Per il trattamento di fine
rapporto nel 2007 si è previsto una clausola di salvaguardia introdotta con la
L. 296/2006 ai fini della tassazione Tfr e le indennità e somme connesse (articolo
19 c.2 ), alla cessazione del rapporto di lavoro . Quindi il sostituto
d’imposta nel momento in cui eroga il Tfr deve effettuare una verifica, tale
per cui, la tassazione da applicare al Tfr sia quella più favorevole per lo
stesso.
Aspetti
generali
Tfr si calcola con
riferimento ad una quota della retribuzione dovuta per ciascun anno (quota di
competenza) da assoggettare a rivalutazione annuale secondo un tasso collegato
all’andamento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati.
>Il
Tfr è dovuto per tutti i dipendenti sia impiegati che operai e matura anche
durante il periodo di prova.In base all’articolo 2120
cc, è stato ritenuto dalla giurisprudenza che un determinato emolumento sia
computabile se:
- Dal punto di vista temporale, viene erogato continuamente, abitualmente, o almeno ricorrentemente;
- Dal punto di vista causale, non sia collegato a necessità aziendali contingenti ed episodiche, bensì viene erogato per una ragione strutturalmente connessa all’attività espletata dal lavoratore.
I
fringe benefit si computano nel calcolo del tfr
La giurisprudenza
prevalente riconosce la compatibilità dell’arricchimento derivante al
dipendente dall’uso di beni o mezzi aziendali per fini personali oltre che per
esigenze aziendali (c.d. fringe benefits): si computa soltanto il valore
dell’utilizzo del bene o del mezzo fatta dal dipendente per fini personali.
In base all’articolo 2120
comma 1 cc, l’importo da accantonare annualmente (quota di competenza) si determina dividendo
per 13,5 (divisore fisso) la retribuzione considerata utile dalla legge o dai
contratti collettivi, la quota annua è proporzionalmente ridotta per le
frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o
superiori a 15 giorni.
Per i lavoratori che sono
assicurati obbligatoriamente a un fondo Inps, dall’importo dell’accantonamento
annuo deve essere detratto un contributivo aggiuntivo pari al 0,50 % previsto
dall’articolo 3, L n- 297/1982.
In applicazione
dell’articolo 2120, c.4 e 5, l’accantonamento, con esclusione della quota
maturata dell’anno, è incrementata, su base composta, al 31/12 di ogni anno,
con l’applicazione di un tasso dell’1.5 % in misura fissa e dal 75%
dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati, accertato dall’Istat.
Nel caso che i rapporti si
risolvono nel corso dell’anno, il tasso fisso è del 1,50% in ragione dei mesi
lavorati (0.125% per ciascuno mese). Se il lavoratore cessa il 14 del mese,
viene utilizzato il coefficiente di rivalutazione relativo al mese precedente.
L’art. 2120, c.1 dispone
che al momento della cessazione del rapporto di lavoro l’importo spettante per
trattamento di fine rapporto deve essere erogato al lavoratore, ovviamente al
riguardo la suprema corte (Cass. n.4822/2002) ha precisato che il datore di
lavoro è tenuto a corrispondere il t.f.r. immediatamente al momento della
cessazione del rapporto, altrimenti pagherà sulla somma anche gli interessi e
la rivalutazione per ogni giorno di ritardo.
Anticipo
Il datore di lavoro può
anticipare al lavoratore il t.f.r. con un’anzianità di servizio di almeno 8
anni con un’erogazione non superiore al 70 % del trattamento cui avrebbe
diritto in caso di cessazione del rapporto. Il relativo importo anticipato, non è
pertanto soggetto a rivalutazione.
Tassazione
Per quanto riguarda la
tassazione del T.f.r. , è soggetto a tassazione separata. Inoltre ci sono delle
detrazioni da applicare in base all’importo del reddito di riferimento;
·
>70 euro se il reddito di riferimento supera
i 7500 euro
· >50 euro, aumentato del prodotto fra 20 euro
e l’importo corrispondente al rapporto tra 28000 euro, diminuito del reddito di
riferimento, e 20500 euro, se l’ammontare del redditi di riferimento supera i
7500 euro ma non i 28000 euro.
