le copie rilasciate dai notai o dagli archivi notarili,
sempre con dichiarazione di conformità all’originale, sono soggette all’imposta
di bollo ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della citata tariffa.
A questo quadro normativo, si aggiunge l’articolo 4 del DPR
26 ottobre 1972, n. 650 (Perfezionamento e revisione del sistema catastale) che
in materia di domande di voltura precisa che “Alle domande di voltura vanno
allegate: a) Copie in carta libera degli atti civili o giudiziali od
amministrativi che danno origine alle domande stesse o delle denunce di
trasferimento per causa di morte, queste ultime corredate dalle copie dei
documenti
relativi alla successione”.
…la disposizione da ultimo citata costituisce una deroga
alla regola generale che prevede l’assoggettamento all’imposta di bollo delle
copie dichiarate conformi rilasciate dai notai o da altri pubblici ufficiali.
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