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mercoledì 11 dicembre 2013

TFR: IMPOSTA SOSTITUTIVA E CALCOLO




Per il trattamento di fine rapporto nel 2007 si è previsto una clausola di salvaguardia introdotta con la L. 296/2006 ai fini della tassazione Tfr e le indennità e somme connesse (articolo 19 c.2 ), alla cessazione del rapporto di lavoro . Quindi il sostituto d’imposta nel momento in cui eroga il Tfr deve effettuare una verifica, tale per cui, la tassazione da applicare al Tfr sia quella più favorevole per lo stesso.

Aspetti generali
Tfr si calcola con riferimento ad una quota della retribuzione dovuta per ciascun anno (quota di competenza) da assoggettare a rivalutazione annuale secondo un tasso collegato all’andamento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
   >Il Tfr è dovuto per tutti i dipendenti sia impiegati che operai e matura anche durante il periodo di prova.In base all’articolo 2120 cc, è stato ritenuto dalla giurisprudenza che un determinato emolumento sia computabile se:
  • Dal punto di vista temporale, viene erogato continuamente, abitualmente, o almeno ricorrentemente;
  • Dal punto di vista causale, non sia collegato a necessità aziendali contingenti ed episodiche, bensì viene erogato per una ragione strutturalmente connessa all’attività espletata dal lavoratore.
I fringe benefit si computano nel calcolo del tfr
La giurisprudenza prevalente riconosce la compatibilità dell’arricchimento derivante al dipendente dall’uso di beni o mezzi aziendali per fini personali oltre che per esigenze aziendali (c.d. fringe benefits): si computa soltanto il valore dell’utilizzo del bene o del mezzo fatta dal dipendente per fini personali.
In base all’articolo 2120 comma 1 cc, l’importo da accantonare annualmente  (quota di competenza) si determina dividendo per 13,5 (divisore fisso) la retribuzione considerata utile dalla legge o dai contratti collettivi, la quota annua è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
Per i lavoratori che sono assicurati obbligatoriamente a un fondo Inps, dall’importo dell’accantonamento annuo deve essere detratto un contributivo aggiuntivo pari al 0,50 % previsto dall’articolo 3, L n- 297/1982.
In applicazione dell’articolo 2120, c.4 e 5, l’accantonamento, con esclusione della quota maturata dell’anno, è incrementata, su base composta, al 31/12 di ogni anno, con l’applicazione di un tasso dell’1.5 % in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall’Istat.
Nel caso che i rapporti si risolvono nel corso dell’anno, il tasso fisso è del 1,50% in ragione dei mesi lavorati (0.125% per ciascuno mese). Se il lavoratore cessa il 14 del mese, viene utilizzato il coefficiente di rivalutazione relativo al mese precedente.
L’art. 2120, c.1 dispone che al momento della cessazione del rapporto di lavoro l’importo spettante per trattamento di fine rapporto deve essere erogato al lavoratore, ovviamente al riguardo la suprema corte (Cass. n.4822/2002) ha precisato che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere il t.f.r. immediatamente al momento della cessazione del rapporto, altrimenti pagherà sulla somma anche gli interessi e la rivalutazione per ogni giorno di ritardo.

Anticipo
Il datore di lavoro può anticipare al lavoratore il t.f.r. con un’anzianità di servizio di almeno 8 anni con un’erogazione non superiore al 70 % del trattamento cui avrebbe diritto in caso di cessazione del rapporto. Il relativo importo anticipato,  non è  pertanto soggetto a rivalutazione.

Tassazione
Per quanto riguarda la tassazione del T.f.r. , è soggetto a tassazione separata. Inoltre ci sono delle detrazioni da applicare in base all’importo del reddito di riferimento;
·        >70 euro se il reddito di riferimento supera i 7500 euro
· >50 euro, aumentato del prodotto fra 20 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28000 euro, diminuito del reddito di riferimento, e 20500 euro, se l’ammontare del redditi di riferimento supera i 7500 euro ma non i 28000 euro.

Per reddito di riferimento si intende il reddito periodico medio determinato, sulla base della durata complessiva del rapporto di lavoro, ai sensi dell’articolo 19 del Tuir. La detrazione sopra considerata, riduce l’imposta dovuta sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro.
Per determinare l’imposta è necessario, come detto , calcolare il reddito di riferimento (tfr maturato – rivalutazioni che sono state già assoggettate a imposta sostitutiva / numero di anni e frazione di anno e moltiplicare il risultato ottenuto per 12 )
Su tale valore vengono applicate le aliquote IRPEF relative all’anno in cui è maturato il diritto di percezione.

Detrazione
Dal 1° Gennaio del 2006 viene meno la speciale detrazione fiscale sui trattamenti di fine rapporto di 61.97 euro prevista dall’articolo 11, c 5  del Dlg 47/2000.

