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venerdì 20 dicembre 2013

FOTOVOLTAICO: TRATTAMENTO FISCALE E CATASTALE



con la Circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013 si precisa che gli impianti fotovoltaici devono essere qualificati, come beni mobili o immobili, sulla base della loro rilevanza catastale.

Nell’ottica dell’incentivazione della produzione di energia elettrica mediante fonti rinnovabili, il legislatore ha introdotto, negli ultimi anni, disposizioni di carattere fiscale volte ad incentivare l’esercizio di tali attività da parte degli imprenditori agricoli.
In particolare, l’art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, così come modificato e integrato da disposizioni successive, stabilisce che “…la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario, …”.

Bene mobile
Con circolare n. 46 del 2007 è stato precisato che il costo sostenuto per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico è deducibile ai sensi dell’articolo 102 del TUIR a titolo di ammortamento, quando l’impianto stesso è utilizzato da persone fisiche e giuridiche titolari di reddito d’impresa che impiegano tale bene nell’ambito dell’attività d’impresa, e ai sensi dell’articolo 54 del medesimo TUIR quando l’impianto è realizzato da lavoratori autonomi e associazioni professionali che lo utilizzano nella propria attività.
Nel predetto documento è stato inoltre chiarito che il coefficiente di ammortamento da applicare è pari al 9 % corrispondente a quello applicabile alle “centrali termoelettriche secondo la tabella allegata al decreto ministeriale 31 dicembre 1988 (Gruppo XVII – Industrie dell’energia elettrica del gas e dell’acqua – Specie 1/b – Produzione e Distribuzione di energia termoelettrica)”.
Si ricorda che la predetta aliquota del 9 per cento, applicabile nel caso in cui l’impianto fotovoltaico è qualificabile come bene mobile, è stata determinata tenendo conto del fatto che, non contemplando il citato decreto ministeriale tale categoria di impianti, ai fini dell’individuazione dell’aliquota si rende applicabile il principio, affermato da consolidata prassi ministeriale, secondo cui occorre far riferimento al coefficiente previsto per i beni appartenenti ad altri settori produttivi che presentano caratteristiche similari dal punto di vista del loro impiego e della vita utile.

Bene immobile
In presenza di un impianto fotovoltaico che si configura come un bene immobile, il costo dell’investimento realizzato è deducibile ai sensi:
- dell’articolo 102 del TUIR a titolo di ammortamento per le persone fisiche e per le persone giuridiche titolari di reddito d’impresa;
- dell’articolo 54 dello stesso TUIR per i lavoratori autonomi e le associazioni professionali che abbiano acquistato l’impianto nel periodo 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2009 e lo impieghino nell’ambito della loro attività. Al riguardo si ricorda che ai sensi dell’articolo 1, comma 335, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, il costo di acquisto di un immobile strumentale sostenuto da un professionista non è più fiscalmente deducibile, secondo la procedura dell’ammortamento, se l’atto di acquisto ha avuto luogo successivamente al 31 dicembre 2009.
Per quanto concerne l’aliquota applicabile al valore fiscalmente riconosciuto, analogamente a quanto già precisato nel caso in cui tali beni hanno natura mobiliare, è necessario far riferimento al coefficiente previsto per beni appartenenti ad altri settori produttivi che presentino caratteristiche similari dal punto di vista del loro impiego e della vita utile.
Si ritiene, pertanto, di poter fare riferimento al settore dell’energia termoelettrica e in particolare all’aliquota di ammortamento prevista per “fabbricati destinati all’industria” corrispondente al 4%.
Al riguardo si precisa che, nel caso in cui l’impianto fotovoltaico, sulla base delle precedenti indicazioni rese dalla scrivente, sia stato qualificato dal contribuente come bene mobile applicando l’aliquota tabellare del 9 per cento, i maggiori ammortamenti dedotti nei periodi d’imposta precedenti ai chiarimenti contenuti nella presente circolare non devono essere rettificati.
Qualora i pannelli fotovoltaici non risultino accatastati autonomamente in quanto totalmente o parzialmente integrati all’unità immobiliare, i relativi costi, se capitalizzati sulla base della corretta applicazione dei principi contabili, sono ammortizzati ai fini delle imposte dirette seguendo la procedura di ammortamento del bene di cui sono diventate parte integrante. L’aliquota di ammortamento applicabile sarà quella dell’immobile cui l’impianto risulta
integrato.
Anche per la deduzione della quota d’ammortamento dei beni immobili, resta fermo l’obbligo di rispettare il criterio di previa imputazione.

IVA Trattamento degli impianti fotovoltaici
La qualificazione mobiliare o immobiliare dell’impianto fotovoltaico comporta, ai fini IVA, l’applicazione di disposizioni diverse per la determinazione del regime d’imposizione, del momento di effettuazione dell’operazione e del luogo di effettuazione dell’operazione.

