La circolare 78/E del 12/11/2013 in merito al trattamento fiscale dei beni merci (fungibili) valutati a costi specifici, fornisce chiarimenti su come operare la variazione in aumento in Unico in misura corrispondente alla diminuzione del valore effettuato in bilancio.
Sotto il profilo squisitamente Civilistico, il valore relativo a tali beni è iscritto in base al minor valore tra il costo storico e il valore di mercato. Quindi se il valore originario, nel tempo si riduce, bisogna apportare una riduzione dello stesso anche in bilancio, rispettando così il principio di prudenza.
Sotto il profilo Fiscale ci viene incontro l’art. 92 del TUIR è preclusa, sul piano fiscale, la possibilità di procedere a rettifiche di valore dei beni valutati al costo specifico. Nella risoluzione in commento, dunque, l’Agenzia ha escluso la possibilità di dare rilievo fiscale alla svalutazione del cespite operata in bilancio, con conseguente ripresa a tassazione della stessa, operando una variazione in aumento in Unico.
CONSIDERANDO
Che sostanzialmente Le RIMANENZE di magazzino sono costi relativi a beni ancora in giacenza e, dunque, rinviabili a esercizi successivi. Quindi, anche per le rimanenze vale il principio generale, come sopra citato, tenuto conto che tutte le volte in cui l’utilità funzionale misurata dal valore originario (costo) si riduce, è necessario, per rispettare il principio di prudenza, evidenziare tale riduzione.
Per i BENI FUNGIBILI, la norma civilistica innesta dei criteri alternativi a quello del minor valore tra costo storico e valore di mercato.
Il ricorso a modalità di determinazione delle giacenze convenzionali quali il Lifo (last in first out), Fifo (first in first out) o costo medio ponderato (Cmp) richiede specifici dati sul flusso fisico di magazzino.
L’ Oic n. 13 ricorda come il metodo Fifo rispecchi l’andamento dei prezzi di mercato, in quanto valuta il magazzino ai costi più recenti, assumendo la fuoriuscita prioritaria dei beni che per primi vi hanno fatto ingresso. Il criterio Lifo risulta, invece, basato sull’ ipotesi opposta, per cui sono i beni entrati per ultimi a fuoriuscire per primi. Ne deriva, in fase di prezzi ascendenti, l’attenuazione degli effetti inflattivi sul risultato di periodo; il rischio connesso all’adozione di tale criterio è però quello di creare effetti distorsivi attribuendo al magazzino un valore inferiore ai costi attuali.
Il metodo del costo medio ponderato considera le unità acquisite o prodotte a date diverse e a costi differenti come facenti parte di un unico complesso, per cui i singoli acquisti sono privati di una specifica identificazione. La media ponderata viene ottenuta in termini di rapporto tra il costo complessivo dei beni e il totale delle unità.
DAL PUNTO DI VISTA FISCALE l’articolo 92 del Tuir, recante la disciplina relativa al trattamento delle giacenze di magazzino, si ponga in rapporto di dipendenza dalla norma civilistica nella misura in cui riconosce, ai fini fiscali, i criteri di valutazione adottati in sede di redazione del bilancio, nel rispetto, tuttavia, di un “valore minimo” imposto dalla norma fiscale.
l’Agenzia esclude la possibilità di dare rilievo fiscale alla svalutazione del cespite operata in bilancio, con conseguente ripresa a tassazione della stessa, operando una variazione in aumento in Unico.
IN CONCLUSIONE : con la risoluzione n. 78/E del 12/11/2013 l’Agenzia delle Entrate, esclude la possibilità di dare rilievo fiscale alla svalutazione del cespite operata in bilancio, per i valori dei beni valutati a costo specifico, bisogna operare una VARIAZIONE IN AUMENTO IN UNICO.
N.B.
Chi usa i principi internazionali (IAS) il valore del magazzino secondo la tecnica LIFO non è concessa. Non considerando i plusvalori e i min. derivanti dagli immobili classificati in base allo IAS 2.
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