L'approssimarsi della fine dell'anno
solare segna, in genere, il momento in cui i datori di lavoro sono
chiamati a effettuare alcune operazioni di conguaglio riferite ai
contributi previdenziali e assistenziali. Per effetto di talune
particolari normative, infatti, può risultare necessario:
- pervenire a una precisa quantificazione dell'imponibile contributivo (art. 6 del D.Lgs n. 314/1997);
- applicare con esattezza le aliquote correlate all'imponibile stesso;
- imputare, all'anno di competenza, gli elementi variabili della retribuzione imponibile per i quali gli adempimenti contributivi vengono assolti con la successiva denuncia del mese di gennaio 2014.
Di seguito si elencano le singole fattispecie:
1) variabili della retribuzione (D.M. 7 ottobre 1993);
2) massimale contributivo e pensionabile art. 2, c. 18 della legge n. 335/1995;
3) contributo aggiuntivo IVS 1%, art. 3-ter della legge n. 438/1992;
4) conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito fruizione delle stesse;
5) “fringe benefits” esenti non superiori al limite di € 258,23 nel periodo d'imposta (art. 51, c. 3 del T.U.I.R.);
6) auto aziendali;
7) prestiti ai dipendenti;
8) conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;
9) rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;
10) operazioni societarie.
Termine per l’effettuazione del conguaglio.
In attuazione di quanto contenuto dalla
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26.3.1993,
approvata con D.M. 7.10.1993, i datori di lavoro potranno effettuare le
operazioni di conguaglio in argomento, oltre che con la denuncia di
competenza del mese di “dicembre 2013” (scadenza 16/1/2014), anche con quella di competenza del mese di “gennaio 2014” (scadenza 17/2/2013[1]), attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie.
Considerato, peraltro, che - dal 2007 – i
conguagli possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le
misure compensative, si fa presente che le relative operazioni potranno
essere inserite anche nella denuncia di “febbraio 2014” (scadenza 17 marzo 2014[2]),
senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l'obbligo del versamento
o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della
retribuzione nel mese di gennaio 2014.
Riguardo ad alcune categorie di
dipendenti pubblici, ovvero al personale iscritto al Fondo Pensioni per
le Ferrovie dello Stato e al Fondo di quiescenza ex Ipost, la
sistemazione della maggiorazione del 18 per cento prevista dall’art. 22
della legge n. 177/1976 potrà avvenire anche con la denuncia del mese di
“febbraio 2014”.
1.Elementi variabili della retribuzione (DM 7/10/1993).
La citata delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 5 del 26/3/1993 ha stabilito che, qualora nel corso
del mese intervengano elementi o eventi che comportino variazioni nella
retribuzione imponibile, può essere consentito ai datori di lavoro di
tenere conto delle variazioni in occasione degli adempimenti e del
connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello
interessato dall'intervento di tali fattori, fatta salva,
nell'ambito di ciascun anno solare, la corrispondenza fra la
retribuzione di competenza dell'anno stesso e quella soggetta a
contribuzione.
Gli eventi o elementi considerati sono:
- compensi per lavoro straordinario;
- indennità di trasferta o missione;
- indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell'INPS;
- indennità riposi per allattamento;
- giornate retribuite per donatori sangue;
- riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall'INAIL;
- permessi non retribuiti;
- astensioni dal lavoro;
- indennità per ferie non godute;
- congedi matrimoniali;
- integrazioni salariali (non a zero ore).
Agli eventi di cui sopra possono
considerarsi assimilabili anche l’indennità di cassa, i prestiti ai
dipendenti e i congedi parentali in genere.
Tra le variabili retributive l’Istituto ha, altresì, ricompreso[3]
i ratei di retribuzione del mese precedente (per effetto di assunzione
intervenuta nel corso del mese) successivi alla elaborazione delle buste
paga, ferma restando la collocazione temporale dei contributi nel mese
in cui è intervenuta l’assunzione stessa.