Bene mobile
La cessione di un impianto fotovoltaico, qualificabile come bene mobile, effettuata nel territorio dello Stato, nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni, costituisce operazione imponibile da assoggettare ad Iva.
Ai fini della determinazione del momento di effettuazione dell’operazione, la cessione dell’impianto si considera effettuata, ai sensi dell’articolo 6, commi primo e quarto, del DPR n. 633 del 1972, nel momento della consegna o spedizione o, se antecedente, nel momento in cui è emessa fattura o è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, limitatamente all’importo fatturato o pagato.
Sotto il profilo territoriale rilevano, ai sensi dell’articolo 7-bis del DPR n. 633 del 1972, le cessioni di impianti fotovoltaici esistenti nel territorio dello Stato ovvero spediti da altro Stato membro installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto.
Le prestazioni di servizi relative all’impianto fotovoltaico (comprese quelle aventi ad oggetto la costruzione dello stesso) si considerano effettuate, ai sensi dell’articolo 6, terzo comma, del DPR n. 633 del 1972, all’atto del pagamento del corrispettivo o, se antecedente, nel momento in cui è emessa fattura. Le prestazioni di servizi transfrontaliere, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, si considerano effettuate in linea generale al momento in cui sono ultimate.
Sotto il profilo territoriale, rilevano ai sensi dell’articolo 7-ter del DPR n. 633 del 1972 le prestazioni rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato ovvero rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato (cfr. Circolare n. 37/E del 29 luglio 2011).

Bene immobile
Con riguardo alle cessioni degli impianti qualificabili come beni immobili, torna applicabile, sotto il profilo del regime di assoggettamento ad imposta, la disciplina di cui all’articolo 10, primo comma, nn. 8-bis) e 8-ter) del DPR 633 del 1972. Tale disciplina – recentemente oggetto di chiarimenti con la Circolare n. 22/E del 28 giugno 2013, cui si rinvia per quanto di interesse - prevede un generalizzato regime di esenzione per i trasferimenti e le locazioni dei beni immobili, sia pure con qualche eccezione.
In particolare, l’impianto fotovoltaico classificato o classificabile nella categoria catastale D/1 o D/10 costituisce un bene immobile strumentale per natura per il quale torna applicabile l’articolo 10, primo comma, n. 8-ter) del DPR n. 633 del 1972.
La predetta disposizione stabilisce che sono esenti da IVA “le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico
dell’edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione”.
Ai fini della determinazione del momento di effettuazione dell’operazione, la cessione dell’impianto si considera effettuata, ai sensi dell’articolo 6, primo comma, del DPR n. 633 del 1972, nel momento della stipulazione del relativo atto di trasferimento.
Sotto il profilo procedurale, si rammenta che nell’ipotesi di cessioni imponibili su opzione, torna applicabile l’art. 17, comma 6, lett. a-bis) del DPR n. 633 del 1972, che prevede l’obbligo dell’inversione contabile per le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione.
Per effetto del predetto obbligo di reverse charge, per le operazioni di cessione il debitore dell’imposta, in luogo del cedente, è il cessionario, se soggetto passivo d’imposta, il quale è tenuto ad integrare la fattura del cedente ovvero ad emettere autofattura, con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta.
Con riguardo alle prestazioni di servizi relative ad impianti fotovoltaici, qualificabili come beni immobili, le stesse si considerano effettuate ai sensi dell’articolo 6, terzo comma, del DPR n. 633 del 1972 all’atto del pagamento del corrispettivo o, se antecedente, al momento in cui è emessa fattura, limitatamente all’importo fatturato. Sotto il profilo territoriale, le prestazioni relative all’impianto fotovoltaico, qualificabile come bene immobile, si considerano effettuate nel territorio dello stato, ai sensi dell’articolo 7-quater del DPR n. 633 del 1972, quando l’immobile è situato nel territorio dello Stato.
Anche per le prestazioni di servizi relative ad impianto fotovoltaico torna applicabile l’obbligo di inversione contabile previsto dall’art. 17, sesto comma, lettera a) del DPR n. 633 del 1972 per le “prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore”.
Al riguardo giova richiamare la Risoluzione n. 474/E del 5 dicembre 2008 con la quale è stato chiarito come operi l’applicazione dell’inversione contabile alle prestazioni di servizi relative all’installazione dell’impianto fotovoltaico, a condizione che:
- esistano un appaltatore e un subappaltatore;
- entrambi svolgano un’attività edile riconducibile ad una delle attività
elencate nella sezione “Costruzioni” della tabella ATECO 2007;
- oggetto del contratto sia una prestazione di servizi, ossia l’installazione
presso il cliente dell’impianto fotovoltaico richiesto.

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