L’Agenzia delle
Entrate, con la risoluzione 100/E del 19 dicembre 2013, ha istituito il codice
tributo “5351” denominato “Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei
prodotti da fumo”. A decorrere dall'1 gennaio 2014 i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze
idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonche' i dispositivi
meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il
consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per
cento del prezzo di vendita al pubblico”.
In sede di compilazione del modello di versamento F24
Accise, il suddetto codice tributo è esposto nella “Sezione Accise/Monopoli e
altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme
indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nel campo “ente”, la lettera “M”;
- nel campo “provincia”, la sigla della provincia di
ubicazione del deposito del distributore;
- nel campo “codice identificativo”, nessun valore;
- nel campo “rateazione”, “0101” in caso di versamento dell’imposta
relativa ai primi quindici giorni del mese; “0202” in caso di versamento dell’imposta
dal giorno 16 alla fine del mese, nel formato “NNRR”;
- nei campi “mese” e “anno di riferimento”, rispettivamente,
il mese e l’anno di
immissione in consumo dei prodotti succedanei dei prodotti
da fumo, nel formato “MM” e “AAAA”.
L’efficacia
operativa del suddetto codice tributo decorre dal 1° gennaio 2014.
Fonte : ade
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