Mentre, quindi, non occorre operare
alcun accorgimento se l’assunzione è intervenuta nei mesi da gennaio a
novembre, se la stessa avviene a dicembre e i ratei si corrispondono
nella retribuzione di gennaio, è necessario evidenziare l’evento nel
flusso UniEmens.
Gli eventi o elementi che hanno
determinato l'aumento o la diminuzione delle retribuzioni imponibili, di
competenza del mese di dicembre 2013, i cui adempimenti contributivi
sono assolti nel mese di gennaio 2014, vanno evidenziati nel flusso
UniEmens valorizzando l’elemento <VarRetributive> di <DenunciaIndividuale>,
per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in
diminuzione ed anche gli “imponibili negativi” con il conseguente
recupero delle contribuzioni non dovute.
Si ricorda che, ai fini dell’imputazione
nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore, gli
elementi variabili della retribuzione sopra indicati si considerano secondo il principio della competenza
(dicembre 2013), mentre, ai fini dell'assoggettamento al regime
contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni, ecc.), si considerano
retribuzione del mese di gennaio 2014, salvo il caso di imponibile
negativo in relazione al quale la contribuzione non dovuta va recuperata
nel suo effettivo ammontare.
Anche ai fini della certificazione
CUD/2014 e della dichiarazione 770/2014, i datori di lavoro terranno
conto delle predette variabili retributive, nel computo dell’imponibile
dell’anno 2013.
Si ribadisce che la sistemazione
contributiva degli elementi variabili della retribuzione (salvo quanto
precisato per la maggiorazione del 18% ex art.22 L. 177/1976), deve
avvenire entro il mese successivo a quello cui gli stessi si
riferiscono.
1.1 Compilazione flusso Uniemens.
Per gestire le variabili retributive e
contributive in aumento e in diminuzione nonché per gli imponibili
negativi, con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute - a
livello individuale - deve essere compilato l’elemento <VarRetributive> di <DenunciaIndividuale>, secondo le modalità contenute nel documento tecnico, cui - quindi - si rimanda.
2. Massimale art. 2, comma 18 della legge 8/8/1995, n. 335.
Come noto, l'art. 2, comma 18 della
legge n. 335/1995, ha stabilito un massimale annuo per la base
contributiva e pensionabile degli iscritti successivamente al 31.12.1995
a forme pensionistiche obbligatorie privi di anzianità contributiva
ovvero per coloro che optano per il calcolo della pensione con il
sistema contributivo, ai sensi dell’art. 1, comma 23 della legge n.
335/95, così come interpretato dall’art. 2 del decreto legge 28
settembre 2001, n. 355, convertito con legge 27/11/2001, n. 417.
Tale massimale – pari, l'anno 2013, a €
99.034,00 - deve essere rivalutato ogni anno in base all'indice dei
prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT.
Lo stesso trova applicazione per la sola
aliquota di contribuzione ai fini pensionistici (IVS), ivi compresa
l'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'art. 3-ter della legge n.
438/1992.
Si rammenta che:
- il massimale non è frazionabile a mese e ad esso occorre fare riferimento anche se l'anno solare risulti retribuito solo in parte;
- nell’ipotesi di rapporti di lavoro successivi, le retribuzioni percepite in costanza dei precedenti rapporti, si cumulano ai fini dell’applicazione del massimale. Il dipendente è, quindi, tenuto a esibire ai datori di lavoro successivi al primo la certificazione CUD rilasciata dal precedente datore di lavoro ovvero presentare una dichiarazione sostitutiva;
- in caso di rapporti simultanei le retribuzioni derivanti dai due rapporti si cumulano agli effetti del massimale. Ciascun datore di lavoro, sulla base degli elementi che il lavoratore è tenuto a fornire, provvederà a sottoporre a contribuzione la retribuzione corrisposta mensilmente, sino a quando, tenuto conto del cumulo, venga raggiunto il massimale. Nel corso del mese in cui si verifica il superamento del tetto, la quota di retribuzione imponibile ai fini pensionistici sarà calcolata per i due rapporti di lavoro in misura proporzionalmente ridotta;
- ove coesistano nell’anno rapporti di lavoro subordinato e rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o similari, che comportano l’iscrizione alla Gestione Separata ex lege n. 335/1995, ai fini dell’applicazione del massimale, le retribuzioni derivanti da rapporti di lavoro subordinato non si cumulano con i compensi percepiti a titolo di collaborazione coordinata e continuativa.
