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lunedì 23 dicembre 2013

DEDUCIBILITA' E DETRAIBILITA' DEI VEICOLI AZIENDALI



La riforma Fornero ha modificato la lettera b) dell’articolo 164 del Tuir, prevedendo un ritocco rispetto al 2012 delle aliquote di deducibilità dei costi e le spese dei veicoli:

·   Utilizzati dai lavoratori autonomi ovvero diversi da quelli utilizzati esclusivamente nell’attività della propria impresa.

·         Dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.

Con l’entrata in vigore della legge di Stabilità, a decorrere dal 2013 ricordiamo le percentuali di deduzione, che dal 40 % sono diminuite al 20% e il massimo limite di deducibilità in relazione al prezzo di acquisto.

Il tutto lo esplicitiamo sinteticamente in modo da dare un’informazione quanto più schematica ed efficace possibile:

                                                                                              DEDUCIBILITA’ DI COSTO

IMPRESE: VEICOLI UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE PER USO AZIENDALE:

ACQUISTO IN PROPRIO                   DEDUZIONE  PER IL   20%

MAX 18.075,99 €



LEASING FIN. OPER.                       DEDUZIONE PER IL 20%

MAX 18.075,99 €

NOLEGGIO                                     DEDUZIONE PER IL 20%

MAX 3.615,20

COSTI DI GESTIONE                        DEDUZIONE PER IL 20%




IMPRESE: IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI



ACQUISTO IN PROPRIO                               DEDUZIONE  PER IL   70%

LEASING FIN. OPER.                                   DEDUZIONE PER IL 70%

NOLEGGIO                                                 DEDUZIONE PER IL 70%

COSTI DI GESTIONE                                    DEDUZIONE PER IL 70%









LAVORATORI AUTONOMI

ACQUISTO IN PROPRIO                                DEDUZIONE  PER IL   20%

MAX 18.075,99 €



LEASING FIN. OPER.                                     DEDUZIONE PER IL 20%

MAX 18.075,99 €

NOLEGGIO                                                  DEDUZIONE PER IL 20%

MAX 3.615,20

COSTI DI GESTIONE                                     DEDUZIONE PER IL 20%



Da come si vede dall’impostazione sopra riportata, sono deducibili anche i costi in merito alla gestione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo  per cui anche i carburanti, meccanico e revisione.

Per gli AGENTI RAPPRESENTANTI restano ferme le vecchie regole, per la deducibilità dei costi vi è la misura dell’80% fino a un limite massimo di 25.822,84€ mentre per l’iva la detraibilità è al 100%.





DETRAZIONE IVA

Si segue la modifica apportata il primo Gennaio del 2008 all’articolo 19-bis del DPR 26/10/1972 n.633. dove è prevista la distinzione tra le autovetture e gli autocarri con un peso superiore a 3.5 q.li o inferiore e se gli stessi vengono utilizzati ad uso promiscuo o meno.



AUTOCARRI/AUTOVEICOLI CON MASSA                                         DETRAIBILITA’ 100%

>A35Q.LI (USO ESCLUSIVO)



AUTOCARRI/AUTOVEICOLI CON MASSA                                         DETRAIBILITA’ 40%

<  A35Q.LI (USO PROMISCUO)



AUTOCARRI/AUTOVEICOLI CON MASSA                                         DETRAIBILITA’ 40%

<  A35Q.LI (AFFIDATI A DIPEND.)

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