Per reddito di riferimento si intende il reddito periodico medio
determinato, sulla base della durata complessiva del rapporto di lavoro, ai
sensi dell’articolo 19 del Tuir. La detrazione sopra considerata, riduce
l’imposta dovuta sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto
di lavoro.
Per determinare l’imposta
è necessario, come detto , calcolare il reddito di riferimento (tfr maturato –
rivalutazioni che sono state già assoggettate a imposta sostitutiva / numero di
anni e frazione di anno e moltiplicare il risultato ottenuto per 12 )
Su tale valore vengono
applicate le aliquote IRPEF relative all’anno in cui è maturato il diritto di
percezione.
Detrazione
Dal 1° Gennaio del 2006
viene meno la speciale detrazione fiscale sui trattamenti di fine rapporto di 61.97 euro prevista dall’articolo 11,
c 5 del Dlg 47/2000.
L’imposta
sostitutiva
L’articolo 2120 del codice civile prevede che il fondo TFR
accantonato al 31 dicembre di ogni anno (escluso le quote maturate nell’anno stesso) deve essere
rivalutato sulla base di un coefficiente composto da un tasso fisso dell’1,50% e da uno variabile
pari al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai ed impiegati,
accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.
La rivalutazione si effettua alla fine di ciascuno anno o al
momento della cessazione del rapporto di lavoro.
In quest’ultimo caso l’indice ISTAT è quello risultante nel
mese in cui è avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro.
La rivalutazione del TFR è soggetta all’imposta sostitutiva,
con aliquota pari all’11%.
Il
versamento dell’imposta avviene in due momenti, dapprima in acconto e poi a
saldo.
Calcolo dell’acconto
L’acconto di dicembre si può determinare utilizzando due
metodi:
• storico;
• previsionale.
Metodo storico
Il calcolo mediante il metodo storico prevede che il
sostituto applichi la percentuale del 90% alle rivalutazioni maturate nell’anno
solare precedente, tenendo conto anche delle rivalutazioni relative ai TFR,
eventualmente, erogati nel corso dello stesso anno.
Metodo previsionale
In alternativa, il sostituto d’imposta può scegliere di
calcolare l’acconto, presuntivamente, nella misura pari al 90% delle rivalutazioni che maturano nello
stesso anno per il quale l’acconto è dovuto.
In questo caso, il sostituto d’imposta determina con
esattezza la retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine
rapporto riferita al periodo di paga di dicembre per il quale alla data
prevista per il pagamento dell’acconto (appunto il 16 dicembre di ciascun anno)
non è ancora “maturata” la quota del trattamento di fine rapporto di
competenza.
Tale quota deve essere sommata alle restanti quote del
trattamento di fine rapporto maturate nell’anno al fine di determinare la base
di calcolo annuale sulla quale determinare l’acconto d’imposta del 90%.
Se il dipendente cessa prima del 16/12/n allora si applica
l’acconto non sulla quota di rivalutazione dell’anno precedente ma sulla quota
di rivalutazione maturata nello stesso anno in cui si versa l’acconto.
Calcolo del saldo
Il saldo dell’imposta sostitutiva da versare entro il 16
febbraio dell’anno successivo all’anno a cui si riferisce la quota di
rivalutazione sulla quale l’imposta è stata calcolata, viene calcolato
prendendo come riferimento la fine dell’anno e applicando l’aliquota dell’11%
sulle rivalutazione del TFR determinatesi nell’anno stesso.
L’importo da versare è al netto di quanto già versato a
titolo di acconto.
Modalità e termini di versamento
Come già anticipato, le scadenze per il versamento dell’imposta
sostitutiva sono le seguenti:
• acconto: 16 dicembre di ogni anno;
• saldo: 16 febbraio dell’anno
successivo.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, in corso
d’anno, i termini di versamento restano invariati.