2.1 Modalità operative per la gestione del massimale ex lege n. 335/95.
Per i lavoratori dipendenti soggetti
alle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 18, della Legge n.
335/1995, nel mese in cui si verifica il superamento del massimale,
l’elemento <Imponibile> di <Denuncia Individuale>, <Dati Retributivi>, deve essere valorizzato nel limite del massimale stesso, mentre la parte eccedente deve essere indicata nell’elemento <EccedenzaMassimale> di <DatiParticolari>
con la relativa contribuzione minore. Nei mesi successivi al
superamento del massimale, l’imponibile sarà pari a zero, mentre
continuerà ad essere valorizzato l’elemento <EccedenzaMassimale>.
Nel caso in cui, nel corso dell’anno, vi
sia stata un’inesatta determinazione dell’imponibile, che abbia causato
un versamento di contributo IVS anche sulla parte eccedente il
massimale (con necessità di procedere al recupero in sede di conguaglio)
o, viceversa, un mancato versamento di contributo IVS (con esigenza di
provvedere alla relativa sistemazione in sede di conguaglio), si
procederà con l’utilizzo delle specifiche <CausaleVarRetr> di <VarRetributive>.
Ai fini della compilazione del flusso, si rinvia a quanto illustrato nel documento tecnico.
3. Contributo aggiuntivo IVS 1% (art. 3-ter della legge 14/11/1992 n. 438).
L'art. 3-ter della legge n. 438/1992 ha
istituito, in favore di quei regimi pensionistici che prevedano aliquote
contributive a carico dei lavoratori inferiori al 10%, un contributo
nella misura dell'1% (a carico del lavoratore) eccedente il limite della
prima fascia di retribuzione pensionabile determinata ai fini
dell'applicazione dell'art. 21, c. 6 della legge 11.3.1988 n. 67.
Per l'anno 2013, tale limite è risultato pari a € 45.530,00 annui, corrispondenti a € 3.794,00 mensili.
Come noto, ai fini del versamento del
contributo in trattazione, deve essere osservato il metodo della
mensilizzazione del limite della retribuzione; tale criterio, può
rendere necessario procedere ad operazioni di conguaglio, a credito o a
debito del lavoratore, degli importi dovuti a detto titolo.
Le operazioni di conguaglio si rendono,
altresì, necessarie nel caso di rapporti di lavoro simultanei, ovvero
che si susseguono nell'anno. In tale ultimo caso, le retribuzioni
percepite in costanza di ciascun rapporto si cumulano ai fini del
superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile.
Il dipendente è, quindi, tenuto ad
esibire ai datori di lavoro successivi al primo la prevista
certificazione CUD (o dichiarazione sostitutiva) delle retribuzioni già
percepite. I datori di lavoro provvederanno al conguaglio a fine anno
(ovvero nel mese in cui si risolve il rapporto di lavoro) cumulando
anche le retribuzioni relative al precedente (o ai precedenti rapporti
di lavoro), tenendo conto di quanto già trattenuto al lavoratore a
titolo di contributo aggiuntivo.
Nel caso di rapporti simultanei, in
linea di massima, sarà il datore di lavoro che corrisponde la
retribuzione più elevata, sulla base della dichiarazione esibita dal
lavoratore, ad effettuare le operazioni di conguaglio a credito o a
debito del lavoratore stesso.
Qualora a dicembre 2013 il rapporto di
lavoro sia in essere con un solo datore, sarà quest'ultimo a procedere
all'eventuale conguaglio, sulla base dei dati retributivi risultanti
dalle certificazioni rilasciate dai lavoratori interessati.
