La riforma Fornero ha modificato la lettera b) dell’articolo
164 del Tuir, prevedendo un ritocco rispetto al 2012 delle aliquote di
deducibilità dei costi e le spese dei veicoli:
·
Utilizzati dai lavoratori autonomi ovvero
diversi da quelli utilizzati esclusivamente nell’attività della propria
impresa.
·
Dati in uso promiscuo ai dipendenti per la
maggior parte del periodo d’imposta.
Con l’entrata in vigore della legge di Stabilità, a
decorrere dal 2013 ricordiamo le percentuali di deduzione, che dal 40 % sono
diminuite al 20% e il massimo limite di deducibilità in relazione al prezzo di
acquisto.
Il tutto lo esplicitiamo sinteticamente in modo da dare
un’informazione quanto più schematica ed efficace possibile:
DEDUCIBILITA’ DI COSTO
IMPRESE: VEICOLI UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE PER USO AZIENDALE:
ACQUISTO IN PROPRIO DEDUZIONE PER IL
20%
MAX 18.075,99
€
LEASING FIN.
OPER. DEDUZIONE PER IL 20%
MAX 18.075,99
€
NOLEGGIO DEDUZIONE PER IL 20%
MAX 3.615,20
COSTI DI
GESTIONE DEDUZIONE PER IL
20%
IMPRESE: IN USO
PROMISCUO AI DIPENDENTI
ACQUISTO IN PROPRIO DEDUZIONE PER IL
70%
LEASING FIN.
OPER. DEDUZIONE PER IL 70%
NOLEGGIO DEDUZIONE PER IL 70%
COSTI DI
GESTIONE DEDUZIONE PER IL 70%
LAVORATORI AUTONOMI
ACQUISTO IN PROPRIO DEDUZIONE PER IL
20%
MAX 18.075,99
€
LEASING FIN.
OPER. DEDUZIONE PER IL 20%
MAX 18.075,99
€
NOLEGGIO DEDUZIONE PER IL 20%
MAX 3.615,20
COSTI DI
GESTIONE DEDUZIONE PER IL
20%
Da come si
vede dall’impostazione sopra riportata, sono deducibili anche i costi in merito
alla gestione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo per cui anche i carburanti, meccanico e
revisione.
Per gli
AGENTI RAPPRESENTANTI restano ferme le vecchie regole, per la deducibilità dei
costi vi è la misura dell’80% fino a un limite massimo di 25.822,84€ mentre per
l’iva la detraibilità è al 100%.
DETRAZIONE IVA
Si segue la
modifica apportata il primo Gennaio del 2008 all’articolo 19-bis del DPR
26/10/1972 n.633. dove è prevista la distinzione tra le autovetture e gli
autocarri con un peso superiore a 3.5 q.li o inferiore e se gli stessi vengono
utilizzati ad uso promiscuo o meno.
AUTOCARRI/AUTOVEICOLI
CON MASSA DETRAIBILITA’
100%
>A35Q.LI (USO ESCLUSIVO)
AUTOCARRI/AUTOVEICOLI
CON MASSA DETRAIBILITA’
40%
< A35Q.LI (USO PROMISCUO)
AUTOCARRI/AUTOVEICOLI
CON MASSA DETRAIBILITA’
40%
< A35Q.LI (AFFIDATI A DIPEND.)
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