Possiamo dire che il tutto
nasce per garantire una maggiore informazione al lettore del principale
strumento quali-quantitativo di monitoraggio dell’impresa, tale strumento è
rappresentato dal Bilancio d’esercizio.
Il Bilancio d’esercizio
deve fornire un’informazione minimale a tutti i destinatari, senza avere una
classe di destinatari privilegiata.
Per garantire l’unicità di
questo strumento, si devono seguire alcune regole di redazione. In prima
istanza possiamo soffermarci sui valori che si trovano al suo interno. I
valori devono essere oggettivi e privi di arbitrio, in questo caso si parla
di valori che vengono scambiati in maniera certa. Per alcune poste di difficile
determinazione, come per esempio i crediti, si possono stimare la misurazione
di tali grandezze, prevedendo il realizzo o meno degli stessi.
La meccanicità
delle norme previste dal codice civile non devono essere applicate senza
spirito critico ma sempre contestualizzate, mantenendo quanto più possibile una
rappresentazione FEDELE della
realtà esaminata. Ciò considerando
sempre l’articolo 2423 del cc. Che recita “ART.
2423 Comma secondo Codice Civ. recita:
“IL BILANCIO DEVE
ESSERE REDATTO CON CHIAREZZA E DEVE RAPPRESENTARE IN MODO VERITIERO E CORRETTO
LA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA DELLA SOCIETA’ E IL RISULTATO
ECONOMICO DELL’ESERCIZIO.”
IL Legislatore ci obbliga
a seguire delle linee guida in modo tale che il bilancio possa rispecchiare dei
“canoni base” nella sua redazione e contenuto. Per fare ciò, bisogna seguire determinati
principi:
La redazione del documento
deve essere fatto in modo CHIARO.
Inoltre le parti
principali del documento in questione, lo stato patrimoniale il conto economico
e la nota integrativa, devono attenersi al principio di VERITA’ e CORRETTEZZA.
Quando parliamo di VERITA’ si fa riferimento alla realtà
storica che il bilancio deve rappresentare, fatti e numeri oggettivamente
avvenuti, oggi con le nuove riforme fiscali in tema di antiriciclaggio e
tracciabilità, sicuramente si è rafforzato il ramo della verità sulla redazione
del bilancio.
Per quanto riguarda
la CORRETTEZZA, si fa riferimento
all’appropriato criterio economico / contabile per imputare i relativi costi e
ricavi, rinviando il tutto alla competenza. Considerando sempre che l’informazione
scritta sia quanto più neutrale possibile e oggettiva.
Ci viene incontro l’articolo
2423 del cc, in caso di giudizio contabile autonomo sull’iscrizione di alcuni
valori, infatti : “ART. 2423 Comma
quarto Codice Civile afferma:
“SE, IN CASI
ECCEZIONALI, L’APPLICAZIONE DI UNA DISPOSIZIONE DEGLI ARTICOLI SEGUENTI E’
INCOMPATIBILE CON LA RAPPRESENTAZIONE VERITIERA E CORRETTA, LA DISPOSIZIONE NON
DEVE ESSERE APPLICATA. LA NOTA INTEGRATIVA DEVE MOTIVARE LA DEROGA E DEVE
INDICARNE L’INFLUENZA SULLA RAPPRESENTAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE, FINANZIARIA
E DEL RISULTATO ECONOMICO.”
Inoltre, il bis
dell’articolo 2423 cc, considera i principi cardine di redazione:
CONTINUITA’ DEI
VALORI,
le valutazioni devono essere fatte con criteri di funzionamento, tenendo
presente che l’impresa continui la propria attività. Esempio è che per valutare
alcuni beni strumentali si usa il metodo del costo come criterio base, oppure,
l’obbligo di svalutare i beni patrimoniali quando il loro valore d’uso si
riduce.
Inoltre la
valutazione delle voci deve essere fatta secondo PRUDENZA e nella prospettiva della continuazione dell’attività.
Il principio di
PRUDENZA,
dice:
Si possono indicare
esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio.
Si deve tener conto
dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio anche se conosciuti
dopo la chiusura di questo.
Dalla definizione
sopra riportata, si nota che gli utili attesi ma non ancora definitivamente
realizzati, non devono essere iscritti.
