Con l’art. 4 comma da 1 a
7 del Dl.l 92/2012, c.d. riforma del lavoro, si è modificato l’istituto del
prepensionamento.
Per tutti i casi di
personale in esubero, il datore di lavoro può stipulare degli accordi con i
lavoratori e parti sindacali maggiormente rappresentative, incentivando l’esodo
dei lavoratori più anziani.
Per i processi di
riduzione del personale all’interno di un’organizzazione, i sindacati possono
ricorrere ad accordi previsti dalla legge 23/07/1991 n.223.
I CASI DI APPLICAZIONE:
- Eccedenza di personale
- Procedura ex articoli 4 e 24 legge n. 223/1991
- Processi di riduzione del personale dirigente
Ci sono delle condizioni
da rispettare:
- Il datore di lavoro deve versare una somma corrispondente al trattamento pensionisticospettantte al lavoratore, comprensivo dei contributi necessari perché maturi successivamente il diritto alla pensione.
-
C’è da rispettare anche un arco di tempo
ben preciso, il lavoratore entro 4 anni deve conseguire il diritto alla
pensione.
Quindi nel caso di azienda
con eccedenza di personale può destinare risorse per collocare a riposo uno o
più lavoratori fino a quando questi conseguono il diritto alla pensione. Il
datore di lavoro è obbligato, in caso di applicazione della normativa di
riferimento, di versare all’inps il trattamento pensionistico spettante al
lavoratore al posto dell’ordinaria busta paga.
Quando e per quali casi:
Tale procedura può essere
applicata per incentivare l’esodo (esubero di personale), per accordi sindacali
nell’ambito di procedure sindacali ex articoli 4 e 24 e per riduzione di
personale dirigente.
1.
INCENTIVO ALL’ESODO MEDIANTE ACCORDO AZIENDALE: la prima fattispecie si riferisce alcaso
in cui, in
presenza di eccedenze di personale, il datore di lavoro stipuli un accordo conle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello aziendale. Tale accordo, anche nel caso in cui individui, in via diretta o
indiretta, i lavoratori coinvolti, assumeràvalore vincolante nei confronti dei singoli dipendenti
solo a seguito dell’accettazione da parte dei medesimi;
2. ACCORDI SINDACALI NELL’AMBITO DI PROCEDURE EX ARTICOLI 4 E 24
DELLA LEGGE 23 LUGLIO 1991, N. 223: la seconda fattispecie, introdotta dal decreto legge 18 ottobre
2012, n.179, si riferisce al caso in cui la stessa prestazione – di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in
base alle regole vigenti – sia oggetto di accordi sindacali nell’ambito di procedure ex
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223. In questo caso il legislatore prevede
semplicemente che la procedura di licenziamento collettivo, di cui agli articoli 4 e 24 della
legge 223/1991, possa sfociare in un accordo (con le rappresentanze 3 sindacali
aziendali) che
preveda l’impegno del datore di lavoro a farsi carico dei costi legati alla
prestazione in questione;
3. PROCESSI DI RIDUZIONE DI
PERSONALE DIRIGENTE: l’ultima
fattispecie prevista dall’articolo 4, comma 1, della legge 92 si riferisce al
caso in cui l’accordo sulla prestazione di importo pari al trattamento di
pensione si collochi nell’ambito di processi di riduzione del personale
dirigente.
La
procedura sopra riportata, può essere applicata in caso in cui un’azienda ha una forza lavorativa
media di 15 dipendenti.
Il calcolo
di convenienza economica dell’accordo
di prepensionamento inizia necessariamente con la stima del costo del lavoro di ciascun
dipendente che l’azienda sostiene alle condizioni contrattuali vigenti. Il beneficio a favore dell’azienda è, infatti,
commisurato al minor
costo che il datore di lavoro sostiene in caso di stipula dell’accordo di
prepensionamento e successiva cessazione del rapporto di lavoro.
A fronte dell’azzeramento
del costo del lavoro (limitatamente
ai lavoratori coinvolti), contestualmente alla cessazione del rapporto, l’azienda dovrà tenere conto dell’ammontare
del costo complessivo dell’operazione di prepensionamento. Per quanto attiene alla definizione qualitativa della struttura
del costo complessivo del prepensionamento occorre distinguere
la componente
rappresentata dalla “provvista” e quella rappresentata dall’onere da sostenere
per l’accensione della fidejussione bancaria a garanzia della solvibilità della provvista stessa.
La “provvista”
si compone a sua volta di due
componenti di costo:
1. la prima è costituita dal valore della prestazione spettante al
lavoratore, calcolata almomento di
cessazione del rapporto di lavoro in attuazione dell’accordo di
prepensionamento;
2. la seconda è costituita dalla contribuzione figurativa.
Il
benefico per l’impresa:
-
l’importo
della retribuzione
al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
-
l’importo
della prestazione
che spetta al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
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