3.1 Modalità operative per la gestione del contributo aggiuntivo 1%.
Ai fini delle operazioni di conguaglio,
si precisa che, ove gli adempimenti contributivi vengano assolti con la
denuncia del mese di gennaio 2014, gli elementi variabili della
retribuzione non incidono sulla determinazione del tetto 2013 di €
45.530,00. Ai fini del regime contributivo, infatti, dette componenti
vengono considerate retribuzione di gennaio 2014.
Per gestire la contribuzione aggiuntiva di 1% ex lege n. 438/92, a livello individuale, deve essere compilato l’elemento <ContribuzioneAggiuntiva> di <DatiRetributivi>, secondo le modalità illustrate nel documento tecnico.
4. Monetizzazione delle ferie e imposizione contributiva.
Nel rimandare a quanto già reso noto in materia[4],
si ricorda che l’ipotesi di assoggettamento a contribuzione del
compenso per ferie non godute, ancorché non corrisposto, rientra nelle
fattispecie contemplate dalla Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione INPS n. 5 del 26.3.1993, approvata con D.M. 7.10.1993, i
cui adempimenti contributivi possono essere assolti nel mese successivo
a quello in cui maturano i compensi[5].
L’individuazione del momento in cui
sorge l’obbligo contributivo sul compenso ferie non costituisce limite
temporale al diritto del lavoratore di fruire effettivamente delle
stesse.
Può, quindi, verificarsi il caso in cui
queste vengano effettivamente godute in un periodo successivo a quello
dell’assoggettamento contributivo.
In tale ipotesi il contributo versato
sulla parte di retribuzione corrispondente al "compenso ferie" non è più
dovuto e deve essere recuperato a cura del datore di lavoro ed il
relativo compenso deve essere portato in diminuzione dell’imponibile
dell’anno (ovvero del mese, dal 1° gennaio 2005) al quale era stato
imputato.
4.1. Modalità operative per il recupero dei contributi sul compenso ferie non godute.
Il flusso UniEmens consente di gestire
il recupero della contribuzione versata sull’indennità per il compenso
ferie dal 1° gennaio 2005.
Conseguentemente, la procedura per il
recupero della contribuzione è stata notevolmente semplificata, in
quanto - attraverso una specifica variabile retributiva con la causale
FERIE - si consente al datore di lavoro, al momento della eventuale
fruizione delle ferie da parte del lavoratore, di modificare in
diminuzione l’imponibile dell’anno e mese nel quale è stato assoggettato
a contribuzione il compenso per ferie non godute e, contemporaneamente,
di recuperare una quota o tutta la contribuzione già versata.
Per le modalità di compilazione del flusso, si rinvia a quanto all’uopo illustrato nel documento tecnico.
5. Fringe benefits (art. 51, comma 3 del T.U.I.R.).
L'art. 51 c. 3 del TUIR n. 917/1986
stabilisce che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il
valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di
importo non superiore, nel periodo di imposta, a € 258,23 e che, se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
Nel caso in cui, in sede di conguaglio,
il valore dei beni o dei servizi prestati risulti superiore al predetto
limite l'azienda dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il
valore complessivo e non solo la quota eccedente.
Per la determinazione del predetto
limite si dovrà tener conto anche di quei beni o servizi ceduti da
eventuali precedenti datori di lavoro.
Ai soli fini previdenziali, in caso di
superamento del limite di € 258,23, il datore di lavoro che opera il
conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei
fringe benefit da lui erogati (ciò, diversamente da quanto avviene ai
fini fiscali, dove sarà trattenuta anche l’IRPEF sul fringe benefit
erogato dal precedente datore di lavoro).
Per le operazioni di conguaglio i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:
- porteranno in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo dei fringe benefit dagli stessi corrisposti qualora, anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulti complessivamente superiore a € 258,23 nel periodo d'imposta e non sia stato assoggettato a contribuzione nel corso dell'anno;
- provvederanno a trattenere al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell'anno.
