L’articolo 4 del
decreto legge n. 167 del 1990 nel testo riformulato conferma l’ambito
soggettivo dei contribuenti obbligati, imponendogli di indicare nella dichiarazione
annuale dei redditi gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria
suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.
Rispetto alla
previgente disposizione, non è più previsto un limite di importo al di sopra del
quale vige l’obbligo dichiarativo.
Pertanto, tali
investimenti ed attività devono essere sempre dichiarati anche se al termine del
periodo d’imposta siano di importo inferiore a 10.000 euro (limite finora previsto).
CHI:
I soggetti obbligati al
monitoraggio fiscale sono le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici
e i soggetti equiparati, residenti in Italia.
In tale ambito soggettivo sono
ricomprese le persone fisiche titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo.
Pertanto l’obbligo di
dichiarazione sussiste, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata, anche nel caso
in cui le operazioni siano poste in essere dagli interessati in qualità di
esercenti attività commerciali o professionali e nonostante essi siano soggetti a tutti gli
obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti
dalle norme fiscali.
Resta fermo che i soggetti
interessati devono essere fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.
COME:
Se le attività finanziarie o
patrimoniali sono in comunione o cointestate, l’obbligo di compilazione del
quadro RW è a carico di ciascun soggetto intestatario con riferimento all’intero valore
delle attività e con l’indicazione della percentuale di possesso. L’obbligo di
compilazione del quadro RW sussiste non soltanto nel caso di possesso diretto delle attività
da parte del contribuente, ma anche nel caso in cui le predette attività siano possedute
dal contribuente per il tramite di interposta persona.
E’ il caso, ad esempio, di
soggetti che abbiano l’effettiva disponibilità di attività finanziarie e
patrimoniali “formalmente” intestate ad un trust (sia esso residente che non
residente).
TITOLO EFFETTIVO:
- 1 la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un’entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica.
- La persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un’entità giuridica;
In sostanza, l’obbligo dichiarativo
riguarda anche i casi in cui le attività estere, pur essendo intestate a società
(di qualsiasi tipo) o ad entità giuridiche diverse dalle società (ad esempio, fondazioni o
trust), siano riconducibili a persone fisiche, ad enti non commerciali o a società
semplici ed equiparate, in qualità di “titolari effettivi” delle attività stesse.
In caso di
detenzione di attività estere per il tramite di società, il contribuente che abbia una
partecipazione rilevante come definita dalla normativa antiriciclaggio (ad esempio, la percentuale della partecipazione al capitale sociale è superiore al 25 per cento), in
linea generale, deve indicare nel quadro RW il valore della partecipazione nella
società estera.
Le partecipazioni in società estere quotate in
mercati regolamentati e sottoposte a obblighi di
comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali
equivalenti, vanno valorizzate direttamente nel quadro RW indipendentemente dalla
partecipazione al capitale sociale che le stesse rappresentano in quanto è escluso in
tal caso il verificarsi dello status di “titolare effettivo”.
Lo status di “titolare
effettivo” potrebbe verificarsi anche nell’ipotesi in cui il contribuente abbia sottoscritto
una polizza con una compagnia di assicurazione estera in cui le attività sottostanti
siano rappresentate da partecipazioni rilevanti in società residenti o localizzate in Paesi
non collaborativi. Verificandosi tali condizioni, devono essere riportati nel
quadro RW anche il valore complessivo degli investimenti e delle attività estere intestate
alla società estera di cui il contribuente risulti “titolare effettivo”. Il contribuente è
tenuto a verificare se durante l’intero periodo d’imposta lo status di
titolare effettivo si è realizzato anche per un solo giorno.
Natura Finanziaria:
Le attività finanziarie detenute
all’estero vanno indicate nel quadro RW anche se immesse in cassette di
sicurezza. Inoltre, sono soggette al medesimo obbligo anche le attività finanziarie estere
detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti.
Natura Patrimoniale:
Gli investimenti da indicare nel
quadro RW sono costituiti da beni patrimoniali collocati all’estero e che sono
suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia.
A titolo esemplificativo, sono
oggetto di segnalazione i seguenti investimenti: gli immobili situati all’estero o
i diritti reali immobiliari (ad esempio, usufrutto o nuda proprietà) o quote di essi
(ad esempio, comproprietà o multiproprietà), gli oggetti preziosi e le opere d’arte
che si trovano fuori del territorio dello Stato (compresi quelli custoditi in
cassette di sicurezza), le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili
detenuti all’estero e/o iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo
iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in
Italia.
Al fine di semplificare gli
adempimenti dei contribuenti persone fisiche, a decorrere da quelli relativi al
periodo d’imposta 2013, sarà sufficiente compilare un unico quadro della dichiarazione
dei redditi per assolvere sia gli obblighi di monitoraggio fiscale sia di
liquidazione dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero
(IVAFE) e dell’imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE).
Obblighi del sostituto
d’imposta:
Il primo periodo del comma 2 del
nuovo articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990 stabilisce, come principio
di carattere generale, che tutti i redditi derivanti dagli investimenti detenuti all’estero
e dalle attività estere di natura finanziaria sono in ogni caso assoggettati a ritenuta
o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo le norme vigenti, dagli
intermediari residenti che intervengono nella riscossione dei relativi flussi
finanziari e dei redditi, oltre che nei casi in cui detti investimenti ed
attività siano ad essi affidati in custodia, amministrazione o gestione.