L’imposta sostitutiva
L’articolo 2120 del codice civile prevede che il fondo TFR accantonato al 31 dicembre di ogni anno (escluso le quote maturate nell’anno stesso) deve essere rivalutato sulla base di un coefficiente composto da un tasso fisso dell’1,50% e da uno variabile pari al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.
La rivalutazione si effettua alla fine di ciascuno anno o al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
In quest’ultimo caso l’indice ISTAT è quello risultante nel mese in cui è avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro.
La rivalutazione del TFR è soggetta all’imposta sostitutiva, con aliquota pari all’11%.
Il versamento dell’imposta avviene in due momenti, dapprima in acconto e poi a saldo.

Calcolo dell’acconto
L’acconto di dicembre si può determinare utilizzando due metodi:
storico;
previsionale.

Metodo storico
Il calcolo mediante il metodo storico prevede che il sostituto applichi la percentuale del 90% alle rivalutazioni maturate nell’anno solare precedente, tenendo conto anche delle rivalutazioni relative ai TFR, eventualmente, erogati nel corso dello stesso anno.

Metodo previsionale
In alternativa, il sostituto d’imposta può scegliere di calcolare l’acconto, presuntivamente, nella misura pari al 90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale l’acconto è dovuto.
In questo caso, il sostituto d’imposta determina con esattezza la retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto riferita al periodo di paga di dicembre per il quale alla data prevista per il pagamento dell’acconto (appunto il 16 dicembre di ciascun anno) non è ancora “maturata” la quota del trattamento di fine rapporto di competenza.
Tale quota deve essere sommata alle restanti quote del trattamento di fine rapporto maturate nell’anno al fine di determinare la base di calcolo annuale sulla quale determinare l’acconto d’imposta del 90%.
Se il dipendente cessa prima del 16/12/n allora si applica l’acconto non sulla quota di rivalutazione dell’anno precedente ma sulla quota di rivalutazione maturata nello stesso anno in cui si versa l’acconto.

Calcolo del saldo
Il saldo dell’imposta sostitutiva da versare entro il 16 febbraio dell’anno successivo all’anno a cui si riferisce la quota di rivalutazione sulla quale l’imposta è stata calcolata, viene calcolato prendendo come riferimento la fine dell’anno e applicando l’aliquota dell’11% sulle rivalutazione del TFR determinatesi nell’anno stesso.
L’importo da versare è al netto di quanto già versato a titolo di acconto.

Modalità e termini di versamento
Come già anticipato, le scadenze per il versamento dell’imposta sostitutiva sono le seguenti:
acconto: 16 dicembre di ogni anno;
saldo: 16 febbraio dell’anno successivo.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, in corso d’anno, i termini di versamento restano invariati.
Per il versamento, che va fatto utilizzando il modello F24, sono previsti i seguenti codici tributo:
1712, per l’acconto;
1713, per il saldo.
Inoltre, i datori di lavoro possono, eventualmente, compensare, direttamente nel modello F24, l’imposta in questione con eventuali crediti maturati.
Va anche ricordato che, l’art. 11, comma 4-bis del D.Lgs. n. 47/2000, ha esteso anche al versamento dell’imposta sostitutiva, la possibilità di usufruire, qualora esistente, del credito derivante dall’anticipo d’imposta sui trattamenti di fine rapporto previsto dall’art. 3 della legge n. 662/1996.
Tale credito, può essere utilizzato mediante modello F24, fino a compensazione dell’imposta sostitutiva dovuta, indipendentemente dalla procedura disciplinata dal richiamato art. 3.
In tal caso, l’importo compensato non rileva ai fini della determinazione del limite annuo massimo di compensazione.
Le somme relative a prestazioni economiche dipendenti dallo svolgimento del rapporto di lavoro erogato in ritardo rispetto alla normale scadenza e, in ogni caso, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, sono soggette al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria con decorrenze dal giorno della maturazione del diritto. (ART.429, c3 cpc).

La Rivalutazione
La rivalutazione monetaria deve essere calcolata con riferimento all’indice dei prezzi calcolato dall’ISTAT su base nazionale per la scala mobile dei lavoratori dell’industria.
Con riferimento alle modalità di calcolo degli interessi legali sui crediti di lavoro, la giurisprudenza di legittimità ha espresso orientamenti nel tempo contrastanti. L’ultimo orientamento della corte di cassazione ha affermato che gli interessi legali devono essere calcolati sul capitale rivalutato, con scadenza periodica dal momento dell’inadempimento fino a quello del soddisfacimento del creditore.
Dal primo Gennaio del 2011 il tasso legale di interessi è fissato all’1.5% in ragione d’anno. Dal 2012 primo gennaio il tasso è 2.5%. 

Determinazione della Base imponibile
Il Tfr è imponibile riducendo dall’ammontare accumulato una somma pari a 309,87 euro per ciascun anno preso a base della commisurazione. Per i periodi inferiori all’anno, la riduzione di cui sopra viene rapportata a mesi interi. Per i part time l’ammontare della suddetta riduzione viene rapportato all’orario di lavoro previsto dal CCNL. (di solito si effettua una media annua).
Per determinare l’imposta dobbiamo:
> calcolare l’imponibile di riferimento, corrispondente all’importo ottenuto dividendo l’ammontare del tfr per il numero o frazioni di anni, e moltiplicare poi il risultato per 12.