6. Auto aziendali ad uso promiscuo (art. 51, c. 4, lett. a) del T.U.I.R.
Ai fini della quantificazione forfetaria
dell’utilizzo in forma privata dell’autovettura - di proprietà del
datore di lavoro (o committente) e assegnata in uso promiscuo al
lavoratore - il TUIR (art. 51, c. 4, lettera a) dispone che tale calcolo
sia effettuato sulla base di una percorrenza annua totale dell’auto di
15.000 km e riferendone una parte di essi all’uso privato; la
percentuale prevista dalla norma è 30% (15.000 x 30% = 4.500 x valore km
tariffe ACI = misura del fringe benefit).
7. Prestiti ai dipendenti (art. 51, c. 4, lett. b) del T.U.I.R.
Si rammenta che ai fini della
determinazione in denaro del compenso in natura relativo ai prestiti
erogati ai dipendenti (art. 51, c. 4, lett. b) del T.U.I.R.) si deve
assumere il 50 per cento della differenza tra l’importo degli interessi
calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di
ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato
sugli stessi.
Al riguardo si fa presente che, attualmente, il tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente é pari a 0,25%[6].
8. Conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria.
Il versamento delle quote di TFR dovute
dalle aziende destinatarie dalle disposizioni di cui ai commi 755 e
successivi della legge n. 296/2006 va effettuato mensilmente, salvo
conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro[7].
In occasione delle operazioni di
conguaglio, quindi, le aziende devono provvedere alla sistemazione delle
differenze a debito o a credito eventualmente determinatesi in
relazione alle somme mensilmente versate al Fondo di Tesoreria e alla
regolarizzazione delle connesse misure compensative.
8.1. Conguaglio del contributo
aggiuntivo IVS 0,50% nella restituzione dello sgravio contributivo
sulle retribuzioni di secondo livello ovvero nelle ipotesi di fruizione
di agevolazioni contributive riferite a periodi arretrati.
Come noto, la quota di TFR che le
aziende destinatarie delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 755
e successivi della legge n. 296/2006 versano mensilmente al Fondo di
Tesoreria affluisce al netto dell’ammontare corrispondente all’importo
del contributo di cui all’articolo 3, ultimo comma, della legge 29
maggio 1982, n. 297 (0,50%), calcolato sull’imponibile previdenziale.
Le aziende di cui trattasi - che sono
anche state ammesse alla fruizione dello sgravio contributivo sulle
retribuzioni di secondo livello ex lege n. 247/2007 e successive
modifiche ed integrazioni – all’atto del recupero della percentuale di
incentivo spettante (al massimo 25 punti percentuali), ricomprendono
anche il citato contributo aggiuntivo IVS dello 0,50%.
Una volta restituito ai datori di
lavoro, detto contributo riassume la sua natura originaria di TFR e, di
conseguenza, concorre a implementare la quota che le aziende sono tenute
a versare al Fondo di Tesoreria.
Ai fini del versamento delle citate
differenze, le aziende provvederanno a riportare i relativi importi
valorizzando, nella denuncia individuale, il nuovo codice CF03 a tal fine aggiunto in “TipoImpPregCMT” di <ImportoPregresso> di <Contribuzione> di <MeseTesoreria> di <MeseTFR> di <GestioneTFR>.
A medesima conclusione deve pervenirsi
laddove la regolamentazione di agevolazioni contributive, aventi effetti
sul contributo ex lege n. 297/1982, comporti, in capo alle aziende, la
necessità di effettuare conguagli riferiti a periodi pregressi. E il
caso, ad esempio, dei benefici contributivi previsti dall’articolo 4,
commi 8-11, legge 28 giugno 2012, n. 92[8], illustrati nella circolare n. 111/2013.
