In questo periodo sono ricorrenti i regali di natale, sotto forma di cesti,
vini, erogazioni liberali per cene a scopo benefico ecc …
Se questi beni omaggiati, non vengono prodotti e commercializzati dal soggetto
erogante, quindi non rientrano nell’attività d’impresa, devono essere
considerati come spese di rappresentanza. Possiamo considerare l'operazione sotto vari aspetti contabili, focalizzandoci sulla detraibilità, la deducibilità e i limiti riposti dalla legge del 2008.
Per gli aspetti Iva:
si fa riferimento all’articolo 19-bis1, c.1, lett. h del DPR633/1972, la
relativa detraibilità dell’iva corrispondenti ai beni omaggio non può essere
superiore a € 25.82, quindi per i beni superiore a tale importo vi è il divieto
di detrazione. Nel momento in cui si cede tale bene, dobbiamo fare una
distinzione, se lo cede l’azienda che l’ha prodotto o commercializzato, è
soggetto a iva e a detrazione d’imposta, se lo cede un’impresa che non produce
o commercializza il bene ceduto, allora se l’importo supera i 25.82 € il bene
non è soggetto a detrazione d’imposta e non è soggetto a iva, mentre se il
valore è uguale o inferiore a 25.82€ il bene è soggetto a detrazione d’imposta.
Qualora si tratti di impresa soggetta a iva, perché produce e
commercializza tale prodotto ceduto, e qualora
il cedente non intenda addebitare l’Iva al cessionario mediante fattura ordinaria,
è possibile l’emissione dell’autofattura da parte del cedente, con le seguenti caratteristiche:
-
intestazione a se
stessi, con l’indicazione “autofattura per cessioni
gratuite”;
-
unico esemplare per ogni cessione, ovvero mensilmente per tutte le cessioni gratuite
del mese, purché supportate da documento di trasporto;
-
medesima
numerazione delle fatture di vendita.
L’autofattura
sarà quindi registrata
nel registro delle vendite.
In merito al Costo:
La Legge finanziaria 2008 ha riscritto l’art.108 del
Tuir modificando la disciplina degli omaggi: il costo dei
beni gratuitamente devolvibili è interamente deducibile se inferiore ad €50 (in luogo del precedente limite di €25,82 rimasto
tale ai soli fini dell’Iva).
Attenzione all’Iva indetraibile
Occorre prestare particolare attenzione a tale diverso
limite, in quanto l’Iva indetraibile deve essere sommata al costo del bene e
potrebbe far superare il limite di €50. Se tale limite viene superato
risulta pregiudicata la deducibilità del costo sostenuto per l’acquisto del
bene.
Facendo un esempio1:
si acquista un panettone per un omaggio natalizio del
costo di 45€ + iva (22%), totale 54.90€.
L’imponibile in questo caso è superiore a 25.82€ quindi
l’imposta è indetraibile, inoltre l’iva deve essere sommata al costo, il costo
del bene complessivo da considerare è 54.90€ che è superiore al limite di
deducibilità previsto che è 50€ e come tale anche il costo e indeducibile.
Per considerare il limite del costo indeducibile occorre
tenere in considerazione l’effetto dell’iva indetraibile.
Esempio 2:
Omaggio natalizio di un panettone di € 40 +iva (22%),
totale=48.80€.
A questo punto l’iva è indetraibile perché l’imponibile
è superiore a limite dei 25.82 e quindi l’iva si somma al costo, quest’ultimo
arriverà a un totale di 48.80€ non superando il limite di deducibilità previsto
(50€) e come tale sarà deducibile.
Esempio 3:
omaggio natalizio di un panettone di € 25 +iva(22%),
totale =30.40€
l’imponibile iva non supera il limite dei 25.82€ quindi
in questo caso sarà detraibile l’iva e anche il costo in quanto la somma dell’iva
+ il costo non superano il limite dei 50€.
Possiamo riportare una nota dettata dalla circolare 34/E/2009:
nel caso di un omaggio
composto di più beni, il valore di 50 euro deve essere riferito al valore
complessivo dell’omaggio e non al valore dei singoli beni che lo compongono. Ad
esempio, un cesto natalizio composto di tre diversi beni che hanno un valore di
20 euro ciascuno, dovrà essere considerato come un unico omaggio dal valore
complessivo di 60 euro e, come tale, sarà soggetto ai fini della deducibilità
- alla disciplina di cui al comma 2 del decreto.
Dal punto di vista Reddituale dobbiamo considerare il superamento
di un test di congruità, tale test prevede che il costo totale degli
omaggi può essere dedotto fino a un limite massimo, in % sui ricavi dell’anno,
essendo più chiari, i costi sostenuti per l’acquisto dei beni omaggio
(rientranti tra le spese di rappresentanza ex art.108, c. 2, TUIR), sono
deducibili nell’anno di sostenimento in base a tale soglie:
RICAVI
E PROVENTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA IMPORTO MASSIMO DEDUCIBILE
fino
a € 10 milioni
1,3%
per
la parte eccedente € 10 milioni e fino a € 50 milioni
0,5%
per
la parte eccedente € 50 milioni
0,1%
La
quota di spese di rappresentanza eccedente i predetti limiti è interamente
indeducibile.
ASPETTI CONTABILI
In bilancio, i costi afferenti l’acquisto degli omaggi
trovano collocazione nelle seguenti voci di CE:
- OMAGGIO DI BENI = Voce B.14 “Oneri diversi di gestione”
- OMAGGIO DI SERVIZI = Voce B.7 “Costi della produzione per servizi”
ASPETTI IRAP
Ai fini IRAP
occorre distinguere tra:Þ
- soggetti IRES (e soggetti IRPEF che hanno optato per la base imponibile IRAP con le regole delle società di capitali): le spese di rappresentanza, se inerenti e correttamente allocate in bilancio, sono deducibili per l’importo indicato a CE;
- soggetti IRPEF: gli oneri diversi di gestione, tra cui sono classificati gli omaggi, non sono ricompresi tra i costi deducibili previsti dall’art. 5-bis, D.Lgs. 446/1997. Pertanto, per imprenditori individuali e società di persone, gli omaggi risultano indeducibili ai fini IRAP.
Possiamo dire che i costi sostenuti per
l’acquisto di beni omaggio per i dipendenti, sono indeducibili ai fini IRAP
indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro e dalla
metodologia di calcolo adottata (metodo di bilancio o fiscale).
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