Per il versamento, che va fatto utilizzando il modello F24,
sono previsti i seguenti codici tributo:
• 1712, per l’acconto;
• 1713, per il saldo.
Inoltre, i datori di lavoro possono, eventualmente,
compensare, direttamente nel modello F24, l’imposta in questione con eventuali
crediti maturati.
Va anche ricordato che, l’art. 11, comma 4-bis del D.Lgs. n.
47/2000, ha esteso anche al versamento dell’imposta sostitutiva, la possibilità
di usufruire, qualora esistente, del credito derivante dall’anticipo d’imposta
sui trattamenti di fine rapporto previsto dall’art. 3 della legge n. 662/1996.
Tale credito, può essere utilizzato mediante modello F24,
fino a compensazione dell’imposta sostitutiva dovuta, indipendentemente dalla
procedura disciplinata dal richiamato art. 3.
In tal caso, l’importo compensato non rileva ai fini della
determinazione del limite annuo massimo di compensazione.
Le
somme relative a prestazioni economiche dipendenti dallo svolgimento del
rapporto di lavoro erogato in ritardo rispetto alla normale scadenza e, in ogni
caso, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, sono soggette al pagamento
degli interessi legali e della rivalutazione monetaria con decorrenze dal
giorno della maturazione del diritto. (ART.429, c3 cpc).
La Rivalutazione
La
rivalutazione monetaria deve essere calcolata con riferimento all’indice dei
prezzi calcolato dall’ISTAT su base nazionale per la scala mobile dei
lavoratori dell’industria.
Con
riferimento alle modalità di calcolo degli interessi legali sui crediti
di lavoro, la giurisprudenza di legittimità ha espresso orientamenti nel tempo
contrastanti. L’ultimo orientamento della corte di cassazione ha affermato che
gli interessi legali devono essere calcolati sul capitale rivalutato, con
scadenza periodica dal momento dell’inadempimento fino a quello del
soddisfacimento del creditore.
Dal
primo Gennaio del 2011 il tasso legale di interessi è fissato all’1.5% in
ragione d’anno. Dal 2012 primo gennaio il tasso è 2.5%.
Determinazione della Base imponibile
Il
Tfr è imponibile riducendo dall’ammontare accumulato una somma pari a 309,87
euro per ciascun anno preso a base della commisurazione. Per i periodi
inferiori all’anno, la riduzione di cui sopra viene rapportata a mesi interi.
Per i part time l’ammontare della suddetta riduzione viene rapportato
all’orario di lavoro previsto dal CCNL. (di solito si effettua una media
annua).
Per
determinare l’imposta dobbiamo:
> calcolare
l’imponibile di riferimento, corrispondente all’importo ottenuto dividendo
l’ammontare del tfr per il numero o frazioni di anni, e moltiplicare poi il
risultato per 12.
> determinare
aliquota irpef di riferimento in relazione all’ipotetico ammontare.
> dividere
l’ipotetico ammontare dell’imposta per l’imponibile di riferimento e moltiplicare
per 100 in modo da ottenere l’aliquota media applicabile.
> a tale base imponibile applicare l’aliquota
media.
Come
chiarito nella circolare n.29/E del 20/03/2001, il legislatore vuole uniformare
la disciplina fiscale del TFR, ad oggi, in sede di tassazione de Tfr si ha una
separazione netta tra:
-
Quote maturate fino al 31/12/2000, per le
quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima dell’intervento
dei Dlgs 18/02/200 n.47 .
-
Quote maturate dal 1° gennaio 2001, per le
quali invece risultano modalità tutt’ora usate.
- La differenza fondamentale
tra le due modalità di tassazione ruota attorno al diverso ruolo attribuito
alla rivalutazione del Tfr. Fino al 31/12/2000 tale somma rientrava fiscalmente
nel TFR, scontando la conseguente tassazione, mentre dal 1° gennaio 2001 viene
assoggettata ad aliquota sostitutiva e viene esclusa dalla determinazione
dell’imponibile fiscale nonché dal reddito di riferimento per la determinazione
dell’aliquota media. Introducendo l’istituzione su tali somme dell’imposta
sostitutiva dell’11 %; le modalità di versamento di tale imposta come sopra
esplicitate.
