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giovedì 19 dicembre 2013

TASSAZIONE PER LE SIGARETTE ELETTRONICHE




L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 100/E del 19 dicembre 2013, ha istituito il codice tributo “5351” denominato “Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo”.  A decorrere dall'1 gennaio 2014 i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonche' i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico”.


In sede di compilazione del modello di versamento F24 Accise, il suddetto codice tributo è esposto nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nel campo “ente”, la lettera “M”;
- nel campo “provincia”, la sigla della provincia di ubicazione del deposito del distributore;
- nel campo “codice identificativo”, nessun valore;
- nel campo “rateazione”, “0101” in caso di versamento dell’imposta relativa ai primi quindici giorni del mese; “0202” in caso di versamento dell’imposta dal giorno 16 alla fine del mese, nel formato “NNRR”;
- nei campi “mese” e “anno di riferimento”, rispettivamente, il mese e l’anno di
immissione in consumo dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo, nel formato “MM” e “AAAA”.
L’efficacia operativa del suddetto codice tributo decorre dal 1° gennaio 2014.
Fonte : ade

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