Quindi al risultato
d’esercizio concorrono i soli ricavi realizzati derivanti da operazioni
concluse.
Tutte le perdite
anche presunte o probabili, devono essere iscritte in bilancio anche se non
definitivamente realizzate e anche se conosciute dopo la data di chiusura dell’esercizio.
Tutto ciò perché la
valutazione delle singole voci ha come solo obiettivo la prudenza che deve
essere esercitata in modo ragionevole e non arbitrario, si pensi alla
distribuzione di dividendi che sono conseguiti dal risultato di gestione.
PRINCIPIO DELLA COMPETENZA, si tiene conto dei
proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla
data dell’incasso o del pagamento.
Tale principio è
importante perché molte operazioni che si trovano a cavallo tra due periodi dicompetenza 1/1---31/12, vengono integrate o rettificate in modo da ragguagliare
i relativi costi e ricavi di competenza, c.d. scritture di assestamento.
I ricavi o vendite,
sono di competenza se lo scambio di un bene è avvenuto nell’anno oppure la
prestazione di servizio si è conclusa nell’anno.
I costi sono
CORRELATI ai ricavi, ossia ai ricavi di competenza dell’esercizio devono essere
contrapposti i costi sostenuti o da sostenere per il loro conseguimento. Se i costi non
sono correlabili ai ricavi, essi sono di competenza dell’esercizio in cui si
manifestano.
Continuando a
esaminare l’articolo 2423 bis del cc al punto 6 c’è il
PRINCIPIO DI COSTANZA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE
”I CRITERI DI
VALUTAZIONE NON POSSONO ESSERE MODIFICATI DA UN ESERCIZIO ALL’ALTRO. DEROGHE
SONO CONSENTITE IN CASI ECCEZIONALI. LA NOTA INTEGRATIVA DEVE MOTIVARE LA
DEROGA E INDICARNE L’INFLUENZA SULLA RAPPRESENTAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
E FINANZIARIA E DEL RISULTATO ECONOMICO”.
Per le poste dove
vigono differenti criteri valutativi, la continuità nei criteri di valutazione
adottati è condizione necessaria per la corretta determinazione dei risultati d’esercizio.
Principio
essenziale per conoscere l’attitudine dell’azienda a mantenersi in equilibrio economico
– finanziario – patrimoniale.
Il secondo Comma
dell’articolo 2423 del cc, enuncia il
PRINCIPIO DELLA PERIODICITA’ ANNUALE DELLE INFORMAZIONI CONTABILI:
“ L’ASSEMBLEA
ORDINARIA DEVE ESSERE CONVOCATA ALMENO UNA VOLTA L’ANNO, ENTRO IL TERMINE
STABILITO DALLO STATUTO E COMUNQUE NON SUPERIORE A CENTOVENTI GIORNI DALLA
CHIUSURA DELL’ESERCIZIO SOCIALE.
Ovviamente lo
statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta
giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato
ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto
della società. In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione
sulla gestione le ragioni della dilazione.
Ulteriore criticità
per la redazione del bilancio è stata sviluppata dal consiglio dell’ordine dei
dottori commercialisti, il quale con l’organismo italiano contabile ha
sviluppato una serie di principi
ulteriori:
· NEUTRALITA’
Il redattore del
bilancio deve essere imparziale nelle valutazioni discrezionali tecniche senza
privilegiare o peggio “ingannare” nessun particolare interlocutore dell’azienda.
· COMPARABILITA’
I bilanci d’esercizio
devono essere confrontabili con quelli degli esercizi precedenti e con quelli
di aziende diverse.
· OMOGENEITA’
Deve essere usata
un’unica moneta di conto.
I valori vanno
riallineati in caso di elevata inflazione.
· SIGNIFICATIVITA’
Errori di scarsa
rilevanza non invalidano l’attendibilità del bilancio.
· VALUTAZIONE AL COSTO
Principio da
subordinare a quello della verità.
· INFORMATIVA SUPPLEMENTARE ADEGUATA
· VERIFICABILITA’ DELL’INFORMAZIONE
Necessità di
fornire tutte le informazioni aggiuntive per rappresentare fedelmente la realtà
economica, finanziaria e patrimoniale dell’azienda illustrando le ragioni delle
valutazioni operate.
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