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lunedì 23 dicembre 2013

MONITORAGGIO FISCALE SUGLI INVESTIMENTI ESTERI E ATTIVITA' ESTERE DI NATURA FINANZIARIA



L’articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990 nel testo riformulato conferma l’ambito soggettivo dei contribuenti obbligati, imponendogli di indicare nella dichiarazione annuale dei redditi gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.
Rispetto alla previgente disposizione, non è più previsto un limite di importo al di sopra del quale vige l’obbligo dichiarativo.
Pertanto, tali investimenti ed attività devono essere sempre dichiarati anche se al termine del periodo d’imposta siano di importo inferiore a 10.000 euro (limite finora previsto).

CHI:
I soggetti obbligati al monitoraggio fiscale sono le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici e i soggetti equiparati, residenti in Italia.
In tale ambito soggettivo sono ricomprese le persone fisiche titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo.
Pertanto l’obbligo di dichiarazione sussiste, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata, anche nel caso in cui le operazioni siano poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali o professionali e nonostante essi siano soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalle norme fiscali.
Resta fermo che i soggetti interessati devono essere fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.

COME:
Se le attività finanziarie o patrimoniali sono in comunione o cointestate, l’obbligo di compilazione del quadro RW è a carico di ciascun soggetto intestatario con riferimento all’intero valore delle attività e con l’indicazione della percentuale di possesso. L’obbligo di compilazione del quadro RW sussiste non soltanto nel caso di possesso diretto delle attività da parte del contribuente, ma anche nel caso in cui le predette attività siano possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona.
E’ il caso, ad esempio, di soggetti che abbiano l’effettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali “formalmente” intestate ad un trust (sia esso residente che non residente).


TITOLO EFFETTIVO: 

  1. 1   la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un’entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica.  
  2. La persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un’entità giuridica;
In sostanza, l’obbligo dichiarativo riguarda anche i casi in cui le attività estere, pur essendo intestate a società (di qualsiasi tipo) o ad entità giuridiche diverse dalle società (ad esempio, fondazioni o trust), siano riconducibili a persone fisiche, ad enti non commerciali o a società semplici ed equiparate, in qualità di “titolari effettivi” delle attività stesse.
In caso di detenzione di attività estere per il tramite di società, il contribuente che abbia una partecipazione rilevante come definita dalla normativa antiriciclaggio (ad esempio, la percentuale della partecipazione al capitale sociale è superiore al 25 per cento), in linea generale, deve indicare nel quadro RW il valore della partecipazione nella società estera.
 Le partecipazioni in società estere quotate in mercati regolamentati e sottoposte a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti, vanno valorizzate direttamente nel quadro RW indipendentemente dalla partecipazione al capitale sociale che le stesse rappresentano in quanto è escluso in tal caso il verificarsi dello status di “titolare effettivo”.
Lo status di “titolare effettivo” potrebbe verificarsi anche nell’ipotesi in cui il contribuente abbia sottoscritto una polizza con una compagnia di assicurazione estera in cui le attività sottostanti siano rappresentate da partecipazioni rilevanti in società residenti o localizzate in Paesi non collaborativi. Verificandosi tali condizioni, devono essere riportati nel quadro RW anche il valore complessivo degli investimenti e delle attività estere intestate alla società estera di cui il contribuente risulti “titolare effettivo”. Il contribuente è tenuto a verificare se durante l’intero periodo d’imposta lo status di titolare effettivo si è realizzato anche per un solo giorno.

Natura Finanziaria:
Le attività finanziarie detenute all’estero vanno indicate nel quadro RW anche se immesse in cassette di sicurezza. Inoltre, sono soggette al medesimo obbligo anche le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti.


Natura Patrimoniale:
Gli investimenti da indicare nel quadro RW sono costituiti da beni patrimoniali collocati all’estero e che sono suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia.
A titolo esemplificativo, sono oggetto di segnalazione i seguenti investimenti: gli immobili situati all’estero o i diritti reali immobiliari (ad esempio, usufrutto o nuda proprietà) o quote di essi (ad esempio, comproprietà o multiproprietà), gli oggetti preziosi e le opere d’arte che si trovano fuori del territorio dello Stato (compresi quelli custoditi in cassette di sicurezza), le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili detenuti all’estero e/o iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia.


Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti persone fisiche, a decorrere da quelli relativi al periodo d’imposta 2013, sarà sufficiente compilare un unico quadro della dichiarazione dei redditi per assolvere sia gli obblighi di monitoraggio fiscale sia di liquidazione dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) e dell’imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE).


