Con la circolare
n.34/E, l’ADE definisce la natura giuridica e tributaria delle
erogazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni, come contributi o
corrispettivi.
Conformemente
alle disposizioni comunitarie, l’Amministrazione Finanziaria si è espressa più
volte, in diversi documenti di prassi, con i quali ha chiarito che, in linea generale,
un contributo assume rilevanza ai fini IVA se erogato a fronte di un’obbligazione
di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un
rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive.
Quindi, il contributo assume natura onerosa e
configura un’operazione rilevante agli effetti dell’IVA quando tra le parti
intercorre un rapporto giuridico sinallagmatico, nel quale il contributo
ricevuto dal beneficiario costituisce il compenso per il servizio effettuato o
per il bene ceduto.
La corretta
qualificazione di una somma come corrispettivo o contributo richiede, inoltre,
un’attenta analisi dell’accordo/provvedimento che ne prevede l’erogazione, al
fine di verificare se il soggetto che riceve il denaro sia tenuto all’esecuzione
dell’attività finanziata o costituisca un mero tramite per il trasferimento
delle somme a terzi attuatori, e di determinare se il soggetto erogante sia il
committente dei progetti sovvenzionati.
I CONTRIBUTI
PUBBLICI EFFETTUATI A SOCIETA’
Le somme erogate
dai soci – ivi incluso, ovviamente, il socio avente soggettività di diritto
pubblico – in base alle norme del codice civile, quali apporti di capitale,
esposti in bilancio all’interno del patrimonio netto, non possono essere
considerate corrispettivi di prestazioni di servizi in quanto si inseriscono
nell’ambito del rapporto associativo e non sono collegate ad alcuna
controprestazione da parte del beneficiario (apporti di capitale e coperture di
disavanzi).
CORRISPETTIVI
L’amministrazione,
procede all’individuazione del soggetto che fornisce una prestazione a fronte
della quale l’amministrazione stessa si obbliga alla erogazione delle correlate
somme. Con ogni evidenza le erogazioni conseguenti alla stipula di contratti in
base al codice dei contratti pubblici, adottato in recepimento di apposite
direttive comunitarie, si inseriscono all’interno dello schema contrattuale. L’erogazione
in favore di un soggetto privato comporta l’analisi del rapporto instaurato con
l’amministrazione.
Qualora sia rinvenibile
un rapporto di scambio per cui alla pubblica amministrazione deriva un
vantaggio diretto ed esclusivo dal comportamento richiesto al privato, ci si
trova innanzi ad una prestazione e controprestazione che non può che essere inquadrata
nello schema contrattuale.
L’assenza di un
vantaggio diretto per l’amministrazione erogante, tuttavia, non porta
necessariamente ad escludere che le somme abbiano natura di controprestazione, poiché
in base ad altri elementi che regolano il rapporto tra erogante e destinatario
delle somme può comunque riscontrarsi la sussistenza di un rapporto
contrattuale.
In tale
evenienza, Il vincolo di effettiva corrispettività tra le somme erogate e l’attività
finanziata, che riconduce l’erogazione nell’ambito dei rapporti contrattuali, è
sicuramente denunciato dalla presenza in convenzione di clausole risolutive o
di penalità dovute per inadempimento, strumenti tipici che regolano, in via
concordata, le ipotesi in cui il sinallagma contrattuale non si realizza a
causa di uno dei contraenti. Pertanto, in via meramente residuale, si dovrà
concludere che l’erogazione di cui trattasi necessariamente si inquadra in un
rapporto contrattuale e, pertanto, costituisce un corrispettivo, con il
conseguente trattamento tributario di assoggettamento all’imposta sul valore
aggiunto.
0 commenti:
Posta un commento