Il
tutto sta nel determinare l’aliquota media:
sapendo
che l’imposta sul reddito di riferimento è : reddito di riferimento * aliquota
(scaglioni irpef).
Allora
ALIQUOTA MEDIA è:
imposta
su redd. Riferimento: redd. Riferimento= x:100
x=
aliquota media.
ipotesi:
dal 1° gennaio 1991 consideriamo il
tfr maturato al 31/12/2000 = 8000 euro.
Anticipo fatto nel 1998 = 1700 sul quale
era stata operata una ritenuta di 357 euro come acconto irpef.
Il lavoratore ha terminato il suo
lavoro nel 31/12/2006 (16 anni) pari a 192 mesi. Il Tfr dal 2000 al 2006 è
stato di 5000 euro, con una rivalutazione di 1400 euro e un versamento al fondo
previdenziale di 3200 euro.
Determinare la base impo.
Tfr:
>Totale tfr al 31/12/2000=[8000(tfr al
31/12/2000)+1700(anticipo)]= 9700euro
>Riduzione=
309,87*6 (anni)=1859,22euro.
>Tfr imponibile=
(9700-1859.22)=7840.78.
Determinazione del reddito di
riferimento:
TFR
al 31/12/2000 (8000)+ anticipo (1700)+ tfr di fine periodo(5000)- rivalutazione
(1400)+ fondo prev. Accanto (3200)= 16500
euro*144/192= 12.375,00 euro (12*12=144 riportando tutto a mesi).
Ci
calcoliamo l’aliquota media, con riferimento alle aliquote di allora:
-10329*18%=1859.25
-2046*24%=491.04
Totale=
2350.29
ALIQUOTA MEDIA=2350.29/12375=18.99%
Calcolo imposta=8000*18.99%=1519.20
SPETTANZE=
-TFR= 8000
-(-)
imposta lorda = - 1519,20
-(+)tratt.
Anticipazioni = + 357
Tfr NETTO DA LIQUIDARE= 6.837,80
Ora
facciamo il calcolo sulle competenze maturate dal 2001 al 31/12/2006:
sapendo che
l’accantonamento per rivalutazione al
momento della cessazione è di 1400 euro di cui non dovrà essere operata la
ritenuta fiscale dell’11% in quanto è
stata già calcolata anno per anno), inoltre sappiamo che ha lavorato 192 mesi e
il tfr lordo è dato dalla differenza tra 5000
(tfr dal 2000 al 2006) – 1400 (rivalutazione).=3600 euro
Calcoliamo
il reddito di riferimento:
TFR
al 31/12/2000 (8000)+ anticipo (1700)+ tfr di fine periodo(5000)- rivalutazione
(1400)+ fondo prev. Accanto (3200)= 16500
euro*144/192= 12.375,00 euro (12*12=144 riportando tutto a mesi).
Ci calcoliamo l’aliquota
media, con riferimento alle aliquote di allora:
-10329*18%=1859.25
-2046*24%=491.04
Totale=
2350.29
ALIQUOTA
MEDIA=2350.29/12375=18.99%
Calcoliamo
l’imposta:3600*18.99%=
683.64
SPETTANZE=
>TFR al 31/12/2006= 5000
>(-) imposta lorda = - 683,64
>(+)detrazione imposta
(61.97*6) = + 371.82
Tfr NETTO annuo= 4688,18
Rivalutazione= 1400
Netto da liquidare= 6088.18
La
ritenuta irpef è a titolo d’acconto (683.64-371.82=311.82)in quanto
l’Amministrazione finanziaria provvederà a ricalcolare l’imposta sulla base
dell’aliquota media degli ultimi 5 anni iscritti a ruolo per il lavoratore
interessato.
Gc
Rip.ris.
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