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mercoledì 13 novembre 2013

DETRAZIONI FISCALI: LENTI, VIDEOINGRANDITORE E MATARASSO ORTOPEDICO

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LENTI:

Ci si chiede se le detrazioni sull’acquisto di lenti da vista valgono anche se gli scontrini fiscali rilasciati, sono privi di codice fiscale.

La circolare n. 20/E del 13 Maggio del 2011 dell’ADE  ha precisato che il contribuente può beneficiare della detrazione prevista dall’articolo 15, Comma1, lett. C) del Dpr 917/86 qualora dallo scontrino o dalla fattura risulti:

  1. Il soggetto che sostiene la spesa, identificato con il proprio codice fiscale;
  2. La descrizione del dispositivo medico, in relazione al quale deve essere comprovato che il dispositivo è contrassegnato dalla marcatura Ce attestante la conformità alle direttive europee.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta protocollo 954-64040 del 20/06/2012, ha chiarito che per i prodotti venduti dagli ottici  (occhiali da vista, lenti a contatto e liquidi per lenti a contatto) è sufficiente integrare lo scontrino fiscale o fattura con la dicitura “Prodotto con marca Ce”.

Inoltre anche le lenti a contatto rientrano tra i dispositivi medici a seguito di quanto statuito dal decreto legislativo n.46 del 1997, L’ADE ha stabilito che il contribuente non ha necessità di verificare che il dispositivo stesso risulti nella categoria di prodotti che rientrano nella definizione di dispositivi medici detraibili ed è, quindi, sufficiente conservare la sola documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE.

IL VIDEOINGRANDITORE:

Rientra nella lista dei dispositivi medici identificati dal codice Y210603. Ne consegue la possibilità di beneficiare della detrazione fiscale del 19 % da calcolare sull’intero ammontare della spesa, senza togliere la franchigia di 129.11 euro (v. art. 15, c1, lett. C del Dpr 917/1986; la circolare dell’Ade 20/E del 13/05/2011; la risoluzione 253/E del 30/09/2009 ADE).

 

IL MATERASSO ORTOPEDICO:

Il materasso ortopedico antidecubito prescritto dal medico e rilasciato con regolare fattura di acquisto, è possibile detrarlo. La circolare 20/E/2011 lo riporta nell’elenco fornito dal ministero della Salute. La circolare prevede che ai fini della fruibilità della detrazione, il contribuente conservi lo scontrino fiscale o la fattura, da cui risulti il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa, nonché la descrizione del dispositivo medico; egli dovrà, inoltre, conservare la documentazione attestante che il prodotto acquistato ha la marcatura CE.

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