> determinare aliquota irpef di riferimento in relazione all’ipotetico ammontare.

dividere l’ipotetico ammontare dell’imposta per l’imponibile di riferimento e moltiplicare per 100 in modo da ottenere l’aliquota media applicabile.

a tale base imponibile applicare l’aliquota media.


Come chiarito nella circolare n.29/E del 20/03/2001, il legislatore vuole uniformare la disciplina fiscale del TFR, ad oggi, in sede di tassazione de Tfr si ha una separazione netta tra:
-         Quote maturate fino al 31/12/2000, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima dell’intervento dei Dlgs 18/02/200 n.47 .
-         Quote maturate dal 1° gennaio 2001, per le quali invece risultano modalità tutt’ora usate.
-         La differenza fondamentale tra le due modalità di tassazione ruota attorno al diverso ruolo attribuito alla rivalutazione del Tfr. Fino al 31/12/2000 tale somma rientrava fiscalmente nel TFR, scontando la conseguente tassazione, mentre dal 1° gennaio 2001 viene assoggettata ad aliquota sostitutiva e viene esclusa dalla determinazione dell’imponibile fiscale nonché dal reddito di riferimento per la determinazione dell’aliquota media. Introducendo l’istituzione su tali somme dell’imposta sostitutiva dell’11 %; le modalità di versamento di tale imposta come sopra esplicitate.

Il tutto sta nel determinare l’aliquota media:
sapendo che l’imposta sul reddito di riferimento è : reddito di riferimento * aliquota (scaglioni irpef).
Allora ALIQUOTA MEDIA è:
imposta su redd. Riferimento: redd. Riferimento= x:100
x= aliquota media.

Facciamo un esempio completo:
                              ipotesi:

dal 1° gennaio 1991 consideriamo il tfr maturato al 31/12/2000 = 8000 euro.

Anticipo fatto nel 1998 = 1700 sul quale era stata operata una ritenuta di 357 euro come acconto irpef.

Il lavoratore ha terminato il suo lavoro nel 31/12/2006 (16 anni) pari a 192 mesi. Il Tfr dal 2000 al 2006 è stato di 5000 euro, con una rivalutazione di 1400 euro e un versamento al fondo previdenziale di 3200 euro.



                       Determinare la base impo. Tfr:

>Totale tfr al  31/12/2000=[8000(tfr al 31/12/2000)+1700(anticipo)]= 9700euro

>Riduzione= 309,87*6 (anni)=1859,22euro.

>Tfr imponibile= (9700-1859.22)=7840.78.

Determinazione del reddito di riferimento:

TFR al 31/12/2000 (8000)+ anticipo (1700)+ tfr di fine periodo(5000)- rivalutazione (1400)+ fondo prev. Accanto (3200)= 16500 euro*144/192= 12.375,00 euro (12*12=144 riportando tutto a mesi).

Ci calcoliamo l’aliquota media, con riferimento alle aliquote di allora:
-10329*18%=1859.25
-2046*24%=491.04
Totale= 2350.29

ALIQUOTA MEDIA=2350.29/12375=18.99%
Calcolo imposta=8000*18.99%=1519.20


SPETTANZE=
-TFR=                                   8000
-(-) imposta lorda =         - 1519,20
-(+)tratt. Anticipazioni =   + 357

Tfr NETTO DA LIQUIDARE= 6.837,80





Ora facciamo il calcolo sulle competenze maturate dal 2001 al 31/12/2006:
sapendo che l’accantonamento per  rivalutazione al momento della cessazione è di 1400 euro di cui non dovrà essere operata la ritenuta fiscale dell’11%  in quanto è stata già calcolata anno per anno), inoltre sappiamo che ha lavorato 192 mesi e il tfr lordo è dato dalla differenza tra 5000  (tfr dal 2000 al 2006) – 1400 (rivalutazione).=3600 euro


Calcoliamo il reddito di riferimento:
TFR al 31/12/2000 (8000)+ anticipo (1700)+ tfr di fine periodo(5000)- rivalutazione (1400)+ fondo prev. Accanto (3200)= 16500 euro*144/192= 12.375,00 euro (12*12=144 riportando tutto a mesi).

Ci calcoliamo l’aliquota media, con riferimento alle aliquote di allora:
-10329*18%=1859.25
-2046*24%=491.04
Totale= 2350.29
ALIQUOTA MEDIA=2350.29/12375=18.99%
Calcoliamo l’imposta:3600*18.99%= 683.64

SPETTANZE=
>TFR al 31/12/2006=                                       5000
>(-) imposta lorda =             - 683,64
>(+)detrazione imposta (61.97*6) =      + 371.82

Tfr NETTO annuo= 4688,18

Rivalutazione=             1400

Netto da liquidare= 6088.18


La ritenuta irpef è a titolo d’acconto (683.64-371.82=311.82)in quanto l’Amministrazione finanziaria provvederà a ricalcolare l’imposta sulla base dell’aliquota media degli ultimi 5 anni iscritti a ruolo per il lavoratore interessato.

Gc

Rip.ris.

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