In data 18 settembre 2013, è stata sottoscritta una convenzione tra l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale el’Ente
Bilaterale contrattuale Nazionale per la Sanità privata (in breve
E.B.SA.P.) per la riscossione dei contributi da destinare al
finanziamento dell’Ente Bilaterale.
Si allega il testo della convenzione (all. n. 1) di cui si illustrano, di seguito, i punti salienti.
1. E.B.SA.P. affida all’INPS il servizio per la
riscossione dei contributi previsti per il finanziamento dell’Ente
Bilaterale di cui al CCNL per i dipendenti delle aziende sanitarie
private, delle altre strutture residenziali, assistenziali, socio
assistenziali e delle cooperative socio-sanitarie” sottoscritto in data 8
ottobre 2012 dalla Organizzazione Datoriale “Confederazione Europea
Professionisti e Aziende - Assocostruttori” in breve “C.E.P.A.-A” e
“C.E.P.A.-A SANITA’” e dalle Organizzazioni Sindacali “C.I.U. –
Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali” e
“F.N.A.O.P.S. – Federazione Nazionale Autonoma Operatori, professionisti
della Sanità privata.
2. Il versamento di tali contributi avverrà tramite il modello F24, utilizzando il codice causale “EBSA” attribuito dall’Agenzia delle Entrate.
3. I datori di lavoro che intendono versare il contributo per il
finanziamento dell’Ente, indicheranno, in sede di compilazione del
modello di versamento “F24” distintamente dai dati relativi al pagamento
dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, la causale “EBSA” esposta nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, del campo “importi a debito versati”. Inoltre nella stessa sezione:
- nel campo “codice sede” va indicato il codice della sede INPS competente;
- nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda” è indicata la matricola INPS dell’azienda;
- nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa” è indicato il mese e l’anno di competenza, nel formato MM/AAAA; la colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata.
4. E.B.SA.P. provvederà a comunicare ai datori di
lavoro aderenti le modalità per la concreta attuazione delle procedure
di versamento e, inoltre, porterà a conoscenza degli stessi che, ai
sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati relativi
all’operazione saranno trattati dall’INPS per il raggiungimento delle
proprie finalità istituzionali e di quelle previste dalla convenzione
per adesione.
5. Gli importi che, allo specifico titolo, verranno indicati dai
datori di lavoro sul modulo F24, saranno direttamente destinati
dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente di E.B.SA.P..
6. E’ escluso per l’INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei
suddetti contributi e l’intervento diretto o di controllo nei confronti
delle aziende relativamente ai versamenti in parola. E’ esclusa,
altresì, per l’Istituto ogni responsabilità dall’applicazione della
convenzione, sia nei confronti dei datori di lavoro, sia, in generale,
nei confronti di tutti i soggetti di cui all’articolo 1 dell’atto
convenzionale, sia infine verso terzi e verso chicchessia. I rapporti
conseguenti all’attuazione della convenzione (compresi quelli relativi
all’eventuale restituzione alle imprese delle somme versate) dovranno
instaurarsi direttamente tra E.B.SA.P. e i datori di lavoro interessati.
7. E.B.SA.P. dovrà corrispondere le spese affrontate per l’espletamento del servizio oggetto della presente convenzione.
Il costo individuato dall’Istituto
per il servizio di riscossione dei contributi da destinare al
finanziamento dell’Ente Bilaterale e per il servizio di fornitura dei
dati elementari, è stato determinato nella misura di euro 0,16, di cui
euro 0,05 soggetto ad IVA per l’attività svolta da SISPI ed euro 0,11
IVA esente, ai sensi dell’art. 10, c. 1, n.1- D.P.R. 633/72 per
l’attività effettuata dall’Istituto.
E’, altresì, dovuto all’Istituto il
rimborso del costo (IVA esente, ai sensi dell’art. 10, c. 1, n.1- D.P.R.
633/72) delle righe del modello F24 utilizzate per la riscossione dei
contributi in argomento.
8. Il pagamento delle somme dovute da E.B.SA.P. avverrà tramite bonifico bancario sul conto corrente dell’Istituto indicato in convenzione.
I suddetti costi da rimborsare saranno
fatturati dall’Istituto per la parte esente IVA e dalla società SISPI
per la quota soggetta ad IVA.
La fatturazione e la
contabilizzazione dei predetti pagamenti sono effettuati dalla
Direzione centrale Bilanci e servizi fiscali. Pertanto, non è a carico
delle sedi alcun adempimento.
9. La convenzione allegata ha validità triennale con decorrenza
dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo da parte di E.B.SA.P. dovrà pervenire all’INPS, a mezzo di lettera raccomandata, almeno 90 giorni prima della scadenza.
10. La ede legale dell’Ente Bilaterale è in Formello (RM), via di Santa Cornelia, 5/A.
Modalità di compilazione del flusso UniEmens.
I datori di lavoro interessati
compileranno il flusso Uniemens nel seguente modo: all’interno di
<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>,
<DatiParticolari>, valorizzeranno l’elemento <ConvBilat>
inserendo nell’elemento <Conv> in corrispondenza di
<CodConv> il valore “EBSA” e in
corrispondenza dell’elemento <Importo> l’importo, a livello
individuale, del versamento effettuato nel mod.F24 con il corrispondente
codice.
L’elemento <Importo> contiene
l’attributo <Periodo> in corrispondenza del quale va indicato il
mese di competenza del versamento effettuato con F24, espresso nella
forma “AAAA-MM”.
Fonte: INPS
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