Ads 468x60px

giovedì 19 dicembre 2013

OMAGGI A CLIENTI: DETRAIBILITA', DEDUCIBILITA' E LIMITI



In questo periodo sono ricorrenti i regali di natale, sotto forma di cesti, vini, erogazioni liberali per cene a scopo benefico ecc …
Se questi beni omaggiati, non vengono prodotti e commercializzati dal soggetto erogante, quindi non rientrano nell’attività d’impresa, devono essere considerati come spese di rappresentanza. Possiamo considerare l'operazione sotto vari aspetti contabili, focalizzandoci sulla detraibilità, la deducibilità e i limiti riposti dalla legge del 2008.

Per gli aspetti Iva:
si fa riferimento all’articolo 19-bis1, c.1, lett. h del DPR633/1972, la relativa detraibilità dell’iva corrispondenti ai beni omaggio non può essere superiore a € 25.82, quindi per i beni superiore a tale importo vi è il divieto di detrazione. Nel momento in cui si cede tale bene, dobbiamo fare una distinzione, se lo cede l’azienda che l’ha prodotto o commercializzato, è soggetto a iva e a detrazione d’imposta, se lo cede un’impresa che non produce o commercializza il bene ceduto, allora se l’importo supera i 25.82 € il bene non è soggetto a detrazione d’imposta e non è soggetto a iva, mentre se il valore è uguale o inferiore a 25.82€ il bene è soggetto a detrazione d’imposta.
Qualora si tratti di impresa soggetta a iva, perché produce e commercializza tale prodotto ceduto, e qualora il cedente non intenda addebitare l’Iva al cessionario mediante fattura ordinaria, è possibile l’emissione dell’autofattura da parte del cedente, con le seguenti caratteristiche:
-          intestazione a se stessi, con l’indicazione “autofattura per cessioni gratuite”;
-          unico esemplare per ogni cessione, ovvero mensilmente per tutte le cessioni gratuite del mese, purché supportate da documento di trasporto;
-          medesima numerazione delle fatture di vendita.

L’autofattura sarà quindi registrata nel registro delle vendite.

In merito al Costo:
La Legge finanziaria 2008 ha riscritto l’art.108 del Tuir modificando la disciplina degli omaggi: il costo dei beni gratuitamente devolvibili è interamente deducibile se inferiore ad 50 (in luogo del precedente limite di 25,82 rimasto tale ai soli fini dell’Iva).

Attenzione all’Iva indetraibile
Occorre prestare particolare attenzione a tale diverso limite, in quanto l’Iva indetraibile deve essere sommata al costo del bene e potrebbe far superare il limite di 50. Se tale limite viene superato risulta pregiudicata la deducibilità del costo sostenuto per l’acquisto del bene.


Facendo un esempio1:
si acquista un panettone per un omaggio natalizio del costo di 45€ + iva (22%), totale 54.90€.
L’imponibile in questo caso è superiore a 25.82€ quindi l’imposta è indetraibile, inoltre l’iva deve essere sommata al costo, il costo del bene complessivo da considerare è 54.90€ che è superiore al limite di deducibilità previsto che è 50€ e come tale anche il costo e indeducibile.

Per considerare il limite del costo indeducibile occorre tenere in considerazione l’effetto dell’iva indetraibile.

Esempio 2:
Omaggio natalizio di un panettone di € 40 +iva (22%), totale=48.80€.
A questo punto l’iva è indetraibile perché l’imponibile è superiore a limite dei 25.82 e quindi l’iva si somma al costo, quest’ultimo arriverà a un totale di 48.80€ non superando il limite di deducibilità previsto (50€) e come tale sarà deducibile.

Esempio 3:
omaggio natalizio di un panettone di € 25 +iva(22%), totale =30.40€
l’imponibile iva non supera il limite dei 25.82€ quindi in questo caso sarà detraibile l’iva e anche il costo in quanto la somma dell’iva + il costo non superano il limite dei 50€.

Possiamo riportare una nota dettata dalla circolare 34/E/2009:
nel caso di un omaggio composto di più beni, il valore di 50 euro deve essere riferito al valore complessivo dell’omaggio e non al valore dei singoli beni che lo compongono. Ad esempio, un cesto natalizio composto di tre diversi beni che hanno un valore di 20 euro ciascuno, dovrà essere considerato come un unico omaggio dal valore complessivo di 60 euro e, come tale, sarà soggetto ai fini della deducibilità - alla disciplina di cui al comma 2 del decreto.

Dal punto di vista Reddituale dobbiamo considerare il superamento di  un test di congruità, tale test prevede che il costo totale degli omaggi può essere dedotto fino a un limite massimo, in % sui ricavi dell’anno, essendo più chiari, i costi sostenuti per l’acquisto dei beni omaggio (rientranti tra le spese di rappresentanza ex art.108, c. 2, TUIR), sono deducibili nell’anno di sostenimento in base a tale soglie:

RICAVI E PROVENTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA IMPORTO MASSIMO DEDUCIBILE
fino a € 10 milioni                                                               1,3%
per la parte eccedente € 10 milioni e fino a € 50 milioni          0,5%
per la parte eccedente € 50 milioni                                      0,1%
La quota di spese di rappresentanza eccedente i predetti limiti è interamente indeducibile.


ASPETTI CONTABILI
In bilancio, i costi afferenti l’acquisto degli omaggi trovano collocazione nelle seguenti voci di CE:
  • OMAGGIO DI BENI = Voce B.14 “Oneri diversi di gestione”
  • OMAGGIO DI SERVIZI = Voce B.7 “Costi della produzione per servizi”
ASPETTI IRAP
Ai fini IRAP occorre distinguere tra:Þ
  • soggetti IRES (e soggetti IRPEF che hanno optato per la base imponibile IRAP con le regole delle società di capitali): le spese di rappresentanza, se inerenti e correttamente allocate in bilancio, sono deducibili per l’importo indicato a CE;

  • soggetti IRPEF: gli oneri diversi di gestione, tra cui sono classificati gli omaggi, non sono ricompresi tra i costi deducibili previsti dall’art. 5-bis, D.Lgs. 446/1997. Pertanto, per imprenditori individuali e società di persone, gli omaggi risultano indeducibili ai fini IRAP.

Possiamo dire che i costi sostenuti per l’acquisto di beni omaggio per i dipendenti, sono indeducibili ai fini IRAP indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro e dalla metodologia di calcolo adottata (metodo di bilancio o fiscale).


0 commenti:

Posta un commento