Obblighi del sostituto d’imposta:
Il primo periodo del comma 2 del nuovo articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990 stabilisce, come principio di carattere generale, che tutti i redditi derivanti dagli investimenti detenuti all’estero e dalle attività estere di natura finanziaria sono in ogni caso assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo le norme vigenti, dagli intermediari residenti che intervengono nella riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi, oltre che nei casi in cui detti investimenti ed attività siano ad essi affidati in custodia, amministrazione o gestione.
Ai fini del corretto adempimento dei predetti obblighi di sostituzione tributaria, il contribuente deve fornire i dati per la corretta individuazione della fattispecie imponibile e dell’imposta dovuta.
In mancanza di tali informazioni, così come nel caso in cui il contribuente non attesti la natura non reddituale dei flussi, l’intermediario applica la ritenuta sull’intero importo del flusso ricevuto in pagamento. Nei casi in cui il contribuente autocertifichi all’intermediario che i flussi non costituiscono redditi derivanti da investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria, l’intermediario non applica le ritenute alla fonte o le imposte sostitutive e segnala all’Amministrazione finanziaria il nominativo del contribuente e l’ammontare del flusso.
Per le persone fisiche titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo si presume che i flussi finanziari siano derivanti dall’esercizio di tali attività, salva indicazione contraria da parte dei medesimi contribuenti. Pertanto, in virtù di tale presunzione, il prelievo alla fonte non deve essere effettuato trattandosi di redditi che dovrebbero afferire alle attività d’impresa o professionale. Resta fermo che l’intermediario è tenuto a segnalare il nominativo del contribuente qualora il flusso non sia assoggettato al prelievo.

Esonero:
In sostanza, rispetto alle disposizioni vigenti prima delle modifiche apportate dalla legge europea 2013, non è più sufficiente che i flussi finanziari e i redditi delle attività oggetto di monitoraggio siano stati riscossi per il tramite di intermediari residenti, essendo stabilito che l’esclusione da monitoraggio è subordinato anche all’applicazione del prelievo da parte del soggetto che interviene nella riscossione dei predetti flussi.

Pertanto, l’esonero è ora previsto:
1. per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari finanziari residenti;
2. per i contratti produttivi di redditi di natura finanziaria conclusi attraverso l’intervento degli intermediari finanziari residenti in qualità di controparti ovvero come mandatari di una delle controparti contrattuali;
3. per le attività finanziarie e patrimoniali i cui redditi siano riscossi attraverso l’intervento degli intermediari.
In tutti e tre casi l’esonero dagli obblighi di monitoraggio compete a condizione che i redditi di natura finanziaria e patrimoniale siano stati assoggettati a tassazione mediante l’applicazione dell’imposta sostitutiva nell’ambito dei regimi del risparmio amministrato o gestito di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, delle imposte sostitutive o delle ritenute a titolo d’imposta o d’acconto sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 600 del 1973 o in altre disposizioni (ad esempio, articolo 27, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973 relativo agli utili esteri, articolo 2 del decreto legislativo n. 239 del 1996 per le obbligazioni emesse da soggetti non residenti, articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983 per gli
56 organismi collettivo del risparmio in valori mobiliari di diritto estero, ecc.) o mediante l’applicazione della nuova ritenuta d’ingresso.
E’stato soppresso l’obbligo di monitoraggio dei trasferimenti transfrontalieri effettuati per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria che andavano indicati nella Sezione I del quadro RW.

Sanzione:
Pertanto, le violazioni relative all’omessa o infedele compilazione della Sezione II del vecchio modulo RW, commesse e non ancora definite alla data di entrata in vigore della legge europea 2013 (ossia 4 settembre 2013), sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria nella misura compresa tra il 3 e il 15 per cento degli importi non dichiarati e tra il 6 e il 30 per cento in caso di detenzione negli predetti Stati o territori a regime fiscale privilegiato.


Decorrenza:
Le nuove disposizioni in materia di adempimenti del contribuente si rendono applicabili a decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2013, in considerazione dell’articolo 3 dello Statuto del contribuente, nonché tenuto conto dell’unitarietà del periodo d’imposta. 
Le disposizioni contenute nell’articolo 4, comma 2, del decreto legge n. 167 del 1990 trovano applicazione con riferimento ai redditi e ai flussi finanziari per i quali gli intermediari intervengono nella loro riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2014. Tuttavia, occorre tener presente che il Regolamento UE n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 che ha modificato i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro - Single Euro Payments Area (SEPA) – fissa al 1° febbraio 2014 la data finale unica per la migrazione ai nuovi sistemi da parte dei Paesi dell’area dell’euro.
Pertanto, al fine di consentire agli intermediari di adeguare le procedure relative ai nuovi adempimenti di sostituzione tributaria direttamente su tale nuovo sistema di pagamento, il provvedimento del Direttore ha previsto che le ritenute e le imposte sostitutive derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legge n. 167 del 1990, dovute per il periodo dal 1° febbraio al 30 giugno 2014 possono essere versate entro il 16 luglio 2014, maggiorate dei relativi interessi e senza applicazione di sanzioni.

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