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martedì 21 gennaio 2014

I PRINCIPALI PRINCIPI CONTABILI NELLA REDAZIONE DEL BILANCIO



Possiamo dire che il tutto nasce per garantire una maggiore informazione al lettore del principale strumento quali-quantitativo di monitoraggio dell’impresa, tale strumento è rappresentato dal Bilancio d’esercizio.
Il Bilancio d’esercizio deve fornire un’informazione minimale a tutti i destinatari, senza avere una classe di destinatari privilegiata.
Per garantire l’unicità di questo strumento, si devono seguire alcune regole di redazione. In prima istanza possiamo soffermarci sui valori che si trovano al suo interno. I valori devono essere oggettivi e privi di arbitrio, in questo caso si parla di valori che vengono scambiati in maniera certa. Per alcune poste di difficile determinazione, come per esempio i crediti, si possono stimare la misurazione di tali grandezze, prevedendo il realizzo o meno degli stessi.
La meccanicità delle norme previste dal codice civile non devono essere applicate senza spirito critico ma sempre contestualizzate, mantenendo quanto più possibile una rappresentazione FEDELE della realtà esaminata.  Ciò considerando sempre l’articolo 2423 del cc. Che recita “ART. 2423 Comma secondo Codice Civ. recita:

“IL BILANCIO DEVE ESSERE REDATTO CON CHIAREZZA E DEVE RAPPRESENTARE IN MODO VERITIERO E CORRETTO LA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA DELLA SOCIETA’ E IL RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO.”

IL Legislatore ci obbliga a seguire delle linee guida in modo tale che il bilancio possa rispecchiare dei “canoni base” nella sua redazione e contenuto. Per fare ciò, bisogna seguire determinati principi:
La redazione del documento deve essere fatto in modo CHIARO.
Inoltre le parti principali del documento in questione, lo stato patrimoniale il conto economico e la nota integrativa, devono attenersi al principio di VERITA’ e CORRETTEZZA.
Quando parliamo di VERITA’ si fa riferimento alla realtà storica che il bilancio deve rappresentare, fatti e numeri oggettivamente avvenuti, oggi con le nuove riforme fiscali in tema di antiriciclaggio e tracciabilità, sicuramente si è rafforzato il ramo della verità sulla redazione del bilancio.
Per quanto riguarda la CORRETTEZZA, si fa riferimento all’appropriato criterio economico / contabile per imputare i relativi costi e ricavi, rinviando il tutto alla competenza. Considerando sempre che l’informazione scritta sia quanto più neutrale possibile e oggettiva.
Ci viene incontro l’articolo 2423 del cc, in caso di giudizio contabile autonomo sull’iscrizione di alcuni valori, infatti :ART. 2423 Comma quarto Codice Civile afferma:
“SE, IN CASI ECCEZIONALI, L’APPLICAZIONE DI UNA DISPOSIZIONE DEGLI ARTICOLI SEGUENTI E’ INCOMPATIBILE CON LA RAPPRESENTAZIONE VERITIERA E CORRETTA, LA DISPOSIZIONE NON DEVE ESSERE APPLICATA. LA NOTA INTEGRATIVA DEVE MOTIVARE LA DEROGA E DEVE INDICARNE L’INFLUENZA SULLA RAPPRESENTAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE, FINANZIARIA E DEL RISULTATO ECONOMICO.”

Inoltre, il bis dell’articolo 2423 cc, considera i principi cardine di redazione:

CONTINUITA’ DEI  VALORI, le valutazioni devono essere fatte con criteri di funzionamento, tenendo presente che l’impresa continui la propria attività. Esempio è che per valutare alcuni beni strumentali si usa il metodo del costo come criterio base, oppure, l’obbligo di svalutare i beni patrimoniali quando il loro valore d’uso si riduce.
Inoltre la valutazione delle voci deve essere fatta secondo PRUDENZA e nella prospettiva della continuazione dell’attività.