Il citato incentivo, come noto, decorre
da “gennaio 2013”; conseguentemente, le aziende che hanno instaurato
il rapporto di lavoro nel periodo “gennaio-luglio 2013” e che hanno
titolo a fruire della misura agevolata, si sono trovate nelle condizioni
di dover recuperare la differenza tra la contribuzione versata in
misura intera e quella ridotta per effetto dell’incentivo.
Parallelamente, le medesime aziende sono
tenute a restituire la quota del contributo ex lege 297/1982 oggetto di
agevolazione, che concorre ad implementare il TFR del lavoratore[9].
Con riferimento ai datori di lavoro
rientranti nel campo di applicazione della disposizione di cui
all’articolo 1, commi 755 e successivi della legge 296/2006, dette somme
vanno versate al Fondo di Tesoreria.
A tal fine, in occasione delle
operazioni di conguaglio del 2013, le aziende interessate provvederanno
al versamento in questione, utilizzato il già previsto codice CF03.
A regime, in tutte le situazioni
analoghe, le sistemazioni dovranno essere effettuate in occasione delle
operazioni di conguaglio riferite all’anno interessato.
8.2 Aziende costituite dopo il 31 dicembre 2006.
Nella circolare n. 70/2007 è stato
chiarito che per le aziende che iniziano l’attività dopo il 31 dicembre
2006, gli obblighi nei riguardi del Fondo di Tesoreria scattano se, alla
fine dell’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre), la media dei
dipendenti occupati raggiunge il limite dei 50 addetti.
In tal caso le aziende sono tenute al
versamento delle quote dovute anche per i mesi pregressi, a far tempo da
quello di inizio dell’attività.
È stato, altresì, precisato che le
aziende interessate devono effettuare il versamento di quanto dovuto in
sede di conguaglio di fine anno, maggiorando l’importo da versare del
tasso di rivalutazione, che - per l’anno 2013 - è pari al 3,30%
calcolato fino alla data di effettivo versamento.
Le aziende costituitesi durante l’anno
in corso che, al 31.12.2013, hanno raggiunto il limite dei 50 addetti,
devono trasmettere l’apposita dichiarazione entro il termine di
trasmissione della denuncia UniEmens relativa al mese di febbraio 2014
(31 marzo 2014).
8.3. Rivalutazione del TFR al Fondo di Tesoreria e imposta sostitutiva.
L’articolo 2120 del c.c. stabilisce,
come noto, che le quote annuali di trattamento di fine rapporto – ad
eccezione di quella maturata nell'anno – devono essere incrementate, al
31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito
dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice accertato
dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.
Anche il TFR versato al Fondo di
Tesoreria deve essere rivalutato alla fine di ciascun anno, ovvero alla
data di cessazione del rapporto di lavoro e tale incremento – al netto
dell’imposta sostitutiva – deve essere imputato alla posizione del
singolo lavoratore.
Il costo della rivalutazione resta a carico del Fondo di Tesoreria.
Sulle somme oggetto di rivalutazione, va
versata all’Erario l’imposta sostitutiva del 11% ex D. Lgs. n. 47/2000,
che grava sul lavoratore.
Entro il mese di “dicembre 2013” - salvo
conguaglio da eseguirsi entro “febbraio 2014” - i datori di lavoro
possono conguagliare l’importo dell’imposta versato con riferimento alla
rivalutazione della quota di accantonamento maturato presso il Fondo di
Tesoreria.
Per individuarne l’ammontare, i datori
di lavoro potranno calcolare una presunta rivalutazione delle quote di
TFR trasferite alla Tesoreria, avvalendosi dell’ultimo (o del
penultimo) indice ISTAT. A tale riguardo, si fa presente che il
coefficiente valido per il mese di ottobre 2013 è 1,672535.
8.3.1. Adempimenti a carico del datore di lavoro.
Con riferimento ai lavoratori per i
quali nell’anno 2013 sono state versate quote di TFR al Fondo di
Tesoreria, i datori di lavoro dovranno determinare la rivalutazione ex
art. 2120 c.c. (separatamente da quella spettante sul TFR accantonato in
azienda) e calcolare sulla stessa, con le modalità previste
dall’Agenzia delle Entrate, l'imposta sostitutiva dell’11%.
