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giovedì 12 dicembre 2013

IMPOSTA DI BOLLO A SEGUITO DI ATTO PUBBLICO RILASCIATO DALL'ARCHIVIO NOTARILE



le copie rilasciate dai notai o dagli archivi notarili, sempre con dichiarazione di conformità all’originale, sono soggette all’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della citata tariffa.
A questo quadro normativo, si aggiunge l’articolo 4 del DPR 26 ottobre 1972, n. 650 (Perfezionamento e revisione del sistema catastale) che in materia di domande di voltura precisa che “Alle domande di voltura vanno allegate: a) Copie in carta libera degli atti civili o giudiziali od amministrativi che danno origine alle domande stesse o delle denunce di trasferimento per causa di morte, queste ultime corredate dalle copie dei documenti
relativi alla successione”.
…la disposizione da ultimo citata costituisce una deroga alla regola generale che prevede l’assoggettamento all’imposta di bollo delle copie dichiarate conformi rilasciate dai notai o da altri pubblici ufficiali.

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