Il principio di PRUDENZA, dice:
Si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio.
Si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
Dalla definizione sopra riportata, si nota che gli utili attesi ma non ancora definitivamente realizzati, non devono essere iscritti.
Quindi al risultato d’esercizio concorrono i soli ricavi realizzati derivanti da operazioni concluse.
Tutte le perdite anche presunte o probabili, devono essere iscritte in bilancio anche se non definitivamente realizzate e anche se conosciute dopo la data di chiusura dell’esercizio.
Tutto ciò perché la valutazione delle singole voci ha come solo obiettivo la prudenza che deve essere esercitata in modo ragionevole e non arbitrario, si pensi alla distribuzione di dividendi che sono conseguiti dal risultato di gestione.

PRINCIPIO DELLA COMPETENZA, si tiene conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento.
Tale principio è importante perché molte operazioni che si trovano a cavallo tra due periodi dicompetenza 1/1---31/12, vengono integrate o rettificate in modo da ragguagliare i relativi costi e ricavi di competenza, c.d. scritture di assestamento.
I ricavi o vendite, sono di competenza se lo scambio di un bene è avvenuto nell’anno oppure la prestazione di servizio si è conclusa nell’anno.
I costi sono CORRELATI ai ricavi, ossia ai ricavi di competenza dell’esercizio devono essere contrapposti i costi sostenuti o da sostenere per il loro conseguimento. Se i costi non sono correlabili ai ricavi, essi sono di competenza dell’esercizio in cui si manifestano.

Continuando a esaminare l’articolo 2423 bis del cc al punto 6 c’è il
PRINCIPIO DI COSTANZA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE
”I CRITERI DI VALUTAZIONE NON POSSONO ESSERE MODIFICATI DA UN ESERCIZIO ALL’ALTRO. DEROGHE SONO CONSENTITE IN CASI ECCEZIONALI. LA NOTA INTEGRATIVA DEVE MOTIVARE LA DEROGA E INDICARNE L’INFLUENZA SULLA RAPPRESENTAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA E DEL RISULTATO ECONOMICO”.

Per le poste dove vigono differenti criteri valutativi, la continuità nei criteri di valutazione adottati è condizione necessaria per la corretta determinazione dei risultati d’esercizio.
Principio essenziale per conoscere l’attitudine dell’azienda a mantenersi in equilibrio economico – finanziario – patrimoniale.

Il secondo Comma dell’articolo 2423 del cc, enuncia il PRINCIPIO DELLA PERIODICITA’ ANNUALE DELLE INFORMAZIONI CONTABILI:
“ L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEVE ESSERE CONVOCATA ALMENO UNA VOLTA L’ANNO, ENTRO IL TERMINE STABILITO DALLO STATUTO E COMUNQUE NON SUPERIORE A CENTOVENTI GIORNI DALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO SOCIALE.

Ovviamente lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società. In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.


Ulteriore criticità per la redazione del bilancio è stata sviluppata dal consiglio dell’ordine dei dottori commercialisti, il quale con l’organismo italiano contabile ha sviluppato una serie di principi ulteriori:

· NEUTRALITA’
Il redattore del bilancio deve essere imparziale nelle valutazioni discrezionali tecniche senza privilegiare o peggio “ingannare” nessun particolare interlocutore dell’azienda.
· COMPARABILITA’
I bilanci d’esercizio devono essere confrontabili con quelli degli esercizi precedenti e con quelli di aziende diverse.
· OMOGENEITA’
Deve essere usata un’unica moneta di conto.
I valori vanno riallineati in caso di elevata inflazione.
· SIGNIFICATIVITA’
Errori di scarsa rilevanza non invalidano l’attendibilità del bilancio.
· VALUTAZIONE AL COSTO
Principio da subordinare a quello della verità.
· INFORMATIVA SUPPLEMENTARE ADEGUATA
· VERIFICABILITA’ DELL’INFORMAZIONE
Necessità di fornire tutte le informazioni aggiuntive per rappresentare fedelmente la realtà economica, finanziaria e patrimoniale dell’azienda illustrando le ragioni delle valutazioni operate.

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