L'importo di quest'ultima sarà recuperato in sede di conguaglio con i contributi dovuti all’INPS.
Le somme eventualmente conguagliate in
eccedenza a titolo di imposta sostitutiva - sia all’atto del versamento
dell’acconto che in altre ipotesi - potranno in ogni caso essere
restituite (vedi successivo punto 9).
9. Modalità operative per la gestione del TFR al Fondo di Tesoreria.
La gestione del TFR al Fondo di
Tesoreria sul flusso UniEmens, avviene attraverso la compilazione delle
sezioni DENUNCIA INDIVIDUALE e DENUNCIA AZIENDALE, secondo le modalità
descritte nel documento tecnico.
10. Operazioni societarie. Riflessi in materia di conguaglio.
Nelle ipotesi di operazioni societarie,
che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell'art. 2112 c.c.,
e nei casi di cessione del contratto di lavoro, le operazioni di
conguaglio dei contributi previdenziali dovranno essere effettuate dal
datore di lavoro subentrante, tenuto al rilascio della certificazione
CUD, con riferimento alla retribuzione complessivamente percepita
nell'anno, ivi incluse le quote retributive da assoggettare allo sgravio
sul II livello contrattuale, le erogazioni liberali ed i fringe
benefit.
Si richiama l’attenzione dei datori di
lavoro ad utilizzare - nel caso di passaggio di lavoratori da una
matricola all’altra (anche per effetto di operazioni societarie) - gli
appositi codici <TipoAssunzione> e <TipoCessazione> “2” e “2T”, con l’indicazione della matricola di provenienza.
Come indicato al precedente punto 1.1.,
dal 1° gennaio 2010, il datore di lavoro subentrante potrà gestire
correttamente le variabili retributive utilizzando il nuovo elemento di <VarRetributive>, <InquadramentoLav>, valorizzando l’elemento <Matricola Azienda> con il codice dell’azienda di provenienza.
11. Recupero del contributo di
solidarietà del 10% ex lege n. 166/1991 su contributi e somme
accantonate a favore dei dipendenti per le finalità di previdenza
complementare.
L’articolo 16, c. 1, del D.Lgs. 5
dicembre 2005, n.252, recante disposizioni in materia di disciplina
delle forme pensionistiche complementari, stabilisce che sulle
contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella
costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare
le finalità di previdenza pensionistica complementare, è dovuto il
contributo di solidarietà previsto, nella misura del 10 per cento,
dall'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166[10].
Si ricorda - con l’occasione – che, ai
sensi di quanto previsto dal successivo comma 2, una percentuale pari
all'1% del gettito del predetto contributo di solidarietà confluisce
presso l’apposito Fondo di garanzia - ex articolo 5 del D.Lgs. n.
80/1992 - istituito mediante evidenza contabile nell'ambito della
gestione delle prestazioni temporanee dell'INPS - apprestato contro il
rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei
datori di lavoro sottoposti a procedura di fallimento, di concordato
preventivo, di liquidazione coatta amministrativa ovvero di
amministrazione controllata.
Nelle ipotesi in cui, sia in occasione
delle operazioni di conguaglio che nel corso dell’anno, si rendesse
necessario effettuare recuperi su detta contribuzione, i datori di
lavoro possono avvalersi dei codici causale:
Codice | Significato |
L938 | Rec.“contr.solidarietà 10% ex art.16 Dlgs n. 252/2005” per i lavoratori iscritti al F.P.L.D nonché a tutti gli altri Fondi gestiti dall’INPS. |
L939 | Rec. di “contr.solidarietà 10% ex art. 16 Dlgs n. 252/2005 dirigenti industriali già iscritti all’ex Inpdai”, per i dirigenti iscritti all’ex INPDAI al 31.12.2002. |
istituiti nell’Elemento <Denuncia Aziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito>, del flusso UniEmens.
Fonte: INPS
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