Le presenti disposizioni trovano
applicazione nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa
sull'assegno per il nucleo familiare, e cioè nei confronti dei
coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti
(cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e dei
pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui
continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di
pensione).
Nei confronti dei predetti soggetti (al
pari di quelli cui si applica la normativa concernente l'assegno per il
nucleo familiare), la cessazione del diritto alla corresponsione dei
trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in
materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri
diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa
connessi.
Inoltre, ad ogni buon fine, si precisa che gli importi delle prestazioni sono:
-
Euro 8,18 mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per i figli ed equiparati;
-
Euro 10,21 mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per il coniuge e i figli ed equiparati;
-
Euro 1,21 mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati;
I) TABELLE DEI LIMITI DI REDDITO
FAMILIARE DA APPLICARE AI FINI DELLA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA
CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI E DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI
PENSIONE PER L'ANNO 2014
Ai fini della cessazione o riduzione
della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di
maggiorazione delle pensioni da lavoro autonomo, i limiti di reddito
familiare da considerare sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso
d'inflazione programmato con arrotondamento ai centesimi di euro.
Secondo le precisazioni fornite dai
competenti Ministeri, la misura del tasso d'inflazione programmato per
il 2013 è stata pari al 2 % per cento.
Con riferimento a quanto precede sono
state aggiornate le tabelle (allegati da1 a4 ), da applicare a decorrere
dal 1° gennaio 2014 nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa
relativa all'assegno per il nucleo familiare e sopra elencati.
***
Le procedure di calcolo delle pensioni sono già aggiornate in conformità ai nuovi limiti di reddito.
II) LIMITI DI REDDITO MENSILI DA CONSIDERARE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AGLI ASSEGNI FAMILIARI PER L'ANNO 2014
In applicazione delle vigenti norme per
la perequazione automatica delle pensioni, il trattamento minimo del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta fissato dal 1° gennaio 2014
e per l'intero anno nell'importo mensile di euro 501,38.
In relazione a tale trattamento, i
limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell'accertamento del
carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del
diritto agli assegni familiari risultano così fissati per tutto l'anno
2014:
- Euro 706,11 per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato;
- Euro 1235,69 per due genitori ed equiparati.
I nuovi limiti di reddito valgono anche,
secondo le disposizioni già in vigore e a suo tempo rese note, in caso
di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti (indice
unitario di mantenimento).
Le Sedi sono invitate a portare a
conoscenza delle associazioni di categoria dei lavoratori interessati,
dei consulenti del lavoro, degli Enti di Patronato e delle
Organizzazioni sindacali, il contenuto della presente circolare.
Allegato N.2
Allegato N.3
Allegato N.4
Fonte: inps
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