ha effettuato tale certificato, può comunque farlo in corso di contratto, basta pagare una sanatoria. Il “piacere” dell’adempimento, è dato dal fatto che nel caso non si optasse per la redazione del certificato, una delle parti potrebbe, in qualsiasi momento, chiedere la nullità del contratto.
In merito agli obblighi previsti dal decreto "destinazione Italia", il locatore deve informare il proprio conduttore sulla prestazione energetica del bene immobile oggetto della locazione, così come la si deduce dal relativo attestato che, in ogni caso, deve essere messo a disposizione dell'inquilino ancor prima di concludere il contratto di locazione.
L'informativa della prestazione va documentata attraverso l'inserimento nel contratto di una clausola con cui il conduttore dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla prestazione energetica del bene locato. Chi non inserisce tale clausola all'interno del contratto, rischia una sanzione da 1000 a 4000 euro in maniera solidale.
La procedura sopra descritta è applicata alla redazione del primo contratto, non sono previsti ulteriori adempimenti per le proroghe. Sono esclusi i soggetti che stipulano contratti di durata inferiore a 30 giorni. C'è da dire che l'obbligo di dotare l'immobile del certificato di prestazione energetica è comunque obbligatorio a prescindere dalle vicende meramente locative, la cui mancanza viene punita con una sanzione che và da 300 a 1800 euro.
Un ulteriore obbligo è previsto anche in caso di vendita tramite magazine o annunci, in cui è prevista l'indicazione della prestazione energetica del fabbricato e la classe energetica corrispondente, in questo caso in mancanza di ciò, la sanzione pecuniaria varia dai 500 ai  5 mila euro.

IL PAGAMENTO DELLA LOCAZIONE DEVE OBBLIGATORIAMENTE ESSERE TRACCIATO
Un altro argomento importante che tocca le locazioni immobiliari è dettato dalla legge 147/2013 comma 50, che ha previsto l'abolizione del pagamento in contante dei canoni di locazione a partire dal 01/01/2014. Indipendentemente dalla somma del canone pattuito, devono essere effettuati tutti pagamenti tracciati.
Nel caso di non applicazione di tale norma è prevista una sanzione pari al 40 % della somma erogata in contanti. La somma da corrispondere a carattere sanzionatorio è prevista sia per il conduttore che per il locatore. Si applica il principio di cassa, quindi l'obbligo di tracciabilità riguarda anche eventuali canoni arretrati del 2013, pagati nel 2014. Il divieto di utilizzare il denaro contante riguarda anche le pertinenze.
I pagamenti possono essere effettuati con bonifico bancario, assegno non trasferibile, assegno circolare non trasferibile, conto corrente postale, carta di debito e carta di credito.



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