Ai fini del corretto adempimento
dei predetti obblighi di sostituzione tributaria, il contribuente deve
fornire i dati per la corretta individuazione della fattispecie imponibile
e dell’imposta dovuta.
In mancanza di tali informazioni,
così come nel caso in cui il contribuente non attesti la natura non reddituale
dei flussi, l’intermediario applica la ritenuta sull’intero importo del flusso ricevuto in
pagamento. Nei casi in cui il contribuente
autocertifichi all’intermediario che i flussi non costituiscono redditi derivanti
da investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria, l’intermediario non
applica le ritenute alla fonte o le imposte sostitutive e segnala all’Amministrazione
finanziaria il nominativo del contribuente e l’ammontare del flusso.
Per le persone fisiche titolari
di reddito d’impresa o di lavoro autonomo si presume che i flussi finanziari
siano derivanti dall’esercizio di tali attività, salva indicazione contraria da parte
dei medesimi contribuenti. Pertanto, in virtù di tale presunzione, il prelievo alla
fonte non deve essere effettuato trattandosi di redditi che dovrebbero afferire alle attività
d’impresa o professionale. Resta fermo che l’intermediario è tenuto a
segnalare il nominativo del contribuente qualora il flusso non sia assoggettato al
prelievo.
Esonero:
In sostanza, rispetto alle
disposizioni vigenti prima delle modifiche apportate dalla legge europea 2013,
non è più sufficiente che i flussi finanziari e i redditi delle attività oggetto di monitoraggio
siano stati riscossi per il tramite di intermediari residenti, essendo stabilito che
l’esclusione da monitoraggio è subordinato anche all’applicazione del prelievo da
parte del soggetto che interviene nella riscossione dei predetti flussi.
Pertanto, l’esonero è ora
previsto:
1. per le attività finanziarie e patrimoniali
affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari
finanziari residenti;
2. per i contratti produttivi di
redditi di natura finanziaria conclusi attraverso l’intervento degli intermediari
finanziari residenti in qualità di controparti ovvero come mandatari di una
delle controparti contrattuali;
3. per le attività finanziarie e
patrimoniali i cui redditi siano riscossi attraverso l’intervento degli
intermediari.
In tutti e tre casi l’esonero
dagli obblighi di monitoraggio compete a condizione che i redditi di natura
finanziaria e patrimoniale siano stati assoggettati a tassazione mediante l’applicazione
dell’imposta sostitutiva nell’ambito dei regimi del risparmio amministrato o gestito
di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, delle
imposte sostitutive o delle ritenute a titolo d’imposta o d’acconto sulla base delle
disposizioni contenute nel D.P.R. n. 600 del 1973 o in altre disposizioni (ad esempio,
articolo 27, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973 relativo agli utili esteri, articolo 2 del
decreto legislativo n. 239 del 1996 per le obbligazioni emesse da soggetti non residenti,
articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983 per gli
56 organismi collettivo del
risparmio in valori mobiliari di diritto estero, ecc.) o mediante l’applicazione
della nuova ritenuta d’ingresso.
E’stato soppresso l’obbligo
di monitoraggio dei trasferimenti transfrontalieri effettuati per cause diverse
dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria che
andavano indicati nella Sezione I del quadro RW.
Sanzione:
Pertanto, le violazioni relative
all’omessa o infedele compilazione della Sezione II del vecchio modulo RW,
commesse e non ancora definite alla data di entrata in vigore della legge
europea 2013 (ossia 4 settembre 2013), sono soggette alla sanzione amministrativa
pecuniaria nella misura compresa tra il 3 e il 15 per cento degli importi non
dichiarati e tra il 6 e il 30 per cento in caso di detenzione negli predetti Stati o
territori a regime fiscale privilegiato.
Decorrenza:
Le nuove disposizioni in materia
di adempimenti del contribuente si rendono applicabili a decorrere dalla
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2013, in considerazione dell’articolo
3 dello Statuto del contribuente, nonché tenuto conto dell’unitarietà del periodo
d’imposta.
Le disposizioni contenute nell’articolo
4, comma 2, del decreto legge n. 167 del 1990 trovano applicazione con
riferimento ai redditi e ai flussi finanziari per i quali gli intermediari
intervengono nella loro riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2014. Tuttavia, occorre tener
presente che il Regolamento UE n. 260/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 marzo 2012 che ha modificato i requisiti tecnici e commerciali per i
bonifici e gli addebiti diretti in euro - Single Euro Payments Area (SEPA) – fissa al
1° febbraio 2014 la data finale unica per la migrazione ai nuovi sistemi da
parte dei Paesi dell’area dell’euro.
Pertanto, al fine di consentire
agli intermediari di adeguare le procedure relative ai nuovi adempimenti di
sostituzione tributaria direttamente su tale nuovo sistema di pagamento, il provvedimento
del Direttore ha previsto che le ritenute e le imposte sostitutive derivanti
dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legge n. 167
del 1990, dovute per il periodo dal 1° febbraio al 30 giugno 2014 possono essere
versate entro il 16 luglio 2014, maggiorate dei relativi interessi e senza
applicazione di sanzioni.
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